**2. Motivazioni della sentenza del TAR e impugnazione**
Il TAR aveva accolto il ricorso evidenziando come le modalità di esecuzione dell’esame antidroga fossero inidonee, compromettendo l’affidabilità dei risultati e, di conseguenza, non potendo costituire elemento sufficiente a giustificare la sanzione disciplinare.
Il Ministero della Difesa ha impugnato la sentenza, sostenendo che il procedimento analitico fosse stato condotto correttamente e che i risultati fossero attendibili, quindi sufficienti a giustificare la sanzione.
**3. Analisi delle criticità sollevate dal Consiglio di Stato**
Il Consiglio di Stato, nel decidere in favore del ricorrente, ha analizzato approfonditamente le modalità di esecuzione dell’esame e le circostanze che ne compromettono l’attendibilità:
- **Modalità di esecuzione del test**: È stato riscontrato che la dottoressa che ha eseguito l’esame non indossava guanti sterili, e si è fatta aiutare da un collega, anch’esso privo di guanti, che ha provveduto al taglio dei capelli. Inoltre, è stato utilizzato un contenitore non sterile, prelevato dalla tasca del camice del tecnico. Questi elementi evidenziano una mancanza di rispetto delle procedure standard e di garanzia di affidabilità del campione.
- **Mancanza di indicazione della quantità del campione**: La relazione analitica non riporta la quantità di campione raccolto, elemento essenziale per valutare la validità dell’analisi e per eventuali successivi controlli o controanalisi.
- **Rifiuto della richiesta di revisione del campione**: La richiesta di revisione era stata respinta perché nel corso dell’esame non erano state acquisite due ciocche di capelli, come previsto dai protocolli, rendendo impossibile l’effettuazione di controanalisi.
- **Test successivo**: Il ricorrente si è volontariamente sottoposto a un nuovo test, in un’altra struttura pubblica, che ha dato esito negativo, rafforzando la tesi della non positività al THC.
- **Quantità di sostanza rilevata**: La quantità di THC identificata nel campione è risultata molto bassa (0,05 ng/mg), inferiore ai valori di cut-off previsti dalle raccomandazioni SHOT (0,2 ng/mg) e dai protocolli applicati ai lavoratori a rischio (0,5 ng/mg). Il Consiglio di Stato ha ritenuto che tale livello non fosse sufficiente a dimostrare un uso di sostanze stupefacenti in modo certo e grave.
**4. Valutazione complessiva e decisione**
Il Consiglio di Stato ha concluso che le modalità di esecuzione dell’esame non rispettavano gli standard di affidabilità e che i risultati ottenuti non potevano essere considerati probanti in modo sufficiente per giustificare la sanzione disciplinare di destituzione.
Pertanto, ha confermato l’illegittimità del provvedimento impugnato e ha accolto il ricorso del signor -OMISSIS-.
**5. Disposizione sulle spese di giudizio**
Il Consiglio di Stato ha condannato il Ministero della Difesa a rifondere al ricorrente le spese del giudizio, liquidate in € 3.000, oltre agli accessori di legge.
**6. Considerazioni finali**
La sentenza evidenzia l’importanza del rispetto delle procedure e delle norme tecniche nell’ambito delle analisi tossicologiche, specialmente quando queste costituiscono elemento determinante di decisioni disciplinari gravi come la destituzione da un incarico militare. La mancanza di garanzie minime di affidabilità può rendere nullo o invalido un risultato analitico, con effetti diretti sulla legittimità del provvedimento sanzionatorio.
**Conclusione**
La decisione del Consiglio di Stato si inserisce nel solco della tutela del diritto alla difesa e dell’esigenza di garantire che le sanzioni disciplinari siano fondate su prove certe e raccolte nel rispetto delle procedure. La sentenza sottolinea che il rispetto delle modalità di analisi e il rispetto dei protocolli sono imprescindibili per la validità delle risultanze e, di conseguenza, per la legittimità delle sanzioni disciplinari adottate sulla base di tali risultati.
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