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25 maggio 2025

Il provvedimento giudiziario riguarda una decisione del Tribunale Amministrativo Regionale 2025, che ha accolto il ricorso presentato da un militare coinvolto in un procedimento disciplinare e successivamente riammesso in servizio. La decisione si basa su una analisi approfondita delle norme applicabili, in particolare l’art. 5.1.4 della Direttiva n. P001 – edizione 2021, e sull’interpretazione dei fatti specifici del caso.

 

 Il  provvedimento giudiziario riguarda una decisione del Tribunale Amministrativo Regionale 2025, che ha accolto il ricorso presentato da un militare coinvolto in un procedimento disciplinare e successivamente riammesso in servizio. La decisione si basa su una analisi approfondita delle norme applicabili, in particolare l’art. 5.1.4 della Direttiva n. P001 – edizione 2021, e sull’interpretazione dei fatti specifici del caso.
 
1. **Analisi delle norme applicate**  
   La direttiva citata stabilisce che, nel caso in cui un militare sia riammesso in servizio dopo la cessazione degli effetti giuridici di una sospensione derivante da procedimento disciplinare o da sentenza penale, il Comandante di Corpo deve comunicare immediatamente al DIPE (Dipartimento della Pubblica Sicurezza e delle Forze Armate) questa riammissione. Il DIPE, a sua volta, può decidere di procedere a un reimpiego, ma non è obbligato a farlo, essendo questa una facoltà discrezionale.
 
2. **Valutazione del caso specifico**  
   Nel caso in esame, il motivo addotto per il trasferimento del ricorrente era la perdita del brevetto di paracadutista. Tuttavia, l’atto impugnato non ha fornito adeguate motivazioni che giustificassero il trasferimento, né ha evidenziato le effettive esigenze della sede di destinazione rispetto a un eventuale reimpiego del militare. La presenza di altri impieghi disponibili, anche senza il brevetto, rafforza il ragionamento secondo cui il trasferimento non risulta giustificato sulla base delle esigenze operative.
 
3. **Contesto del servizio e motivazioni del ricorrente**  
   È stato osservato che il ricorrente ha continuato a prestare servizio presso la stessa unità di appartenenza, evidenziando che la sua permanenza in servizio è compatibile con le attività svolte, anche in assenza del brevetto di paracadutista. Ciò suggerisce che le ragioni di carattere organizzativo o di sicurezza non risultano sufficienti a giustificare il trasferimento.
 
4. **Decisione del Tribunale**  
   Alla luce di queste considerazioni, il Tribunale ha ritenuto che l’atto impugnato dovesse essere annullato, e che si dovessero verificare le esigenze attuali dell’Amministrazione per eventuali future decisioni di trasferimento, nel rispetto delle norme e delle indicazioni fornite dalla sentenza.
 
5. **Conseguenze e spese legali**  
   La sentenza ha inoltre stabilito che le spese di lite sono a carico della parte soccombente, conformemente a quanto previsto dal dispositivo.
 
**In sintesi**, il Tribunale ha riconosciuto che il trasferimento del militare motivato esclusivamente dalla perdita di un brevetto non appare giustificato senza ulteriori esigenze organizzative, e pertanto ha annullato il provvedimento impugnato, ordinando un riesame delle esigenze di forza armata prima di adottare nuovi provvedimenti di trasferimento. La decisione pone l’accento sul rispetto delle norme e sulla necessità di motivazioni concrete e adeguate per eventuali spostamenti di personale militare.

 

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