Il giudice di primo grado, tuttavia, ha rilevato che la normativa in questione prevede requisiti ben definiti per l’applicazione del moltiplicatore, i quali non risultavano soddisfatti nel caso del ricorrente. In particolare, la sentenza ha evidenziato che il beneficio pensionistico non può essere riconosciuto automaticamente per il solo fatto di appartenere a un corpo armato o per la collocazione in quiescenza per inidoneità psico-fisica, se non sono presenti le condizioni specifiche stabilite dalla legge.
L’appellante ha quindi presentato ricorso avverso questa decisione, sostenendo di aver diritto al beneficio in virtù della sua lunga carriera e del servizio prestato, nonché della sua attuale condizione di salute. Tuttavia, la Corte dei Conti ha confermato la decisione del primo grado, sottolineando che il riconoscimento del moltiplicatore è legato a criteri oggettivi che non possono essere interpretati in modo estensivo.
In conclusione, il ricorso dell'appellante è stato respinto, con la Corte che ha ribadito l'importanza di rispettare i requisiti legislativi per l'accesso ai benefici pensionistici previsti, sottolineando che la legge non consente deroghe o applicazioni analogiche nel caso specifico.
https://drive.google.com/file/d/1XrwMJBAzKQPRFn81hiBD8XQYsHFkGqkK/view?usp=sharing
Nessun commento:
Posta un commento