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02 ottobre 2025

Cassazione 2025 - la sentenza della Cassazione n. XXX riguarda un aspetto importante relativo al trattamento economico e alla definizione delle indennità di vestizione nel contesto lavorativo, in particolare nel settore pubblico o in attività dove l’uso di divise è obbligatorio.

 


Cassazione 2025 - la sentenza della Cassazione n. XXX riguarda un aspetto importante relativo al trattamento economico e alla definizione delle indennità di vestizione nel contesto lavorativo, in particolare nel settore pubblico o in attività dove l’uso di divise è obbligatorio.

**Contesto e principio di fondo:**

L’indennità di vestizione rappresenta un compenso aggiuntivo riconosciuto ai lavoratori che devono indossare una divisa, in considerazione delle attività svolte e delle eventuali difficoltà o oneri connessi alla vestizione stessa. Tuttavia, questa indennità non è dovuta qualora la vestizione delle divise sia considerata parte integrante dell’orario di lavoro e, quindi, ricompresa nella retribuzione contrattuale.

**Elemento chiave della sentenza:**

La Cassazione ha sottolineato che l’indennità di vestizione non è dovuta quando il lavoratore è tenuto a indossare la divisa nel corso del suo normale orario di lavoro, senza che ciò comporti oneri o attività extra rispetto all’orario contrattuale. In altre parole, se il dipendente si veste prima dell’inizio del turno e questa attività si svolge nell’ambito dell’orario di lavoro senza richiedere un onere particolare, tale vestizione è considerata parte dell’orario di lavoro e quindi non dà diritto a un’indennità specifica.

**Eccezione – vestizione al di fuori dell’orario di lavoro:**

L’indennità di vestizione, invece, diventa dovuta quando il lavoratore deve indossare la divisa *prima* dell’inizio del turno e questa attività si concretizza attestata con la timbratura di entrata, cioè quando la vestizione avviene *prima* del normale orario di lavoro e in modo tale da comportare un onere aggiuntivo. Questa attività, non essendo compresa nell’orario di lavoro, viene qualificata come attività accessoria e quindi meritevole di indennizzo.

**Implicazioni pratiche:**

- Se il lavoratore si veste *nell’orario di lavoro*, l’attività è parte del normale svolgimento dell’attività lavorativa e non dà diritto a un’indennità distinta.

- Se invece il lavoratore si veste *prima dell’orario di lavoro*, attestato dalla timbratura di entrata, questa attività deve essere riconosciuta come attività accessoria e quindi compensata con un’indennità di vestizione.

**Riflessioni:**

La sentenza chiarisce quindi un principio importante di diritto del lavoro, ovvero la distinzione tra attività svolte nel corso dell’orario di lavoro e attività accessorie svolte prima o dopo l’orario, che devono essere valorizzate economicamente. La qualificazione di questa attività come parte integrante o accessoria determina il diritto o meno all’indennità di vestizione.

**Considerazioni finali:**

Per i datori di lavoro, è fondamentale definire correttamente le modalità di vestizione e registrare le attività tramite sistemi di timbratura o altre prove che attestino il momento di vestizione rispetto all’orario di lavoro. Per i lavoratori, è importante conoscere i propri diritti e le condizioni in cui l’indennità di vestizione può essere riconosciuta, al fine di tutelare correttamente la propria posizione economica.



 

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