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28 agosto 2025

Consiglio di Stato 2025 - Il Consiglio di stato è stato chiamato a pronunciarsi sul ricorso di un operaio – assunto nel 1992 come xxxx e poi impiegato dal 2001 all’incenerimento di fascicoli segretati per la Presidenza del Consiglio – che ha sviluppato una patologia cronica a cellule capellute. Dopo il rigetto del TAR Lazio, l’interessato ha impugnato dinanzi al supremo giudice amministrativo il mancato riconoscimento della patologia come malattia professionale e ha ottenuto l’accoglimento del reclamo contro Palazzo Chigi e il Ministero dell’Economia.

 


 

 

Consiglio di Stato 2025 - Il Consiglio di stato è stato chiamato a pronunciarsi sul ricorso di un operaio – assunto nel 1992 come xxxx e poi impiegato dal 2001 all’incenerimento di fascicoli segretati per la Presidenza del Consiglio – che ha sviluppato una patologia cronica a cellule capellute. Dopo il rigetto del TAR Lazio, l’interessato ha impugnato dinanzi al supremo giudice amministrativo il mancato riconoscimento della patologia come malattia professionale e ha ottenuto l’accoglimento del reclamo contro Palazzo Chigi e il Ministero dell’Economia.

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Fatti di causa

• Il lavoratore svolgeva la distruzione di documenti riservati all’interno di un tunnel sotterraneo ricavato in un’ex cisterna settecentesca, privo di finestre, di adeguati sistemi di aspirazione e con filtri spesso fuori uso.

• Le maschere protettive fornite erano non idonee, esponendo il dipendente a fibre di amianto, solventi, vernici e particolato di legno.

• Nel 2012 gli è stata diagnosticata la patologia a cellule capellute, patologia riconosciuta in letteratura correlata all’esposizione prolungata a sostanze tossiche e cancerogene.

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Quadro normativo applicabile

La pronuncia si innesta sulle seguenti disposizioni:

• Art. 2087 c.c.: obbligo del datore di lavoro di tutelare l’integrità fisica del prestatore.

• D.Lgs. n. 81/2008 (Testo unico sicurezza): esigenza di valutazione dei rischi e adozione di misure di prevenzione adeguate.

• Elenco delle malattie professionali del Decreto Ministeriale 9 aprile 2008, in particolare le patologie ematologiche associate a esposizione ad amianto e solventi.

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Argomentazioni del Consiglio di Stato

1. Verifica del nesso causale

Il Collegio ripercorre la documentazione medico-legale prodotta, ritenendo provato il rapporto tra le condizioni di lavoro e l’insorgenza della patologia cronica.

2. Onere della prova e presunzioni

Rovesciato l’assunto difensivo dell’Avvocatura dello Stato, la Corte ammette l’uso di presunzioni gravi, precise e concordanti sulla base delle carenze istruttorie in tema di valutazione del rischio.

3. Dovere di tutela anche per incarichi speciali

Pur in presenza di esigenze di segretezza, l’obbligo di garantire la sicurezza dei lavoratori resta inderogabile e non giustifica omissioni nei controlli ambientali.

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Principi di diritto affermati

• Riconoscimento pieno della malattia professionale anche per dipendenti di apparati ad alta riservatezza.

• Inapplicabilità di riduzioni dell’onere di sicurezza in ragione di “necessità operative” dello Stato.

• Il termine per richiedere il riconoscimento decorre dal momento in cui il lavoratore ha avuto diagnosi certa, non dalla cessazione del rapporto.

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Implicazioni pratiche e prospettive

• I dipendenti pubblici con mansioni “speciali” potranno invocare la tutela sanitaria secondo i medesimi standard dei lavori a rischio ambientale.

• Le amministrazioni centrali sono ora spinte a rivedere i protocolli di smaltimento documentale e ad implementare presidi di sicurezza ambientale e individuale.

• Si apre un filone giurisprudenziale su analoghe esposizioni: il riconoscimento costituisce un precedente “storico” per l’Osservatorio Nazionale Amianto, che sottolinea il valore della tutela della salute quale diritto costituzionale primario.

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Conclusioni

La sentenza n. xxxxx/2025 segna una svolta nella giurisprudenza amministrativa: afferma con chiarezza che l’obbligo di tutela della salute non conosce eccezioni, nemmeno per incarichi coperti da segreto di Stato. D’ora in poi, l’equilibrio tra sicurezza nazionale e diritti del lavoratore sarà misurato non su valutazioni discrezionali, ma sul rispetto rigoroso dei principi di prevenzione e protezione sanciti dalla legge.



 

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