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28 febbraio 2025

Tar 2025- In questo procedimento, si fa riferimento a una memoria presentata dal ricorrente il 20 novembre 2024, in cui si sollevano delle contestazioni sugli atti impugnati (gravati). Il ricorrente contesta, in particolare, che gli atti in questione abbiano determinato una "decurtazione delle anzianità di servizio, degli avanzamenti di carriera, dei riconoscimenti previdenziali, pensionistici e dei congedi dei propri dipendenti". Inoltre, il ricorrente chiede che venga disposto un ordine per l'Amministrazione resistente affinché venga "immediatamente riconosciuto" quanto segue: • Gli scatti di anzianità di servizio • Gli avanzamenti di carriera • I periodi di congedo ordinario • Ogni altro diritto lavorativo, previdenziale o pensionistico, ad eccezione della retribuzione o degli stipendi sospesi a causa del mancato adempimento dell’obbligo di vaccinazione contro il Covid-19. Queste richieste sembrano riguardare la richiesta di recupero di diritti o benefici che, secondo il ricorrente, sarebbero stati pregiudicati a causa delle decisioni prese dall'Amministrazione resistente, probabilmente legate alla gestione della pandemia e alla questione della vaccinazione obbligatoria. Tuttavia, va considerato che il contenuto di questa memoria potrebbe essere oggetto di contestazione da parte dell'Amministrazione resistente se si ritiene che le richieste siano state introdotte in modo tardivo o non correttamente notificato, come potrebbe indicare una "mutatio libelli", cioè una modifica sostanziale delle richieste iniziali del ricorso.

 

Tar 2025- In questo procedimento, si fa riferimento a una memoria presentata dal ricorrente il 20 novembre 2024, in cui si sollevano delle contestazioni sugli atti impugnati (gravati). Il ricorrente contesta, in particolare, che gli atti in questione abbiano determinato una "decurtazione delle anzianità di servizio, degli avanzamenti di carriera, dei riconoscimenti previdenziali, pensionistici e dei congedi dei propri dipendenti".
Inoltre, il ricorrente chiede che venga disposto un ordine per l'Amministrazione resistente affinché venga "immediatamente riconosciuto" quanto segue:
•    Gli scatti di anzianità di servizio
•    Gli avanzamenti di carriera
•    I periodi di congedo ordinario
•    Ogni altro diritto lavorativo, previdenziale o pensionistico, ad eccezione della retribuzione o degli stipendi sospesi a causa del mancato adempimento dell’obbligo di vaccinazione contro il Covid-19.
Queste richieste sembrano riguardare la richiesta di recupero di diritti o benefici che, secondo il ricorrente, sarebbero stati pregiudicati a causa delle decisioni prese dall'Amministrazione resistente, probabilmente legate alla gestione della pandemia e alla questione della vaccinazione obbligatoria.
Tuttavia, va considerato che il contenuto di questa memoria potrebbe essere oggetto di contestazione da parte dell'Amministrazione resistente se si ritiene che le richieste siano state introdotte in modo tardivo o non correttamente notificato, come potrebbe indicare una "mutatio libelli", cioè una modifica sostanziale delle richieste iniziali del ricorso.



Pubblicato il 22/01/2025
N. 00023/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00171/2022 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 171 del 2022, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato .., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Cagliari, via Dante, 23;
il Compartimento della Polizia Stradale per la -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Cagliari, via Dante, 23;
per l'annullamento:
- del provvedimento di sospensione dal servizio e dalla retribuzione del 14 gennaio 2022, adottato dal Compartimento della Polizia Stradale per la -OMISSIS- ai sensi dell’art. 4-ter, comma 3, del d.l. n. 44 del 1° aprile 2021, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 76 del 28 maggio 2021;
- della circolare del Capo della Polizia prot. n. 333-A/21554 del 10.12.2021, recante “Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172. Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali. Obbligo vaccinale per il personale della Polizia di Stato – Disposizioni applicative”;
- dell’invito in data 17.12.2021 prot. n. 21.8824/160-1 della Sezione Polizia Stradale di Sassari, a produrre documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione oppure l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito, o comunque l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale;
- del decreto-legge 26 novembre 2021, n, 172 recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”;
- del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”;
- del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARSCoV- 2, di giustizia e di concorsi pubblici”;
- della legge 28 maggio 2021, n. 76;
- della legge 23 luglio 2021, 106;
- di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e conseguente, anteriore o successivo, compresi gli atti di verifica e di accertamento nonché di tutti gli eventuali atti di trasmissione e/o di comunicazione, “anche non noti”;
e per il risarcimento dei danni asseritamente subiti e subendi.


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e del Compartimento della Polizia Stradale per la -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2025 il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato in servizio presso il Distaccamento Polizia Stradale di -OMISSIS-, impugna gli atti indicati in epigrafe, tra cui in particolare il provvedimento con cui il Dirigente del Compartimento della -OMISSIS- ha disposto la sua sospensione “dal diritto di svolgere l’attività lavorativa ai sensi dell’art. 4-ter del d.l. 1° aprile 2021 n. 44, convertito con modificazioni dalla l. 28 maggio 2021 n. 76, fino alla comunicazione da parte del dipendente dell’avvio o del completamento del ciclo vaccinale primario” [anti SARS-CoV-2] “o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021”.
1.1. Il ricorrente il 23.12.2021 veniva raggiunto dall’avviso con il quale l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 4-ter, comma 3, del d.l. n. 44 del 2021, introdotto dall’art. 2 del d.l. n. 172 del 2021, lo invitava a produrre alternativamente: documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione; l’attestazione relativa all’esenzione, temporanea o permanente, dalla vaccinazione anti Sars-CoV-2, ai sensi dell’art. 4, comma 2, d.l. n. 44/2021; la richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito; la dichiarazione di insussistenza, per altri motivi, dei presupposti per l’obbligo vaccinale.
Con tale comunicazione si precisava che il mancato adempimento nei termini indicati avrebbe determinato l’accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale con “l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa”.
1.2. In riscontro a tale avviso il ricorrente comunicava di aver prenotato la vaccinazione, ma successivamente, in data 12.1.2022, comunicava al proprio Reparto che “non aveva potuto adempiere all’obbligo vaccinale, in quanto non aveva ottenuto la dovuta prescrizione medica” e che “l’inadempimento all’obbligo vaccinale era stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”.
1.3. A seguito dell’accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale, l’Amministrazione, con il provvedimento in epigrafe descritto, ha disposto la sospensione del ricorrente – allora in congedo ordinario - dal servizio, con la precisazione, tra l’altro, che per il periodo di sospensione il dipendente non ha diritto alla retribuzione né ad altro compenso o emolumento comunque denominati e che tale periodo non è utile ai fini previdenziali, di anzianità di servizio e per la maturazione di classi o scatti economici o per l’avanzamento, e non concorre alla maturazione del congedo ordinario.
2. Con il ricorso in esame il ricorrente ha dunque impugnato tale provvedimento di sospensione dal servizio e gli ulteriori atti (anche normativi) ad esso presupposti, indicati in epigrafe, sulla base dei seguenti motivi.
1) “Violazione di legge - Provvedimento di sospensione decreto del 14.01.2022 prot. 22.306/105A.18 - Violazione e falsa applicazione dell’art. 4-ter d.l. 44/2021. Eccesso (sviamento) di potere. Manifeste contraddittorietà, irrazionalità e illogicità”.
Spetterebbe al medico competente, non al datore di lavoro, accertare l’avvenuta vaccinazione e valutare se la mancata vaccinazione possa esporre il lavoratore e i terzi ad un rischio insostenibile o non altrimenti contenibile.
2) “Violazione art. 32 Costituzione – L’imposizione obbligatoria di vaccino sperimentale in deroga viola la dignità della persona umana - Falsi presupposti in relazione al rapporto costi/benefici: evidenze scientifiche mostrano che ai fini dello screening per il tracciamento del virus molto più efficaci ed economici sono i tamponi, essendo ormai acclarato che i vaccinati anche con la terza dose contagiano in modo eguale ai non vaccinati”.
Sulla base delle più recenti acquisizioni scientifiche l’imposizione dell’obbligo vaccinale si porrebbe in contrasto con l’art. 32 della Costituzione.
Sotto un primo profilo in quanto sarebbe stato insufficiente il tempo della sperimentazione per valutare in modo adeguato i costi e i benefici dell’imposizione dell’obbligo di vaccinazione, sia rispetto agli obiettivi di prevenzione, sia rispetto agli effetti avversi anche di lungo periodo. Quanto all’imposizione dell’obbligo “selettivo” di vaccinazione – per alcune categorie di lavoratori - mancherebbe uno “specifico nesso tra la tutela individuale della salute e lo svolgimento di determinate professioni rischiose, potendo il sanitario, il docente e il poliziotto contrarre il virus anche al di fuori dell’esercizio della professione”.
Sotto un secondo profilo l’art. 32 della Costituzione vieterebbe di imporre trattamenti sanitari obbligatori ove sia prevedibile che il trattamento vada ad incidere negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato e i dati ufficiali AIFA evidenzierebbero un trend in aumento di eventi avversi comportanti il decesso o conseguenze gravi e irreversibili.
L’obbligo vaccinale sarebbe idoneo a produrre effetti definitivi e immodificabili pertanto non avrebbe potuto essere imposto in forza di un decreto legge.
Sotto altro profilo l’obbligo vaccinale non potrebbe essere imposto sulla base di una procedura autorizzatoria provvisoria e semplificata, trasformando i cittadini in cavie per la sperimentazione.
La Risoluzione n. 2361/2021 del Consiglio d’Europa vieterebbe di sottoporre a vaccino una persona contro la sua volontà; inoltre dalla decisione di non sottoporsi alla vaccinazione non dovrebbero derivare effetti discriminatori.
Anche il Regolamento UE n. 536 del 2014 vieterebbe di imporre - anche con mezzi di natura finanziaria - l’obbligo di vaccinazione con farmaci immessi nel mercato con autorizzazione condizionata.
Il giudice dovrebbe quindi accedere ad una interpretazione conforme della disciplina sui vaccini o in alternativa dovrebbe sottoporre alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale di tali disposizioni in quanto, costringendo le persone a vaccinarsi “in cambio della possibilità di lavorare” umilierebbero “la dignità umana, andando perciò a collidere con altri principi fondamentali quali quelli previsti dagli artt. 3, 4 e 36 Cost.”.
L’obbligo vaccinale infine si porrebbe anche in contrasto con la disciplina del consenso informato, la quale presuppone la possibilità di scegliere se sottoporsi o meno al trattamento sanitario.
3) “Violazione artt. 2 e 3 Costituzione - Irragionevolezza delle scelte legislative in relazione a una pluralità di trattamenti differenziati non proporzionati”.
L’imposizione dell’obbligo vaccinale introdurrebbe un trattamento irragionevolmente differenziato tra vaccinati e non vaccinati in relazione all’accesso ad alcuni servizi e attività e in relazione all’accesso ai luoghi di lavoro per gli operatori sanitari, il personale della scuola e le FF.OO.
Sotto altro profilo non sarebbe garantito il principio di uguaglianza, anche sotto il profilo economico, del ricorso al vaccino rispetto agli “altri strumenti alternativi ed equivalenti in senso sostanziale a porre argini alla diffusione dell’infezione”.
Sotto diverso profilo il ricorrente lamenta che l’obbligo vaccinale a suo carico poteva e doveva essere differito al suo rientro in servizio, in quanto tale obbligo non sarebbe esigibile dal dipendente in assenza giustificata, in considerazione del suo status giuridico.
4) “Violazione artt. 2, 3 e 36 Costituzione (sotto un ulteriore profilo) – Omesso bilanciamento tra diritto individuale alla salute, interesse collettivo alla salute, diritto all’istruzione e diritto al lavoro e tutela della dignità della persona, con particolare riferimento all’aspetto lavoristico costituito dai compensi da lavoro”.
La mancata previsione dell’assegno alimentare a seguito della sospensione dal lavoro determinerebbe una sproporzionata compromissione del diritto al lavoro e violerebbe l’art. 36 Cost.
Sotto altro profilo, la durata della sospensione dal lavoro sarebbe illegittima in quanto sganciata dalla durata dello stato di emergenza, al tempo fissata al 31 marzo 2022.
3. Con decreto n. 72 del 18.3.2022 è stata respinta l’istanza cautelare monocratica.
4. Si è costituito per resistere il Ministero dell’Interno, il quale ha eccepito che, avendo il ricorrente esteso l’impugnazione ad una Circolare Ministeriale (atto generale con efficacia su tutto il territorio nazionale), la competenza a conoscere della impugnazione sarebbe demandata al T.A.R. Lazio, ai sensi dell’art. 13 c.p.a.
5. Alla camera di consiglio del 18 maggio 2022 il ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare in ragione del fatto che, per effetto delle previsioni introdotte dal decreto-legge n. 67 del 17 marzo 2022, tutti i poliziotti sospesi perché inadempienti all’obbligo vaccinale, tra cui il ricorrente, sono stati riammessi in servizio dal 25.3.2022.
6. In vista della discussione del ricorso le parti, con memorie, hanno ulteriormente argomentato a sostegno delle rispettive difese.
Il ricorrente, in particolare, con la memoria depositata il 20 novembre 2024 ha censurato gli atti gravati nella parte in cui comportano la “decurtazione delle anzianità di servizio, degli avanzamenti di carriera, dei riconoscimenti previdenziali, pensionistici e dei congedi dei propri dipendenti”, chiedendo che venga “ordina[to] all’Amministrazione resistente l’immediato riconoscimento degli scatti di anzianità di servizio, degli avanzamenti di carriera, dei periodi di congedo ordinario ed ogni altro diritto lavorativo, previdenziale o pensionistico dovuto al ricorrente diversi dalla retribuzione o dagli stipendi sospesi per inadempimento della vaccinazione anti Covid-19”.
7. All’udienza pubblica del 15 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. In limine litis, va respinta l’eccezione di incompetenza territoriale formulata dalla difesa erariale, in quanto il ricorso risulta correttamente proposto davanti a questo T.A.R. in applicazione del criterio di competenza di cui all’art. 13, comma 2, c.p.a. (c.d. foro speciale del pubblico impiego).
Come noto, infatti, le circolari non sono qualificabili come fonti del diritto, per cui le stesse, da un lato, non debbono essere impugnate a pena di inammissibilità del ricorso e, dall’altro, non vincolano gli uffici periferici dell’Amministrazione che ha adottato la circolare, se non eventualmente sul piano della responsabilità dirigenziale e/o disciplinare (T.A.R. Sardegna-Cagliari, Sez. I, n. 11 del 16.1.2025).
9. Ancora in via preliminare, occorre dare atto che la sospensione del ricorrente dal servizio per inadempimento dell’obbligo vaccinale è venuta meno il 25 marzo 2022. In tale data, infatti, è entrato in vigore il d.l. n. 24/2022, con il quale la disciplina dell’obbligo vaccinale per i dipendenti del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico (al quale il ricorrente appartiene) è stata trasposta dall’art. 4-ter del d.l. n. 44/2021 all’art. 4-ter.1 dello stesso d.l. n. 44/2021 che, pur mantenendo ferma l’obbligatorietà della vaccinazione (fino al 15 giugno 2022), ha tuttavia eliminato, con effetto immediato, la previsione della sospensione dal servizio per il caso di inadempimento dell’obbligo.
Poiché, dunque, il ricorrente, essendo stato reintegrato in servizio a decorrere dal 25 marzo 2022, non trarrebbe più alcuna utilità dall’annullamento del provvedimento in epigrafe, la domanda caducatoria va in parte qua dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, mentre persiste l’interesse all’accertamento della illegittimità del provvedimento di sospensione dall’attività lavorativa, considerato che il ricorrente chiede la condanna dell’Amministrazione “al risarcimento dei danni patiti consistenti nelle retribuzioni di legge dovute dalla data della sospensione fino a quella dell’effettiva reintegra sul lavoro, oltre gli emolumenti di legge spettanti, oltre ad ogni ulteriore voce dovuta in forza del contratto di lavoro vigente o nella misura che sarà stabilita in corso di giudizio”.
10. Passando al merito, il ricorso è infondato.
Al riguardo il Collegio osserva quanto segue.
10.1. Infondato è il primo motivo con cui il ricorrente deduce che la competenza ad accertare l’inadempimento dell’obbligo vaccinale sarebbe in capo unicamente al medico competente nominato dal datore di lavoro ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008.
Sul punto, è sufficiente osservare che la norma che prevede la nomina e i compiti del medico competente ha valore di norma primaria, la stessa ben può essere derogata, ai fini che rilevano in questa sede, da un’altra norma primaria successivamente intervenuta (l’art. 4-ter del d.l. n. 44 del 2021 e s.m.i.) che attribuisce i compiti in parola ai “responsabili” degli uffici in cui il personale interessato presta servizio.
10.2. Infondate sono le censure, contenute nel secondo motivo, con cui parte ricorrente si duole del contrasto con i principi costituzionali ed europei della disciplina istitutiva dell’obbligo vaccinale e della correlata sospensione dal servizio per il caso, qui considerato, di inadempimento.
10.2.1. La Corte costituzionale (sentenza n. 15 del 2023) ha chiarito che la previsione dell’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 - anziché del più mite obbligo di sottoporsi ai relativi test diagnostici (c.d. tampone) - non ha costituito una soluzione irragionevole o sproporzionata rispetto ai dati scientifici disponibili.
Infatti, disattendendo le questioni di legittimità costituzionale sollevate dai giudici remittenti, la Corte ha affermato che la normativa censurata ha operato un contemperamento non irragionevole del diritto alla libertà di cura del singolo con il coesistente e reciproco diritto degli altri e con l’interesse della collettività, in una situazione in cui era necessario assumere iniziative che consentissero di porre le strutture sanitarie al riparo dal rischio di non poter svolgere la propria insostituibile funzione. Il sacrificio imposto agli operatori sanitari – ma il principio può dirsi applicabile anche ai militari e ai membri delle forze di polizia - non ha ecceduto quanto indispensabile per il raggiungimento degli scopi pubblici di riduzione della circolazione del virus, ed è stato costantemente modulato in base all’andamento della situazione sanitaria, peraltro rivelandosi idoneo a questi stessi fini. La mancata osservanza dell’obbligo vaccinale ha riversato i suoi effetti sul piano degli obblighi e dei diritti nascenti dal contratto di lavoro, determinando la temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere mansioni implicanti contatti interpersonali o che comportassero, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio. La sentenza della Consulta ha ritenuto non contraria ai principi di eguaglianza e di ragionevolezza anche la scelta legislativa di non prevedere, per i lavoratori che avessero deciso di non vaccinarsi, un obbligo del datore di lavoro di assegnazione a mansioni diverse, a differenza di quanto invece stabilito per coloro che non potessero essere sottoposti a vaccinazione per motivi di salute o per il personale docente ed educativo della scuola.
10.2.2. È altrettanto infondato il correlato rilievo con cui la parte ricorrente segnala il possibile contrasto della disciplina in parola col diritto dell’Unione europea e con la Convenzione europea dei diritti dell’Uomo.
La Corte Costituzionale (v. sentenza n. 14 del 2023) ha infatti osservato come in molti altri Paesi europei siano state adottate misure simili a quelle contestate in questa sede; né va dimenticato che la Corte europea dei diritti dell’uomo, Grande Camera, sentenza 8 aprile 2021, cause riunite 47621/13, 3867/14, 73094/14, 19298/15, 19306/15 e 43883/15, ha ribadito come la vaccinazione obbligatoria non costituisca un’ingerenza nella vita privata in violazione dell’art. 8 della Convenzione EDU ove sia: i) conforme a legge; ii) imposta per uno scopo legittimo, consistente nel proteggere, sia coloro che ricevono la vaccinazione sia coloro che non possono riceverla, dalle malattie che possono comportare un grave rischio per la salute; iii) necessaria per un “urgente bisogno sociale”; iv) proporzionata allo scopo perseguito; v) previsto un sistema sanzionatorio proporzionato. Anche la giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. V, 26 febbraio 2024, n. 515) ha escluso che la normativa contestata violi il diritto europeo ed internazionale.
10.3. Infondato è il terzo motivo di ricorso, con cui parte ricorrente lamenta la violazione del principio di uguaglianza rispetto alle persone non vaccinate e agli altri lavoratori subordinati.
10.3.1. La scelta del legislatore di prevedere un regime differenziato, per i soggetti vaccinati e per quelli non vaccinati, non presenta alcun profilo di irragionevolezza, sia per evidenti ragioni di carattere sanitario, sia per l’esigenza di compulsare l’effettiva diffusione della somministrazione dei vaccini.
10.3.2. Quanto al secondo profilo, è sufficiente evidenziare che la previsione di un obbligo rafforzato, nei confronti di particolari categorie di lavoratori e professionisti, trova la propria condivisibile giustificazione nella necessità di assicurare lo svolgimento dei compiti essenziali (di formazione, di protezione degli individui e della collettività, di tutela dell’assetto sociale ed economico, della sicurezza, ecc.) che lo Stato affida alla cura di tali categorie.
Inoltre, gli operatori della Polizia di Stato sono molto spesso, ratione muneris, a contatto con il pubblico, ad esempio in caso di arresto di un indagato o di interventi eseguiti all’interno di abitazioni, uffici, strutture pubbliche, etc., per cui anche a carico di tale personale vigono i “doveri di protezione e di solidarietà” ribaditi dalla Consulta con riguardo agli esercenti le professioni sanitarie e il personale della scuola (T.A.R. Marche, Sez. I, 17 aprile 2023, n. 240).
10.3.3. Non ha pregio nemmeno l’ulteriore profilo di censura, con cui il ricorrente lamenta che l’Amministrazione non avrebbe potuto pretendere l’adempimento dell’obbligo vaccinale prima del suo rientro in servizio dal congedo ordinario.
Secondo il consolidato orientamento in materia del Consiglio di Stato, condiviso da questa Sezione (v., di recente, T.A.R. Sardegna, Sez. I, n. 11/2025, cit.; id., n. 720/2024), l’art. 4, comma 1, del d.l. n. 44 del 2021, nel prevedere l’imposizione dell’obbligo vaccinale, non condiziona tale obbligo all’effettivo e attuale svolgimento del servizio e consente deroghe allo stesso solo nelle ipotesi, nella specie non verificatesi, di cui al comma 2 del medesimo articolo (ossia in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2).
Il menzionato art. 4, comma 1, dunque, “si limita [...] a sancire che la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati, non prevedendo affatto - come preteso dall’appellante - che l'assenza dal servizio [...] integri una ragione di esenzione dal generale obbligo vaccinale in essa contemplato” (Cons. Stato, Sez. III, 14 settembre 2023, n. 8329).
Alla stregua di tale indirizzo, si deve concludere che la sussistenza dell’obbligo vaccinale in questione consegue alla mera appartenenza dell’interessato alla categoria selezionata dal legislatore, senza che assumano rilievo esimente né le caratteristiche del servizio espletato nel concreto, né l’eventualità di un reimpiego in altre mansioni all’interno della medesima categoria, né il dato oggettivo dell’assenza del dipendente dal luogo di lavoro per l’intero periodo di vigenza dell’obbligo, per essere egli non idoneo o esentato dal servizio per altre causali (malattia o congedi).
Dagli atti versati in causa emerge solo che il ricorrente, al momento dell’accertato inadempimento all’obbligo vaccinale, si trovava in congedo ordinario (come da lui dichiarato in ricorso) e che non aveva esibito alcuna certificazione medica idonea a determinare l’esenzione dall’obbligo vaccinale, sicché, in ossequio alle prescrizioni indicate nelle apposite circolari ministeriali, doveva ritenersi pienamente assoggettato al citato obbligo.
10.4. Infondato è anche il quarto motivo, con cui la parte ricorrente si duole dell’illegittimità costituzionale della disposizione che esclude, in caso di inadempimento dell’obbligo vaccinale e per il tempo della sospensione, la corresponsione di un assegno a carico del datore di lavoro per chi sia stato sospeso.
10.4.1. Al riguardo la Corte costituzionale, con la già citata sentenza 9 febbraio 2023 n. 15 e con la recentissima sentenza 28 novembre 2024 n. 188, ha escluso - fissando un principio valido per ogni settore del pubblico impiego, anche non contrattualizzato – la illegittimità costituzionale di una serie di disposizioni per le quali ai lavoratori che non abbiano adempiuto all’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2, e siano stati conseguentemente sospesi dal lavoro e dallo stipendio, non è dovuta neppure l’erogazione dell’assegno alimentare previsto dalla legge ovvero dalla contrattazione collettiva di categoria in caso di sospensione cautelare o disciplinare. Invero, “nel meccanismo degli artt. 4, 4-bis e 4-ter del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, e sue successive modifiche, la mancata sottoposizione a vaccinazione ha determinato la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni, e la sospensione del medesimo lavoratore ha rappresentato per il datore di lavoro l’adempimento di un obbligo nominato di sicurezza, inserito nel sinallagma contrattuale. L’effetto stabilito dalle norme censurate, secondo cui al lavoratore che decida di non sottoporsi alla vaccinazione non sono dovuti, nel periodo di sospensione, “la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati”, giustifica, pertanto, anche la non erogazione al lavoratore sospeso di un assegno alimentare (in misura non superiore alla metà dello stipendio, come, ad esempio, previsto per gli impiegati civili dello Stato dall’art. 82 del d.P.R. n. 3 del 1957, e in altri casi dalla contrattazione collettiva), considerando che il lavoratore decide di non vaccinarsi per una libera scelta, in ogni momento rivedibile”. Né rileva - ha aggiunto la Corte - il diverso trattamento normativo riservato alle situazioni del lavoratore del quale sia stata disposta la sospensione dal servizio a seguito della sottoposizione a procedimento penale o disciplinare, essendo in tali casi la temporanea impossibilità della prestazione determinata da una rinuncia unilaterale del datore di lavoro ad avvalersi del dipendente, ed essendo perciò giustificato il riconoscimento dell’assegno alimentare alla luce della necessità di assicurare allo stesso lavoratore un sostegno per il tempo occorrente alla definizione dei relativi giudizi e alla verifica della sua effettiva responsabilità (cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 23 dicembre 2023, n. 935).
10.4.2. Non ha pregio – oltre ad essere divenuta improcedibile a seguito della riassunzione in servizio del ricorrente - nemmeno l’ulteriore profilo di censura con cui l’esponente lamenta che la durata della sospensione dal lavoro sarebbe illegittima in quanto sganciata dalla durata dello stato di emergenza al tempo fissata al 31 marzo 2022.
La durata della sospensione è infatti correlata al permanere dell’inadempimento del ricorrente e il termine di sei mesi stabilito dal provvedimento costituisce solo il limite massimo, da intendersi comunque condizionato al permanere dello stato di emergenza.
11. Da ultimo, sono inammissibili, in quanto introdotte per la prima volta con la memoria (non notificata) depositata il 20 novembre 2024, le doglianze e le richieste con cui il ricorrente contesta la “decurtazione delle anzianità di servizio, degli avanzamenti di carriera, dei riconoscimenti previdenziali, pensionistici e dei congedi dei propri dipendenti” e chiede che venga “ordina[to] all’Amministrazione resistente l’immediato riconoscimento degli scatti di anzianità di servizio, degli avanzamenti di carriera, dei periodi di congedo ordinario ed ogni altro diritto lavorativo, previdenziale o pensionistico dovuto al ricorrente diversi dalla retribuzione o dagli stipendi sospesi per inadempimento della vaccinazione anti Covid-19”.
Trattasi, infatti, di una inammissibile e non consentita mutatio libelli.
12. In ragione delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere in parte dichiarato improcedibile (quanto alla domanda di annullamento) e per il resto respinto.
13. L’infondatezza del ricorso comporta anche il rigetto della domanda risarcitoria.
14. Le spese del giudizio, nondimeno, possono essere compensate tra le parti, tenuto conto della particolarità della vicenda esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara improcedibile e per il resto lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Buricelli, Presidente
Oscar Marongiu, Consigliere, Estensore
Gabriele Serra, Primo Referendario
         
         
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
Oscar Marongiu        Marco Buricelli
         
         
         
         
         
IL SEGRETARIO



In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

 

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