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06 settembre 2025

Cassazione 2025 - Nel panorama giuridico italiano, i reati di diffamazione e ingiuria sono stati tradizionalmente disciplinati dall’articolo 595 del Codice Penale. La diffamazione consiste nel comunicare a più persone, anche attraverso strumenti di comunicazione di massa (come i social media), notizie false o offensive che ledono l’onore o la decenza di una persona. L’ingiuria, invece, è un’offesa più diretta e personale, consistendo in un’espressione offensiva rivolta specificamente a una persona.

 

Cassazione 2025 - Nel panorama giuridico italiano, i reati di diffamazione e ingiuria sono stati tradizionalmente disciplinati dall’articolo 595 del Codice Penale. La diffamazione consiste nel comunicare a più persone, anche attraverso strumenti di comunicazione di massa (come i social media), notizie false o offensive che ledono l’onore o la decenza di una persona. L’ingiuria, invece, è un’offesa più diretta e personale, consistendo in un’espressione offensiva rivolta specificamente a una persona.

Negli ultimi anni, con l’evoluzione delle tecnologie di comunicazione, le sezioni della giurisprudenza sono state chiamate ad interpretare le nozioni di presenza e di pubblico per distinguere tra diffamazione e ingiuria, soprattutto in ambito di social media come TikTok.

**2. La nozione di “presenza” e la distinzione tra diffamazione e ingiuria**

Il concetto di “presenza” si riferisce alla possibilità di identificare chiaramente il soggetto che ha subito l’offesa. La Cassazione, con sentenze recenti, ha sottolineato che:

- **Diffamazione**: si configura quando l’offesa viene diffusa a un numero indeterminato o indeterminabile di persone, anche attraverso social media o piattaforme online, e la condotta si rivolge più in generale a una “pubblica” (anche virtuale). La diffusione a più persone rende evidente la natura “pubblica” del fatto, qualificandolo come diffamazione.

- **Ingiuria**: è più un fatto orizzontale, diretto e personale, che si consuma tra due soggetti, senza la necessità di una diffusione a più persone. Tuttavia, affinché si possa parlare di ingiuria, è necessario che l’offesa sia rivolta direttamente e personalmente alla vittima, e che questa sia in grado di riconoscere l’offensività come rivolta a sé.

La “presenza” dunque si concretizza nel riconoscimento del soggetto offeso come destinatario diretto dell’offesa, e nel fatto che la condotta sia rivolta a lui in modo diretto e personale.

**3. La pubblicazione di un video offensivo su TikTok**

Nel caso di un video pubblicato su TikTok, la valutazione della presenza e della diffusione è fondamentale.

- Se il video è stato pubblicato con intento di raggiungere un pubblico indeterminato o molto ampio, e contiene espressioni offensive rivolte a una persona identificata o identificabile, la condotta può essere qualificata come diffamazione.

- Se, invece, il video è rivolto direttamente a una persona specifica e la pubblicazione è limitata a un numero ristretto di amici o persone conosciute, potrebbe configurarsi più correttamente come ingiuria.

La giurisprudenza della Cassazione (ad esempio, sentenze n. 11578/2017 e successive) ha chiarito che la distinzione tra i due reati non si basa esclusivamente sulla forma comunicativa, ma sulla natura della diffusione e sulla presenza del destinatario diretto.

**4. Depenalizzazione dell’ingiuria**

Dal 1° luglio 2017, l’articolo 594 del Codice Penale, che prevedeva il reato di ingiuria, è stato depenalizzato. Ciò significa che l’ingiuria non può più essere punita con la pena detentiva, ma può essere trattata come illecito civile o come fatto penalmente rilevante solo in alcuni casi (ad esempio, ingiurie pubbliche o rivolte a pubblici ufficiali). La depenalizzazione ha un impatto importante sulla distinzione tra i due reati, rendendo più rilevante la qualificazione come diffamazione, che resta comunque un reato penale.

**5. Conclusioni e implicazioni pratiche**

- La pubblicazione di un video offensivo su TikTok può determinare una responsabilità penale per diffamazione se si dimostra che la condotta è rivolta a un pubblico indeterminato o di massa, e che l’offesa riguarda una persona identificabile.

- La distinzione tra diffamazione e ingiuria si fonda essenzialmente sulla portata della diffusione e sulla presenza del soggetto offeso come destinatario diretto dell’offesa. La presenza si configura quando il soggetto offeso può riconoscersi come destinatario dell’offesa, e la condotta è rivolta direttamente a lui.

- La depenalizzazione dell’ingiuria ha reso più importante la qualificazione come diffamazione, soprattutto in ambito di social media, dove la diffusione può essere immediata e di larga portata.

**6. Riflessione finale**

Nel contesto delle piattaforme come TikTok, è fondamentale valutare attentamente la portata e la modalità di diffusione dei contenuti offensivi. La giurisprudenza della Cassazione evidenzia come il criterio principale resti la presenza del soggetto offeso come destinatario diretto dell’offesa e la natura pubblica della condotta. La tutela dell’onore e della reputazione, anche in ambito digitale, continua a trovare fondamento nel diritto penale e civile, anche se con strumenti e limiti aggiornati alle nuove tecnologie.



 

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