Tar 2025-Il ricorrente, un dipendente del Ministero della Difesa in qualità di vice brigadiere dell’Arma dei Carabinieri, ha optato per il collocamento a riposo volontario, avendo raggiunto i requisiti di età (55 anni) e di anzianità di servizio (35 anni). Egli chiede l’accertamento del diritto a percepire il trattamento di fine servizio (TFS) calcolato includendo i sei scatti biennali previsti dall’art. 6 bis del d.l. n. 387/1987, e il relativo pagamento, rivalutato e interessato dal momento del dovuto al saldo.
2. **Normativa di riferimento e posizioni delle parti:**
- **Ricorrente:** Si basa sull’art. 6 bis del d.l. n. 387/1987, che riconosce ai dipendenti pubblici, anche cessati a domanda con i requisiti di età e anzianità, il diritto a un trattamento di fine servizio calcolato con gli incrementi (scatti) previsti.
- **INPS:** Sostiene invece che per i militari dell’Arma dei Carabinieri si applicherebbe il d.l. 379/1987, che limita tali benefici ai militari cessati per limiti di età, inabilità o decesso, e che per i cessati a domanda con i requisiti sopra indicati, il diritto si acquisterebbe solo previo versamento dei relativi contributi, ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997.
3. **Analisi delle norme applicabili:**
- **Art. 6 bis del d.l. n. 387/1987:**
Questa disposizione riconosce un diritto specifico ai dipendenti pubblici, inclusi probabilmente quelli con rapporto di lavoro come il ricorrente, di percepire il TFS con il calcolo che tenga conto, tra gli altri elementi, degli scatti biennali, senza distinzione tra dipendenti civili e militari. L’interpretazione dell’art. 6 bis è generalmente favorevole all’estensione del beneficio a tutti i dipendenti pubblici, purché abbiano raggiunto i requisiti di età e servizio.
- **D.l. 379/1987:**
Questo decreto si rivolge specificamente ai militari e prevede che il trattamento di fine servizio si maturi solo in caso di cessazione per limiti di età, inabilità o decesso. La norma è più restrittiva e si differenzia dal regime dei civili, richiedendo per altri casi, come il collocamento a riposo a domanda, il versamento di contributi aggiuntivi.
- **D.lgs. n. 165/1997:**
Questo decreto riguarda il rapporto di lavoro pubblico e i relativi obblighi contributivi. L’art. 4 specifica che il personale cessato a domanda può maturare i diritti per il TFS solo previo versamento dei contributi integrativi, rafforzando la distinzione tra i benefici civili e militari.
4. **Interpretazione giurisprudenziale e dottrinale:**
Le pronunce della giurisprudenza tendono a riconoscere che il regime del trattamento di fine servizio per i militari, anche in caso di collocamento a riposo a domanda, sia soggetto a norme specifiche, e che il diritto al trattamento con gli scatti biennali previsti dall’art. 6 bis possa essere riconosciuto qualora si dimostri che la norma si applica analogamente ai militari e che si rispettino le condizioni di legge. Tuttavia, l’applicazione di norme differenziate (d.l. 387/1987 vs. d.l. 379/1987) può determinare un trattamento diverso.
5. **Ragioni a favore del ricorrente:**
- Il ricorso all’art. 6 bis del d.l. 387/1987 sembra appropriato, in quanto questa norma riconosce diritti ai dipendenti pubblici in generale, e la sua applicazione non dovrebbe essere limitata ai civili.
- La posizione dell’INPS si fonda su norme specifiche per i militari (d.l. 379/1987), che, sebbene prevedano condizioni più restrittive, non necessariamente escludono il riconoscimento del beneficio qualora il dipendente abbia raggiunto i requisiti di età e anzianità e abbia optato per il collocamento a riposo a domanda.
6. **Posizione dell’INPS:**
L’INPS sostiene che, per i militari dell’Arma dei Carabinieri, il regime di diritto è diverso e più restrittivo, e che il beneficio relativo agli scatti biennali si acquisisce solo con il versamento di contributi specifici, come previsto dalle normative di settore. La normativa del d.l. 379/1987 e il d.lgs. 165/1997 pongono limiti e condizioni più stringenti rispetto a quelle applicate ai civili.
7. **Conclusioni:**
- La controversia si sviluppa sulla corretta interpretazione delle norme applicabili e sulla loro compatibilità.
- La giurisprudenza tende a privilegiare un’interpretazione estensiva delle norme di diritto pubblico che riconoscono benefici anche ai militari in determinate condizioni.
- La soluzione più equa, e spesso condivisa, è quella di considerare che il diritto al calcolo degli scatti biennali, previsto dall’art. 6 bis, possa essere riconosciuto anche ai militari cessati a domanda, purché abbiano raggiunto i requisiti di età e anzianità e abbiano optato per il trattamento di fine servizio.
**In conclusione,** il ricorso appare fondato sulla base dell’interpretazione del diritto positivo e dei principi di equità e tutela dei diritti dei militari, e potrebbe essere accolto con condanna dell’INPS al pagamento delle somme dovute, rivalutate e interessate, previa verifica che siano stati rispettati tutti i requisiti di legge per l’applicazione dell’art. 6 bis del d.l. 387/1987.
Nessun commento:
Posta un commento