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13 ottobre 2025

Cassazione 2025 – La sentenza della Corte di Cassazione n.xxxx del 2025 chiarisce che, ai fini dell'Imu, cortili, giardini e altre aree urbane classificate catastalmente come F/1 devono essere considerati come aree edificabili, non semplici pertinenze del fabbricato.

 

 

Cassazione 2025 – La sentenza della Corte di Cassazione n.xxxx del 2025 chiarisce che, ai fini dell'Imu, cortili, giardini e altre aree urbane classificate catastalmente come F/1 devono essere considerati come aree edificabili, non semplici pertinenze del fabbricato.

Punti chiave della sentenza

• Categorie catastali: Le aree urbane F/1 non attribuiscono rendita catastale perché prive di costruzioni, ma non sono nemmeno terreni agricoli.

• Definizione di pertinenza: Perché un’area sia pertinenziale e quindi tassata con lo stesso criterio del fabbricato cui è legata, non deve essere suscettibile di altra destinazione senza radicali trasformazioni.

• Posizione della Corte: Le aree urbane quali cortili, giardini o parcheggi adiacenti a immobili vanno considerate aree edificabili, perché alterate dall’intervento umano e dotate di edificabilità urbanistica.

• Conseguenze fiscali: L’Imu su queste aree deve essere calcolata sulla base del valore venale di mercato, quindi autonomamente rispetto al fabbricato, non inclusa nella rendita catastale di quest’ultimo.

Contrasti nella disciplina

• I comuni e enti impositori ritengono queste aree edificabili e soggette a imposta autonoma.

• I contribuenti invece vogliono considerarle pertinenze, quindi tassate unitariamente con il fabbricato.

Motivazioni della Cassazione

• L’assenza di edificazioni in senso tecnico e la modifica antropica del terreno escludono l’equiparazione a fabbricato o a terreno agricolo.

• Le previsioni urbanistiche che ne attribuiscono edificabilità definiscono il valore imponibile.

In sintesi, la Cassazione enfatizza un’interpretazione rigorosa: per l’Imu, cortili e giardini urbani devono essere tassati come aree edificabili autonome, con conseguenze rilevanti per i contribuenti e per il gettito degli enti locali.



 

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