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28 febbraio 2025

Consiglio di Stato 2025-La sentenza del Consiglio di Stato, come riportato nell'ordinanza n. 2954 del 2023, ha stabilito che il giudizio di inidoneità espresso dalla commissione, che ha portato all'esclusione dalla procedura concorsuale per il servizio presso il Corpo dei Vigili del Fuoco, non è giustificato. La verificazione disposta dalla Sezione ha confermato che non vi erano motivi validi per considerare il candidato inidoneo. Questo esito sottolinea l'importanza di una valutazione accurata e imparziale nelle procedure concorsuali, garantendo che i candidati siano giudicati in base a criteri oggettivi e trasparenti. La decisione del Consiglio di Stato rappresenta un passo significativo verso la tutela dei diritti dei candidati e la trasparenza nelle selezioni pubbliche.

 

Consiglio di Stato 2025-La sentenza del Consiglio di Stato, come riportato nell'ordinanza n. 2954 del 2023, ha stabilito che il giudizio di inidoneità espresso dalla commissione, che ha portato all'esclusione dalla procedura concorsuale per il servizio presso il Corpo dei Vigili del Fuoco, non è giustificato. La verificazione disposta dalla Sezione ha confermato che non vi erano motivi validi per considerare il candidato inidoneo.

Questo esito sottolinea l'importanza di una valutazione accurata e imparziale nelle procedure concorsuali, garantendo che i candidati siano giudicati in base a criteri oggettivi e trasparenti. La decisione del Consiglio di Stato rappresenta un passo significativo verso la tutela dei diritti dei candidati e la trasparenza nelle selezioni pubbliche.



Pubblicato il 27/02/2025
N. 01705/2025REG.PROV.COLL.

N. 05307/2023 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello numero di registro generale 5307 del 2023, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Guido De Santis e Antonio Zimbardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima, n. 9447 del 5 giugno 2023, resa tra le parti, concernente il provvedimento di esclusione dal concorso per 250 unità nella qualifica di Vigile del Fuoco.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista l’istanza di passaggio in decisione del Ministero dell’Interno;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2025 il consigliere Nicola D'Angelo e udito per l’appellante l’avvocato Giancarlo Penzavalle, per delega dell’avvocato Guido De Santis.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il signor -OMISSIS-, già vigile del fuoco volontario, ha partecipato al concorso pubblico per vigili del fuoco indetto con D.M. n. 676 del 18 ottobre 2016. Dopo aver superato le prove scritte è stato escluso nelle prove psico – fisiche in quanto ritenuto non idoneo per "Carenza totale di glucosio-6-fosfato deidrogenasi (G6PD:0.06U.M) - decreto Ministero Interno 4 novembre 2019 n. 166, Art. 1 Allegato A, punti 18 e 19".

2. Contro il provvedimento di esclusione il signor -OMISSIS-ha proposto ricorso al Tar del Lazio deducendo soprattutto che la carenza assoluta dell’enzima G6PD (c.d. “favismo”) non avrebbe potuto costituire motivo di inidoneità, in quanto la stessa si sarebbe potuta ritenere condizione ostacolante solo qualora tale enzimopenia fosse sfociato in una eritropatia ovvero in una “sindrome”.

3. Lo stesso Tribunale ha quindi disposto, con ordinanza n. 495 del 25 gennaio 2022, il riesame della situazione sanitaria del ricorrente “onde acclarare se trattisi di eritropenia o altro, enunciando anche il profilo connesso della considerazione del servizio pregresso della medesima natura e contenuto di quello espletando”. L’Amministrazione all’esito del riesame ha tuttavia confermato la causa inidoneità.

4. Il Tar ha respinto il ricorso con la sentenza indicata in epigrafe (n. 9447 del 2023), compensando le spese di giudizio.

4.1. Nella sentenza, in particolare, è stato rilevato come la causa di esclusione “carenza totale di glucosio-6-fosfato deidrogenasi” (c.d. “favismo”) sarebbe stata prevista dal decreto del Ministero dell’Interno del 4 novembre 2019, n. 166, Allegato A, punto 18. In presenza di tale condizione, il soggetto avrebbe potuto quindi risentire di effetti potenzialmente dannosi derivanti dalle possibili sostanze oggetto di combustione.

5. Contro la suddetta decisione ha proposto appello il signor -OMISSIS-sulla base dei motivi di censura di seguito sinteticamente indicati:

i) l’appellante sostiene che come vigile volontario nello spegnimento degli incendi non ha mai avuto problemi (come confermato dalla documentazione depositata in giudizio dell’Ospedale Sant’Eugenio di Roma);

ii) in un caso simile al suo, l’U.O.C. di Ematologia dell’Ospedale Sant’Eugenio di Roma, incaricato dal Tar del Lazio di una verificazione, ha concluso nel senso di escludere qualsivoglia “eritropatia” e “sindrome”, riscontrando, in buona sostanza, una mera carenza enzimatica, come tale non causa di esclusione e compatibile con la mansione di vigile del fuoco (cioè con l’attività di soccorso pubblico e antincendio);

iii) la causa di esclusione, secondo il D.M. n. 166 del 2019, non sarebbe la carenza enzimatica in sé, quanto soltanto allorché da essa “derivi” concretamente una “eritropatia” o una “sindrome (non sarebbe pertanto sufficiente l’esistenza di un mero deficit enzimatico);

iv) la commissione che ha valutato la sua inidoneità non aveva al suo interno uno specialista e comunque il Tar non ha ritenuto di fare sul punto una verificazione.

6. Il Ministero dell’Interno si è costituito per resistere in giudizio il 28 giugno 2023 ed ha depositato una memoria il 10 luglio 2023.

7. L’appellante ha poi depositato ulteriori documenti e memorie.

8. Con ordinanza n. 2954 del 17 luglio 2023 questa Sezione ha accolto l’istanza di sospensione degli effetti della sentenza impugnata ed ha disposto una verificazione in ordine alla sussistenza e agli effetti della carenza totale dell’enzima glucosio-6-fosfato deidrogenasi, anche in ragione della documentazione medica prodotta dal ricorrente.

8.1. La verificazione è stata demandata al Direttore del Reparto di Ematologia dell’Ospedale San Camillo di Roma, dottoressa -OMISSIS-. La relazione del verificatore incaricato è stata depositata il 14 gennaio 2025.

9. La causa è stata trattenuta in decisione nell’udienza pubblica del 16 gennaio 2025.

10. L’appello è fondato.

11. La verificazione disposta da questa Sezione con la citata ordinanza n. 2954 del 2023 ha dato come esito la seguente constatazione “Da quanto sopra esposto, si evince che il giudizio di inidoneità espresso dalla commissione con esclusione del Sig. -OMISSIS--OMISSIS- dalla procedura concorsuale per svolgere il servizio presso il Corpo dei Vigili del Fuoco non è giustificata” (cfr. relazione dottoressa -OMISSIS-dell’11 gennaio 2025).

11.1. In particolare, il verificatore ha rilevato come il ricorrente non sia affetto da eritroenzimopatia di grado assoluto e non ha mai avuto crisi emolitiche. Il suo quadro ematologico è nella norma. Inoltre, non esisterebbe, anche sulla base della letteratura medica, un nesso di causalità tra esposizione a fumi tossici e crisi emolitiche.

12. Sulla base degli esiti della verificazione risulta quindi quantomeno fondato l’assorbente motivo di appello relativo alla inadeguatezza della sola carenza dell’enzima glucosio-6-fosfato deidrogenasi (G6PD) ai fini della integrazione della causa di non idoneità.

13. Per le ragiono sopra esposte, l’appello va accolto e, per l’effetto, va riformata la sentenza impugnata con conseguente accoglimento del ricorso di primo grado.

14. Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate, mentre quelle relative alla verificazione, poste a carico dell’Amministrazione soccombente, saranno liquidate con separato decreto all’esito dell’istanza di liquidazione del verificatore.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello (n. 5307 del 2023), come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado.

Compensa le spese del doppio grado di giudizio, salvo che per quelle relative alla verificazione, poste a carico del Ministero appellato e liquidate con separato decreto.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute dell’appellante.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:


Michele Corradino, Presidente

Giovanni Pescatore, Consigliere

Nicola D'Angelo, Consigliere, Estensore

Ezio Fedullo, Consigliere

Antonio Massimo Marra, Consigliere

         
         
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
Nicola D'Angelo        Michele Corradino
         
         
         
         
         
IL SEGRETARIO



In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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