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15 ottobre 2025

Tar 2025 - La sintesi della decisione del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) riguarda un ricorso presentato da un militare della Guardia di Finanza (GdF) congedato a domanda, il signor X, contro l'INPS. L'oggetto del contendere è il diritto a vedersi riconosciuta la maggiorazione dei sei scatti stipendiali (o sei aumenti periodici di stipendio) ai fini del calcolo del Trattamento di Fine Servizio (TFS).

 


 

 

Tar 2025 - La sintesi della decisione del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) riguarda un ricorso presentato da un militare della Guardia di Finanza (GdF) congedato a domanda, il signor X, contro l'INPS. L'oggetto del contendere è il diritto a vedersi riconosciuta la maggiorazione dei sei scatti stipendiali (o sei aumenti periodici di stipendio) ai fini del calcolo del Trattamento di Fine Servizio (TFS).

1. La Normativa Chiave

Il punto focale del contenzioso ruota attorno all'Art. 6-bis del Decreto Legge 21 settembre 1987 n. 387, convertito con modificazioni dalla Legge 20 novembre 1987 n. 472.

• Finalità della Norma: Storicamente, questa normativa è stata introdotta per incentivare e "premiare" il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia che raggiungeva determinati requisiti di servizio e di età al momento della cessazione.

• La Controversia (sei scatti sul TFS): La norma prevede, in linea generale, che al personale congedato (anche a domanda, ma in presenza di specifici requisiti) venga applicata una maggiorazione fittizia di sei scatti (o sei scatti d'anzianità) sulla base stipendiale utile per il calcolo della pensione. Il nodo cruciale è se tale beneficio debba essere esteso anche al calcolo dell'indennità di buonuscita (TFS), gestita dall'INPS (ex INPDAP).

2. Le Ragioni del Ricorrente (Signor X)

Il ricorrente, un militare della GdF, basa la sua azione sui seguenti punti:

1. Cessazione a Domanda: È cessato dal servizio a domanda, ma ritiene di rientrare comunque nell'ambito applicativo del beneficio, citando l'art. 6-bis, comma 2 del D.L. 387/1987.

2. Mancata Inclusione nel Calcolo del TFS: L'INPS ha liquidato il suo TFS escludendo la maggiorazione dei sei scatti.

3. Possesso dei Requisiti:

o Età: 55 anni.

o Anzianità di servizio: 38 anni.

Questi requisiti di età e servizio sono fondamentali per l'applicazione del beneficio in caso di congedo a domanda, come stabilito dalla giurisprudenza e dalla normativa (che spesso richiede il raggiungimento del limite massimo di età previsto dall’ordinamento di appartenenza o, come interpretato dalla giurisprudenza consolidata, requisiti tali da consentire il diritto alla pensione massima/maturata).

3. La Decisione del TAR (P.Q.M.)

Il P.Q.M. (Per Questi Motivi) riassume il dispositivo della sentenza, che è totalmente favorevole al ricorrente:

• Accoglimento del Ricorso: Il ricorso viene accolto.

• Dichiarazione del Diritto: Viene dichiarato il diritto del ricorrente ai benefici economici contemplati dall’art. 6 bis del D.L. 387/1987.

• Ordine all'INPS: L'INPS viene obbligato a provvedere alla rideterminazione del trattamento di fine rapporto (TFR/TFS), includendo la maggiorazione.

4. Impatto Giuridico e Consolidamento della Giurisprudenza

Questa sentenza si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai consolidato, che ha risolto la controversia in favore del personale militare e di polizia.

• Evoluzione Giurisprudenziale: Inizialmente, l'Amministrazione (e l'INPS) tendeva a riconoscere i sei scatti solo ai fini pensionistici e non per il TFS/TFR, sostenendo che si trattasse di una maggiorazione fittizia non contemplata tra le voci utili per il TFS.

• Intervento della Corte Costituzionale e del Consiglio di Stato: La Corte Costituzionale (es. sent. 1/2021) e il Consiglio di Stato (Adunanze Plenarie e Sezioni, es. sent. 13/2013) hanno chiarito in modo definitivo che la maggiorazione dei sei scatti, una volta riconosciuta per la pensione, deve essere considerata anche nella base stipendiale utile per il calcolo dell'indennità di buonuscita (TFS/TFR), in virtù del principio di omogeneità e parità di trattamento tra il personale che cessa per limiti di età/servizio e quello che raggiunge tali requisiti ma cessa a domanda.

• Focus sul Diritto a Domanda: L'accoglimento del ricorso conferma che il congedo a domanda non è un ostacolo, purché il militare abbia raggiunto, come il signor X (55 anni e 38 anni di servizio), i requisiti minimi per il diritto a pensione, rendendo la sua posizione equiparabile a chi cessa d'ufficio per raggiunti limiti.

In sintesi, il TAR ha applicato la giurisprudenza maggioritaria e vincolante, riconoscendo che la cessazione a domanda non è preclusiva e che i sei scatti, essendo parte della retribuzione pensionabile in base a cui è calcolato il TFS, devono essere inclusi nel montante finale. Ciò comporta per l'INPS l'obbligo di ricalcolare e pagare la differenza tra quanto già liquidato e quanto dovuto.



 

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