**Contesto e contestazioni**
L’agente, libero dal servizio, era coinvolto in attività commerciali di vendita di prodotti agricoli (arance, olio d’oliva, altri generi) condotte con il supporto del padre, titolare di un’azienda agricola. La Polizia di Stato aveva contestato che, durante il periodo in servizio, l’agente avesse svolto attività commerciale con clienti esterni, ricevendo pagamenti e gestendo consegne, anche durante l’orario di lavoro, in modo tale da interferire con le sue funzioni pubbliche. Questo comportamento era ritenuto incompatibile con le norme che regolano l’esclusività e l’incompatibilità dello status di pubblico dipendente, in particolare ai sensi del decreto presidenziale n. 3 del 1957 e delle altre normative di settore.
**Valutazione della giurisprudenza e delle norme applicabili**
La giurisprudenza richiamata sottolinea che l’attività agricola, seppur formalmente non commerciale, può comunque essere considerata incompatibile con il ruolo di dipendente pubblico se esercitata in modo abituale e professionale, e se comporta interferenze con l’attività lavorativa pubblica. Tuttavia, nel caso specifico, la partecipazione dell’agente all’attività agricola è stata valutata come occasionale, svolta per poche giornate all’anno, in modo saltuario e senza caratteristiche di imprenditorialità. La corte ha evidenziato che si trattava di un aiuto familiare, senza organizzazione imprenditoriale, e che l’attività era temporanea, di breve durata e priva di un interesse economico professionale stabile.
**Motivazioni della decisione giudiziaria**
Il Tribunale amministrativo ha ritenuto che le attività svolte dall’agente non costituissero un’attività imprenditoriale o professionale, bensì un aiuto occasionale in ambito familiare, senza che fosse dimostrata una vera e propria attività economica stabile o organizzata. Pertanto, non si configura un’ipotesi di incompatibilità o di violazione delle norme che vietano il cumulo di incarichi pubblici con attività di impresa o lavoro autonomo. La decisione ha anche sottolineato che le prestazioni erano state svolte in modo gratuito e solo per motivi di solidarietà familiare, senza un compenso o un’attività continuativa.
**Rilevazioni e motivazioni del procedimento amministrativo**
L’ amministrazione aveva basato il proprio provvedimento su indagini della Digos, che avevano evidenziato una partecipazione dell’agente a un’attività di tipo imprenditoriale, supportata da verbali e materiale video-fotografico. Tuttavia, il Tribunale ha considerato tali elementi come insufficienti per qualificare l’attività come imprenditoriale vera e propria, riconoscendo che le attività svolte erano state marginali, occasionali e non organizzate.
**Conclusione e motivazione del provvedimento giudiziario**
Il Tribunale ha quindi accolto il ricorso dell’agente, annullando tutti i provvedimenti disciplinari imposti, compresa la sanzione di una pena pecuniaria pari a 4/30 di una mensilità dello stipendio e assegni fissi. La motivazione si basa sulla constatazione che l’attività svolta dall’agente, in concreto, era di natura occasionale, familiare e senza carattere di professionalità o continuità, e quindi non compatibile con le norme di esclusività del pubblico impiego. La decisione evidenzia inoltre che le motivazioni fornite dall’amministrazione sono risultate generiche e non adeguatamente supportate da elementi probatori sufficiente a giustificare la sanzione.
**Valutazione complessiva**
Il pronunciamento rappresenta un importante esempio di come il diritto amministrativo e la giurisprudenza interpretino le norme di incompatibilità legate allo svolgimento di attività private da parte di pubblici dipendenti. La sentenza sottolinea l’importanza di distinguere tra attività occasionale e marginale, e attività imprenditoriale vera e propria, per evitare sanzioni ingiuste e garantire un’equa tutela dei diritti dei lavoratori pubblici. La decisione evidenzia anche come il carattere di occasionalità, assenza di organizzazione e gratuità siano elementi decisivi nel valutare la compatibilità tra attività privata e status di pubblico dipendente.
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