Contesto Normativo
L’art. 509, comma 3, prevede che il personale possa essere trattenuto in servizio fino al raggiungimento del requisito contributivo minimo per la pensione, ma stabilisce un limite massimo inderogabile: il settantesimo anno di età. La norma non tiene conto dell’adeguamento alla speranza di vita, previsto invece in altre disposizioni (es. art. 12 del d.l. n. 78/2010), che hanno portato a un innalzamento dell’età pensionabile oltre i 70 anni in specifici casi.
Questione di Legittimità Costituzionale
La Cassazione ha sollevato la questione di legittimità costituzionale sostenendo che il limite del settantesimo anno di età:
• Violerebbe l’art. 38 della Costituzione, che tutela il diritto alla pensione come diritto fondamentale alla tutela della vecchiaia e alla sicurezza sociale.
• Violerebbe il principio di ragionevolezza, in quanto non permette un adeguato adeguamento alla speranza di vita e quindi si configura come una restrizione eccessiva rispetto alle esigenze di tutela previdenziale e ai cambiamenti socio-demografici.
In particolare, la Cassazione contesta che la norma non preveda che il trattenimento in servizio possa proseguire oltre i 70 anni fino alla nuova età massima adeguata all’incremento della speranza di vita, come invece avviene per altre forme di pensionamento. Tale mancanza potrebbe quindi esporre il personale al rischio di perdere il diritto al trattamento pensionistico minimo pur avendo contribuito per la maggior parte della vita lavorativa.
Implicazioni Giuridiche e Sociali
Il rinvio alla Consulta mira a verificare se sia necessario un adeguamento normativo per garantire un equo bilanciamento tra il limite anagrafico massimo e la necessaria contribuzione per la pensione minima, in modo da assicurare una tutela previdenziale conforme ai principi costituzionali.
In sintesi, il caso mette in evidenza le tensioni tra la normativa vigente in materia di pensione minima per il personale pubblico e le mutate condizioni demografiche che impongono un adeguamento dell’età pensionabile, secondo criteri di equità e ragionevolezza, per tutelare effettivamente il diritto alla pensione oltre il settantesimo anno di età se necessario.
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