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20 agosto 2025

Consiglio di Stato 2025 - Il Consiglio di Stato, si è occupato di una questione relativa alla Guardia di Finanza, affrontando un aspetto fondamentale della procedura disciplinare in ambito militare e delle forze di polizia.

 


 

Consiglio di Stato 2025 - Il Consiglio di Stato, si è occupato di una  questione relativa alla Guardia di Finanza, affrontando un aspetto fondamentale della procedura disciplinare in ambito militare e delle forze di polizia.
 
**Premessa normativa e premessa argomentativa**
 
In particolare, si fa riferimento all’art. 1393, comma 1, del Codice di Ordinamento Militare (C.O.M.), che disciplina la sospensione del procedimento disciplinare nei confronti di militari. La norma prevede che, in presenza di una sentenza o di un decreto penale irrevocabile, l’Amministrazione debba sospendere il procedimento disciplinare fino a che non abbia piena conoscenza di tali provvedimenti. La sospensione, tuttavia, può essere accompagnata dalla possibilità di disporre, in via cautelare, la sospensione precauzionale del militare dall’impiego.
 
**Motivazione del ricorso**
 
Il ricorso in esame si basa sul fatto che l’Amministrazione non abbia proceduto alla sospensione del procedimento disciplinare nonostante la presenza di una sentenza o di un decreto penale irrevocabile, che avrebbe imposto tale sospensione ai sensi dell’art. 1393, comma 1. La mancata sospensione si configura, quindi, come una violazione di una norma di legge che tutela il diritto del militare a un giudice naturale e alla corretta applicazione delle regole procedurali.
 
**Ragionamento del Consiglio di Stato**
 
Il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato, in quanto la mancata sospensione del procedimento disciplinare viola il disposto dell’art. 1393, comma 1, cit. La norma impone all’Amministrazione di sospendere il procedimento non appena essa venga a conoscenza di una sentenza o di un decreto penale irrevocabile, con l’obiettivo di evitare che il procedimento disciplinare possa essere condotto in modo incompatibile con le eventuali conseguenze penali già accertate.
 
Il Consiglio di Stato ricorda che, in via interpretativa, la norma consente all’Amministrazione di disporre, in via cautelare, la sospensione precauzionale dell’impiegato militare, ma questa non esclude l’obbligo di sospensione automatico previsto per legge al verificarsi di tali eventi giudiziari. La norma, infatti, mira a tutelare sia il diritto del militare a un procedimento equo, sia l’interesse pubblico alla corretta applicazione delle sanzioni disciplinari.
 
**Contesto normativo e innovazioni**
 
Il collegio evidenzia inoltre che la formulazione attuale dell’art. 1393, comma 1, è stata innovata dall’art. 4, comma 1, lett. t), del D.Lgs. 26 aprile 2016, n. 91, che ha introdotto specifici aggiornamenti in materia di procedimento disciplinare e tutela dei diritti dei militari. Questa innovazione ha rafforzato l’obbligo di sospensione automatica, chiarendo che l’Amministrazione deve sospendere il procedimento una volta che sia a conoscenza di una sentenza o di un decreto penale irrevocabile.
 
**Conclusioni**
 
In conclusione, il Consiglio di Stato sottolinea che il mancato rispetto di questa disposizione comporta una nullità del procedimento disciplinare, o comunque una lesione dei diritti del militare, e che il ricorso deve essere accolto per tale motivo. La sospensione automatica, prevista dalla norma e dalla sua interpretazione evolutiva, rappresenta un presidio fondamentale per garantire la correttezza procedurale e il rispetto dei diritti costituzionali del soggetto coinvolto.
 
**Sintesi**
 
- La norma art. 1393, comma 1, C.O.M. impone la sospensione del procedimento disciplinare in presenza di sentenze o decreti penali irrevocabili.
- La mancata sospensione viola il principio di legalità e il diritto del militare a un procedimento giusto.
- La normativa è stata rafforzata dall’innovazione del D.Lgs. n. 91/2016, che ha chiarito l’obbligo di sospensione automatica.
- Il mancato rispetto di tale obbligo comporta la nullità o la illegittimità del procedimento disciplinare.
 
**In sintesi**, il Consiglio di Stato conferma che, nel caso di specie, l’Amministrazione avrebbe dovuto sospendere il procedimento disciplinare non appena acquisita la sentenza o il decreto penale irrevocabile, e la sua mancata osservanza costituisce una violazione di legge che giustifica l’accoglimento del ricorso.


 

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