Punti chiave della sentenza
• Categorie catastali: Le aree urbane F/1 non attribuiscono rendita catastale perché prive di costruzioni, ma non sono nemmeno terreni agricoli.
• Definizione di pertinenza: Perché un’area sia pertinenziale e quindi tassata con lo stesso criterio del fabbricato cui è legata, non deve essere suscettibile di altra destinazione senza radicali trasformazioni.
• Posizione della Corte: Le aree urbane quali cortili, giardini o parcheggi adiacenti a immobili vanno considerate aree edificabili, perché alterate dall’intervento umano e dotate di edificabilità urbanistica.
• Conseguenze fiscali: L’Imu su queste aree deve essere calcolata sulla base del valore venale di mercato, quindi autonomamente rispetto al fabbricato, non inclusa nella rendita catastale di quest’ultimo.
Contrasti nella disciplina
• I comuni e enti impositori ritengono queste aree edificabili e soggette a imposta autonoma.
• I contribuenti invece vogliono considerarle pertinenze, quindi tassate unitariamente con il fabbricato.
Motivazioni della Cassazione
• L’assenza di edificazioni in senso tecnico e la modifica antropica del terreno escludono l’equiparazione a fabbricato o a terreno agricolo.
• Le previsioni urbanistiche che ne attribuiscono edificabilità definiscono il valore imponibile.
In sintesi, la Cassazione enfatizza un’interpretazione rigorosa: per l’Imu, cortili e giardini urbani devono essere tassati come aree edificabili autonome, con conseguenze rilevanti per i contribuenti e per il gettito degli enti locali.
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