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20 maggio 2025

Tar 2025-la decisione del TAR X riguarda l’applicazione dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 (convertito nella legge n. 472/1987), come modificato dall’art. 21, comma 1, della legge n. 232/1990, in relazione al mancato adeguamento del parametro stipendiale e alle conseguenze sul calcolo del Trattamento di Fine Servizio (TFS).

 

Tar 2025-la decisione del TAR X riguarda l’applicazione dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 (convertito nella legge n. 472/1987), come modificato dall’art. 21, comma 1, della legge n. 232/1990, in relazione al mancato adeguamento del parametro stipendiale e alle conseguenze sul calcolo del Trattamento di Fine Servizio (TFS).

**Contesto normativo e introduzione dell’art. 6-bis**

L’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 è stato inserito per riconoscere un trattamento specifico per i lavoratori pubblici, in particolare per i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici, con riferimento alla valutazione degli scatti stipendiali e alla corretta inclusione di tali aumenti nel calcolo del TFS. La legge di conversione, n. 472/1987, ha recepito questa disposizione, stabilendo che gli scatti stipendiali siano considerati ai fini della liquidazione del TFS.

L’introduzione dell’art. 6-bis da parte della legge n. 232/1990 (art. 21, comma 1) ha ulteriormente precisato e rafforzato il diritto dei dipendenti pubblici di vedersi riconosciuta l’inclusione degli scatti stipendiali nel calcolo del TFS, e ha anche previsto il dovere di adeguare il parametro stipendiale ai fini del calcolo pensionistico e TFS.

**Mancato adeguamento del parametro stipendiale**

Il mancato adeguamento del parametro stipendiale si riferisce alla mancata revisione o aggiornamento degli indicatori e degli importi stipendiali utilizzati per il calcolo del TFS, che avrebbe dovuto essere effettuato in conformità alle disposizioni normative e alle modifiche legislative succedutesi nel tempo. Questo mancato adeguamento ha comportato una diminuzione o una mancata considerazione di elementi retributivi (come gli scatti stipendiali) nel calcolo del TFS, generando un danno economico per il ricorrente.

**Applicazione dell’art. 6-bis e decisione del TAR**

Il Tribunale Amministrativo Regionale, nel pronunciarsi sulla controversia, ha riconosciuto:

- L’inclusione nella base di calcolo del TFS dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, come recepito e trasfuso nelle norme di legge;
- Il diritto del ricorrente all’adeguamento del parametro stipendiale secondo le previsioni legislative, al fine di garantire la corretta quantificazione del TFS.

Il TAR ha quindi accolto il ricorso, riconoscendo che il mancato adeguamento del parametro e l’omessa inclusione degli scatti stipendiali nel calcolo del TFS costituiscono un’ingiustizia e una violazione delle norme vigenti. La pronuncia include anche la condanna dell’INPS al pagamento delle somme dovute, calcolate sulla base di tali principi, con interessi legali.

**Spese di giudizio e condanna**

Il Tribunale ha condannato l’INPS al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 1.000,00, oltre agli accessori di legge. È stata inoltre disposta la restituzione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore che si è dichiarato antistatario (ovvero senza incarico di rappresentanza).

**Sintesi**

In sintesi, la sentenza del TAR riconosce che, in base alle norme di legge e alle modifiche legislative intervenute, il ricorrente ha diritto all’inclusione degli scatti stipendiali nel calcolo del TFS e all’adeguamento del parametro stipendiale, condannando l’INPS al pagamento delle somme dovute. La decisione evidenzia l’importanza di rispettare le disposizioni legislative in materia di calcolo delle indennità e dei trattamenti pensionistici e di adeguare i parametri stipendiali alle evoluzioni normative e di settore.


 

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