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21 marzo 2025

Consiglio di Stato 2025- Il commento al Consiglio di Stato 2281 del 2025, relativo al caso dei "pugni in classe", offre un'importante riflessione sulla responsabilità e sulle conseguenze delle azioni degli studenti in un contesto scolastico. La decisione del Consiglio di Stato di bocciare il ricorso della scuola evidenzia un principio fondamentale: non tutti gli studenti coinvolti in un episodio di violenza hanno le stesse responsabilità e, di conseguenza, meritano sanzioni diverse. In primo luogo, il Consiglio di Stato sottolinea la necessità di una valutazione accurata delle circostanze che hanno portato all'incidente. La logica che sottende a questa decisione si basa su un principio di giustizia e proporzionalità: è fondamentale distinguere tra chi ha effettivamente provocato la situazione e chi, pur essendo presente, potrebbe aver avuto un ruolo passivo o reattivo. Questo approccio è cruciale per evitare sanzioni eccessive o ingiuste che potrebbero compromettere il percorso educativo degli studenti non direttamente coinvolti nell'aggressione.

 

Consiglio di Stato 2025- Il commento al Consiglio di Stato 2281 del 2025, relativo al caso dei "pugni in classe", offre un'importante riflessione sulla responsabilità e sulle conseguenze delle azioni degli studenti in un contesto scolastico. La decisione del Consiglio di Stato di bocciare il ricorso della scuola evidenzia un principio fondamentale: non tutti gli studenti coinvolti in un episodio di violenza hanno le stesse responsabilità e, di conseguenza, meritano sanzioni diverse.
In primo luogo, il Consiglio di Stato sottolinea la necessità di una valutazione accurata delle circostanze che hanno portato all'incidente. La logica che sottende a questa decisione si basa su un principio di giustizia e proporzionalità: è fondamentale distinguere tra chi ha effettivamente provocato la situazione e chi, pur essendo presente, potrebbe aver avuto un ruolo passivo o reattivo. Questo approccio è cruciale per evitare sanzioni eccessive o ingiuste che potrebbero compromettere il percorso educativo degli studenti non direttamente coinvolti nell'aggressione.
Inoltre, la sentenza mette in luce l'importanza di un'educazione alla responsabilità individuale e collettiva. Gli episodi di violenza tra studenti non possono essere affrontati con una visione unidimensionale, ma richiedono una comprensione complessa delle dinamiche relazionali all'interno della classe. La scuola, in quanto istituzione educativa, ha il dovere di formare gli studenti non solo dal punto di vista accademico, ma anche etico e sociale, promuovendo il rispetto e la risoluzione pacifica dei conflitti.
Il Consiglio di Stato, quindi, non si limita a considerare l'episodio nella sua superficie, ma invita a riflettere sulle conseguenze a lungo termine delle decisioni disciplinari. Punire indistintamente tutti gli studenti coinvolti in un episodio violento potrebbe rivelarsi controproducente, alimentando un clima di sfiducia e paura piuttosto che uno di crescita e apprendimento. La decisione di differenziare le sanzioni offre un'opportunità per insegnare agli studenti l'importanza delle proprie azioni e delle loro conseguenze, contribuendo a formare cittadini più consapevoli e responsabili.
In conclusione, il commento al Consiglio di Stato 2281 del 2025 rappresenta un passo significativo verso una gestione più equa e giusta dei conflitti all'interno delle scuole. La sentenza invita a una riflessione profonda sulle modalità di intervento educativo e sulla necessità di un approccio che valorizzi la responsabilità individuale, promuovendo un ambiente scolastico più sano e rispettoso. La sfida per le istituzioni scolastiche è ora quella di adottare pratiche disciplinari che siano in linea con questi principi, contribuendo così a costruire una cultura del rispetto e della responsabilità reciproca.




Pubblicato il 19/03/2025
N. 02281/2025REG.PROV.COLL.
N. 01576/2025 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (c.p.a.)
sul ricorso numero di registro generale 1576 del 2025, proposto dal
Ministero dell’Istruzione e del Merito, nonché dall’-OMISSIS- “-OMISSIS-” di -OMISSIS- (PG), in persona del legale rappresentante pro tempore, ex lege rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati presso gli Uffici della stessa, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. OMISSIS e con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;
per la riforma,
previa sospensione dell’esecuzione,
della sentenza semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria, Sezione Prima, n. -OMISSIS-, resa tra le parti, con cui è stato accolto il ricorso R.G. n. -OMISSIS-.


-OMISSIS-isti il ricorso in appello e i relativi allegati;
-OMISSIS-iste la memoria di costituzione e difensiva e la documentazione dell’appellato;
-OMISSIS-isti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2025 il Cons. Pietro De Berardinis e uditi per le parti l’avv. OMISSIS   per delega scritta dell’avv.  
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;


Considerato:
- che con l’appello in epigrafe il Ministero dell’Istruzione e del Merito e l’-OMISSIS- “-OMISSIS-” di -OMISSIS- (d’ora in poi: Istituto) hanno impugnato la sentenza semplificata del T.A.R. Umbria, Sez. I, n. -OMISSIS-, chiedendone la riforma, previa sospensione dell’efficacia;
- che la sentenza di prime cure ha accolto il ricorso dello studente -OMISSIS- avverso il provvedimento dell’Istituto prot. n. -OMISSIS- con cui gli è stata irrogata la sanzione disciplina della sospensione dalla frequenza delle lezioni scolastiche per dieci giorni in conseguenza di quanto verificatosi nella classe di appartenenza (-OMISSIS-^ -OMISSIS-) in data -OMISSIS- (un alterco seguito dalle vie di fatto con un compagno di classe, -OMISSIS-, alla fine dell’ora di lezione nella materia “-OMISSIS-”, dopo la consegna di una verifica);
- che il primo giudice ha accolto il ricorso ritenendo fondate le doglianze di difetto di istruttoria e di violazione del ne bis in idem. Sotto il primo profilo, la sentenza afferma che l’Istituto non avrebbe svolto un’esaustiva ricostruzione della dinamica dei fatti, avendo riportato le dichiarazioni solo di alcuni degli studenti che si riferisce siano stati ascoltati sull’episodio, e non avrebbe adeguatamente ponderato gli elementi fattuali emersi ai fini dell’irrogazione della non lieve sanzione disciplinare, inflitta in eguale misura anche all’altro studente coinvolto nell’episodio. Sotto il secondo profilo, la violazione del ne bis in idem sarebbe dimostrata dal fatto che allo studente sarebbero già state irrogate altre sanzioni disciplinari (e cioè il richiamo verbale e l’ammonizione scritta), cosicché non avrebbe potuto essergli inflitta un’ulteriore sanzione (la terza) consistente nella sospensione dalle lezioni per dieci giorni;
- che nel gravame la difesa erariale ha contestato le motivazioni della sentenza appellata, muovendo dalla gravità dell’episodio verificatosi e deducendo i seguenti motivi:
I) erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ravvisato un difetto di istruttoria;
II) erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ravvisato la violazione del principio del ne bis in idem;
- che in sintesi l’alterco ha preso le mosse dalla sottrazione al ricorrente da parte dei suoi compagni di classe di una bottiglietta contenente una bevanda, di cui è stato bevuto il contenuto; il ricorrente, accortosi dell’accaduto ed individuato il -OMISSIS- quale responsabile, lo ha colpito in testa – egli sostiene: leggermente e con fare scherzoso – con la bottiglietta ormai vuota, al ché, però, l’altro ha reagito sferrandogli dei pugni e provocando la reazione del ricorrente, il quale l’ha colpito a sua volta con uno – come egli sostiene – o con più pugni;
- che con il primo motivo di appello l’Avvocatura dello Stato deduce che non vi sarebbe stato alcun difetto di istruttoria, ma i fatti sarebbero stati congruamente ponderati dalla P.A., tenuto conto che si sarebbe trattato di una rissa con un reciproco scambio di colpi e non, come sostenuto dal ricorrente, di una difesa da parte sua dall’aggressione del compagno. Invero, non vi sarebbe stata alcuna necessità di sentire tutti i compagni di classe presenti, essendo stata accertata compiutamente dall’Istituto la corretta dinamica dei fatti tramite: a) l’annotazione dell’accaduto da parte del docente presente ai fatti (-OMISSIS-) nel registro elettronico di classe; b) le dichiarazioni rese dal compagno di classe (-OMISSIS-) intervenuto a separare i due contendenti; c) il verbale dei consigli di classe del 13 novembre e del 17 dicembre 2024, che documenterebbero la ricostruzione dei fatti in modo preciso e coerente. Inoltre l’Istituto avrebbe comunque proceduto ad acquisire anche altri elementi istruttori, dall’ascolto informale degli alunni presenti in aula da parte della dirigente scolastica, al colloquio di questa con l’alunno e la madre, alle relazioni dei docenti sull’incontro con la famiglia dell’alunno, alle dichiarazioni dell’alunno -OMISSIS- verbalizzate nei due consigli di classe, alla memoria presentata dal ricorrente e alla dichiarazione su foglio dattiloscritto firmata di un altro studente;
- che con il secondo motivo la difesa erariale contesta che nel caso di specie vi siano state violazioni del ne bis in idem, poiché allo studente non sarebbero state inflitte altre sanzioni disciplinari. Infatti, nell’immediatezza dell’episodio la dirigente scolastica sarebbe intervenuta in classe su richiesta del docente e avrebbe rivolto a tutti gli alunni un “richiamo” per invitarli a riflettere su quanto accaduto, ma ciò non costituirebbe un provvedimento disciplinare, tanto è vero che di tale “richiamo” non vi sarebbe alcuna traccia scritta documentale. A sua volta, la nota scritta sul registro di classe dal -OMISSIS- avrebbe natura non di provvedimento disciplinare, ma di annotazione recante la mera descrizione dei fatti e, dunque, sarebbe l’atto con cui è stato individuato il comportamento rilevante sotto il profilo disciplinare, senza alcun valore di rimprovero o ammonimento. Quindi, né il richiamo rivolto dalla dirigente scolastica a tutta la classe, né la nota scritta dal docente nel registro di classe recante la semplice annotazione dei fatti, costituirebbero sanzioni disciplinari;
Considerato, inoltre:
- che si è costituito in giudizio l’appellato con memoria di costituzione e difensiva, insistendo per la fondatezza dei rilievi del T.A.R. sul difetto di istruttoria e sulla violazione del ne bis in idem da cui sarebbe affetto il provvedimento impugnato e tornando altresì ad eccepire la doglianza (assorbita dal T.A.R.) di violazione del principio di proporzionalità, per essere stato sanzionato nella stessa pesante misura dell’altro studente che per primo l’ha colpito con i pugni (mentre l’appellato si sarebbe limitato a difendersi);
- che inoltre l’appellato ha riproposto la doglianza, anch’essa assorbita dal T.A.R., della violazione delle sue garanzie partecipative, poiché la contestazione degli addebiti (comunicata ai genitori, pur essendo egli maggiore di età): a) sarebbe priva di riferimenti specifici ai fatti contestati e di riferimenti all’attività istruttoria svolta; b) menzionerebbe dichiarazioni acquisite dagli studenti presenti che, in realtà, non sarebbero mai state formalmente acquisite, o comunque verbalizzate; c) non conterebbe alcun riferimento ai contenuti del consiglio di classe del 13 novembre 2024, in cui l’episodio è stato espressamente affrontato;
- che alla camera di consiglio del 18 marzo 2025, fissata per la discussione dell’istanza cautelare, il Collegio, dato avviso alle parti, ai sensi dell’art. 60 c.p.a., della possibilità di pronunciare una sentenza semplificata, previa conversione del rito, ha trattenuto la causa in decisione;
Ritenuta l’esistenza delle condizioni per pronunciare sentenza c.d. semplificata ai sensi degli artt. 38 e 60 c.p.a., accertata la regolare instaurazione del contraddittorio e la completezza dell’istruttoria e previa conversione del rito;
Ritenuto che le censure dedotte dalla difesa erariale siano fondate e da condividere;
Considerato in particolare:
- che è anzitutto fondato e da condividere il primo motivo di appello, poiché – al contrario di quanto afferma la sentenza appellata – l’istruttoria è stata svolta dall’Istituto in modo compiuto ed esaustivo, con l’audizione nel consiglio di classe straordinario del 17 dicembre 2024 dell’odierno appellato e di sua madre, nonché dello studente (-OMISSIS-) testimone dell’accaduto e con la disamina sia della memoria presentata dall’-OMISSIS-, sia della dichiarazione sottoscritta da un altro compagno di classe dello stesso appellato che, nella prospettazione di quest’ultimo, lo scagionerebbero da responsabilità, perché confermerebbero l’intenzione scherzosa del “colpetto” da lui inflitto in testa al compagno di classe e la mera natura difensiva della sua reazione ai colpi da costui inflittigli;
- che, pertanto, l’Istituto ha analizzato e ponderato anche gli elementi favorevoli allo studente e che perciò non può ritenersi che fosse doveroso procedere ad ulteriori audizioni, tenendo anche conto del fatto che, di fronte un episodio di violenza fisica, sono irrilevanti le dichiarazioni di un altro alunno, riportate nel ricorso di primo grado, secondo cui il colpetto di una bottiglietta vuota in testa sarebbe uno scherzo usuale tra compagni di classe;
- che è altresì fondato e da condividere il secondo motivo di appello, non ravvisandosi nella vicenda in esame alcuna violazione del ne bis in idem, poiché – come la stessa sentenza riconosce, incorrendo in una contraddizione insanabile – il richiamo verbale e l’ammonizione scritta sono contemplati come provvedimenti disciplinari dall’art. 17, Tabella B, del Regolamento di Istituto (approvato con delibera del Collegio dei docenti n. -OMISSIS- di pari data) per fattispecie completamente diverse da quella della colluttazione fisica, verificatasi nel caso qui in esame;
- che la predetta Tabella B del Regolamento di Istituto contempla, quale sanzione per i comportamenti lesivi della persona e della dignità altrui, tra i quali include espressamente gli atti di violenza fisica, “la sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni, in base alla gravità del fatto”;
- che, oltretutto, a voler considerare quale sanzione disciplinare il richiamo verbale effettuato nel caso di specie dalla dirigente scolastica, si giungerebbe all’assurda conseguenza di una sanzione inflitta a tutta la classe, quindi anche agli alunni presenti, ma estranei all’accaduto, avendo la predetta dirigente rivolto tale richiamo a tutti gli allievi della classe;
- che, ancora, l’annotazione dell’episodio effettuata sul registro di classe dal -OMISSIS-, pur nell’equivocità del suo inserimento tra le “note disciplinari” si presenta priva di elementi di biasimo, ammonimento o rimprovero, ma recante la semplice descrizione dei fatti, tale, pertanto, da costituire il presupposto per l’avvio del procedimento disciplinare;
Ritenuto, tuttavia, che la fondatezza delle censure dedotte in appello non conduca all’accoglimento di questo, ma, più limitatamente, alla correzione della motivazione della sentenza appellata;
Considerato infatti al riguardo:
- che risulta fondata e da condividere anche la doglianza dello studente, da lui riproposta, come detto, in appello ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a. (siccome assorbita dalla sentenza) di violazione del principio di proporzionalità e, pertanto, di sproporzione della sanzione inflitta, sotto il profilo della mancata considerazione da parte dell’Istituto della diversa posizione dell’appellato rispetto a quella dell’altro studente (-OMISSIS-) coinvolto nell’episodio, che è colui che ha dato avvio alla colluttazione fisica e la cui responsabilità risulta dunque decisiva per la degenerazione dell’alterco: ciò, a differenza dell’appellato, per il quale, quindi, risulta irragionevole l’inflizione di una sanzione in misura pari al compagno;
- che costituisce principio generale in materia di sanzioni disciplinari, applicabile anche alle sanzioni inflitte in ambito scolastico, quello per cui la P.A. deve procedere a un apprezzamento complessivo e prudente di tutti gli elementi della fattispecie e non incorrere in una sproporzione della sanzione in relazione ai fatti addebitati (cfr. C.d.S., Sez. I-OMISSIS-, 22 ottobre 2019, n. 7185; id., 2 marzo 2011, n. 1326; Sez. III, 14 marzo 2014, n. 1273; Sez. -OMISSIS-I, 12 dicembre 2002, n. 6794);
- che il T.A.R., come accennato, ha assorbito la doglianza, limitandosi a menzionare l’inflizione di una sanzione di pari misura per i due studenti, senza esaminare la questione se ciò andasse a incidere sulla proporzionalità della sanzione inflitta all’-OMISSIS-;
- che non è invece fondata la doglianza, anch’essa formulata in primo grado, assorbita dal T.A.R. e riproposta in appello ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a., di violazione delle garanzie partecipative dell’odierno appellato: a costui è stata, infatti, offerta dall’Istituto piena possibilità di contestare gli addebiti mossigli, esporre le proprie difese e produrre la documentazione a discarico, consentendogli di presentare memorie e documenti e di esporre la propria versione dei fatti nell’audizione svoltasi nel corso del consiglio di classe del 17 dicembre 2024, con la garanzia supplementare della presenza a tale audizione di sua madre, che risulta dal verbale avere anche interloquito (pur trattandosi, come sottolinea lo stesso appellato nelle sue difese, di studente maggiore di età);
Ritenuto, in conclusione, per tutto quanto esposto, di dover respingere l’appello, pur con la correzione in punto di motivazione sopra esposta in ragione della fondatezza del motivo di ricorso (violazione del principio di proporzionalità) assorbito dal T.A.R.;
Ritenuto di precisare che è fatto in ogni caso salvo il potere dell’Istituto scolastico di rideterminarsi sulla questione in conformità ai principi di diritto contenuti nella presente decisione;
Ritenuto, da ultimo, di dover compensare le spese del giudizio di appello;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Settima (-OMISSIS-II), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge, con le correzioni in punto di motivazione della sentenza di primo grado esposte nella parte motiva e facendo salvo il potere dell’Istituto scolastico di rideterminarsi sulla questione.
Compensa le spese del giudizio di appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (ed agli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti e della dignità degli interessati, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a consentire l’identificazione delle persone fisiche menzionate in sentenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2025, con l’intervento dei magistrati:
Daniela Di Carlo, Presidente FF
Raffaello Sestini, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere, Estensore
Laura Marzano, Consigliere
Rosaria Maria Castorina, Consigliere
         
         
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
Pietro De Berardinis        Daniela Di Carlo
         
         
         
         
         
IL SEGRETARIO



In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
 
 

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