Il procedimento si fonda su una pronuncia della Corte di Appello di xxx, il cui dispositivo è stato eseguito dal Ministero della Difesa con il provvedimento qui oggetto di giudizio. La rimozione dal grado rappresenta una sanzione accessoria prevista dal codice penale militare di pace come conseguenza automatica o obbligatoria all’applicazione di determinate pene principali per reati gravi commessi da appartenenti alle Forze Armate.
Dal punto di vista giuridico, l’art. 33, co. 2, CPMP prevede che la condanna a determinate pene principali comporta la rimozione dal grado senza necessità di ulteriori accertamenti discrezionali, essendo quindi una sanzione immediatamente esecutiva all’irrevocabilità della sentenza penale.
La rilevanza pubblicistica e disciplinare del provvedimento è elevata, in quanto incide sulla carriera e sul ruolo militare del soggetto condannato, segnando una forte stigmatizzazione per reati commessi in violazione del dovere di correttezza e legalità richiesti a un pubblico ufficiale e militare.
In sintesi, il giudizio verte sulla legittimità e correttezza formale sostanziale dell’atto di esecuzione della condanna accessoria di rimozione dal grado emessa dal Ministero della Difesa, che si basa su una sentenza irrevocabile per reati particolarmente gravi, i quali giustificano la sanzione militare accessoria secondo la disciplina vigente.
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