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02 ottobre 2025

Tar 2025 – la sentenza riguarda una decisione del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) xx, xx, relativa a un ricorso presentato da un maresciallo dell’Esercito Italiano che chiedeva l’annullamento di un provvedimento di rigetto della sua richiesta di assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 42-bis del D.Lgs. n. 151/2001, riguardante un dipendente dell’Esercito, presso una sede di servizio specifica.

 


 

Tar 2025 – la sentenza riguarda una decisione del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) xx, xx, relativa a un ricorso presentato da un maresciallo dell’Esercito Italiano che chiedeva l’annullamento di un provvedimento di rigetto della sua richiesta di assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 42-bis del D.Lgs. n. 151/2001, riguardante un dipendente dell’Esercito, presso una sede di servizio specifica.

**Sintesi e analisi del contenuto:**

1. **Oggetto del ricorso:**

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di rigetto, contestando la motivazione e sostenendo che il diniego non fosse fondato sui presupposti corretti, in particolare sulla normativa applicabile e sulle esigenze di tutela della genitorialità.

2. **Questioni giuridiche affrontate:**

- **Ambito soggettivo di applicazione del D.Lgs. n. 151/2001:**

La norma riguarda le forze di Polizia, come confermato dalla giurisprudenza e dalla decisione citata (T.A.R. Piemonte, n. 546/2025), che esclude l’applicazione ai militari dell’Esercito, Marina e Aeronautica.

- **Normativa di riferimento:**

L’art. 45, comma 31-bis, del D.Lgs. n. 95/2017, si applica esclusivamente al personale delle Forze di Polizia, non a quello militare, come confermato anche dalla giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, sez. IV, n. 196/2021).

- **Tutela della genitorialità:**

In assenza di esigenze eccezionali, per il personale militare, prevale la tutela costituzionale della genitorialità, senza che si possa derogare alla normativa di tutela prevista per il personale civile.

3. **Valutazione delle motivazioni del diniego:**

Le motivazioni del provvedimento impugnato sono considerate infondate perché non si inseriscono in un quadro di carenza di personale straordinaria e contingente, né sono sostenute da elementi che giustifichino un trattamento differenziato rispetto alla normativa di tutela della genitorialità.

In particolare, si evidenzia che l’Amministrazione non ha dimostrato l’insussistenza di esigenze di tutela della genitorialità del ricorrente, e quindi il diniego si rivela illegittimo per difetto di motivazione.

4. **Decisione del TAR:**

Il giudice ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento impugnato per difetto di motivazione, lasciando alle ulteriori determinazioni dell’Amministrazione la valutazione di eventuali nuove istanze o provvedimenti.

L’Amministrazione è condannata al pagamento delle spese di lite, quantificate in euro 3.000,00, oltre accessori.

5. **Considerazioni finali:**

- La decisione sottolinea che, nel caso di assegnazioni temporanee del personale militare, la tutela della genitorialità deve prevalere in assenza di esigenze eccezionali e di carenza di personale dimostrata dall’Amministrazione.

- La motivazione del provvedimento di diniego deve quindi essere adeguata, completa e supportata da elementi concreti, cosa che nel caso specifico non è avvenuta.

**In conclusione:**

Il TAR ha riconosciuto che il diniego di assegnazione temporanea, basato su motivazioni non sufficientemente supportate, viola il diritto alla tutela della genitorialità e, di conseguenza, ha annullato il provvedimento impugnato, condannando l’Amministrazione al pagamento delle spese legali.



 

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