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28 agosto 2025

La sentenza della Cassazione n. 29660 del 2025 riguardante lo sport e le manifestazioni sportive, in particolare sul tema del Daspo, evidenzia alcuni aspetti fondamentali relativi alle modalità di tutela e alle procedure di convalida delle memorie difensive inviate via Pec

 

La sentenza della Cassazione n. 29660 del 2025 riguardante lo sport e le manifestazioni sportive, in particolare sul tema del Daspo, evidenzia alcuni aspetti fondamentali relativi alle modalità di tutela e alle procedure di convalida delle memorie difensive inviate via Pec.

In primo luogo, la pronuncia sottolinea che la difesa non può essere gravata dell’onere di dimostrare, nel breve periodo di 48 ore, la concreta ricezione delle memorie difensive inviate tramite Posta Elettronica Certificata (Pec). Tale limite temporale costituisce un termine di massima per la convalida, ma non può essere interpretato come un obbligo stringente di prova al momento, né come un presupposto automatico per la validità della difesa.

In secondo luogo, la Suprema Corte evidenzia che l’effettiva ricezione delle memorie difensive, così come la loro veridicità e completezza, devono essere valutate nel momento della convalida stessa. Ciò implica che, in sede di convalida, il giudice o l’autorità competente deve accertare concretamente, mediante elementi probatori o verifiche tecniche, se le memorie sono state effettivamente ricevute e considerarle di conseguenza nel procedimento.

Questo approccio mira a garantire un giusto equilibrio tra le esigenze di rapidità nelle procedure di applicazione del Daspo e il diritto di difesa del soggetto interessato, evitando che la difesa venga pregiudicata da presunti inadempimenti formali che potrebbero risultare insussistenti o comunque non dimostrati al momento della convalida.

In conclusione, la sentenza afferma che la valutazione circa la ricezione delle memorie difensive inviate via Pec deve essere effettuata nel corso della convalida, e non può essere gravata alla difesa come onere probatorio immediato nel breve termine di 48 ore. Tale orientamento rafforza il principio di equità procedurale, tutelando i diritti di difesa e assicurando che ogni elemento probatorio venga considerato in modo concreto e contestuale, nel rispetto delle tempistiche e delle esigenze di tutela dell’ordine pubblico.

 

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