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02 aprile 2025

La sentenza emessa dal Tribunale di Campobasso il 19 marzo 2025, n.r.g. 627/2023, affronta una tematica di rilevante importanza nel campo del diritto del lavoro e della sicurezza sociale, ovvero l'obbligo del titolare di un'impresa commerciale al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali anche per i familiari coadiutori assicurati. Questo tema si inserisce in un contesto normativo complesso, dove si intrecciano le esigenze di tutela dei lavoratori e la necessità di garantire la sostenibilità economica delle imprese.

 

La sentenza emessa dal Tribunale di Campobasso il 19 marzo 2025, n.r.g. 627/2023, affronta una tematica di rilevante importanza nel campo del diritto del lavoro e della sicurezza sociale, ovvero l'obbligo del titolare di un'impresa commerciale al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali anche per i familiari coadiutori assicurati. Questo tema si inserisce in un contesto normativo complesso, dove si intrecciano le esigenze di tutela dei lavoratori e la necessità di garantire la sostenibilità economica delle imprese.

La questione centrale della sentenza riguarda la responsabilità del titolare dell'impresa commerciale, che non può esimersi dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali anche per i familiari coadiutori, i quali, pur essendo parte integrante dell'attività aziendale, non sono sempre considerati alla stessa stregua di un dipendente regolarmente assunto. La giurisprudenza è chiamata a stabilire un equilibrio tra le prerogative imprenditoriali e i diritti dei familiari coadiutori, i quali, seppur operando in un contesto di familiarità, svolgono un ruolo fondamentale nell'organizzazione e nel funzionamento dell'impresa.

In questo specifico caso, il Tribunale ha ribadito l'importanza di tutelare i diritti previdenziali dei familiari coadiutori, evidenziando che il loro status di lavoratori non deve essere sottovalutato. Inoltre, la sentenza sottolinea il diritto di rivalsa del titolare nei confronti dei familiari, un aspetto che introduce una dinamica di responsabilità reciproca, dove la tutela dei diritti previdenziali si accompagna alla possibilità di recupero economico per l'imprenditore.

La decisione del Tribunale di Campobasso non solo costituisce un importante precedente giuridico, ma offre spunti di riflessione sulle modalità di integrazione dei familiari coadiutori all'interno delle imprese commerciali e sulle implicazioni che tale integrazione ha sul piano previdenziale. Questo pronunciamento, quindi, si rivela cruciale per la definizione di un quadro normativo chiaro e tutelante, capace di rispondere alle esigenze di un mercato del lavoro in continua evoluzione.

In conclusione, la sentenza in commento rappresenta un passo significativo verso una maggiore consapevolezza dei diritti e dei doveri degli imprenditori e dei familiari coadiutori, contribuendo a delineare un sistema giuridico più equo e rispettoso delle peculiarità del lavoro familiare nel contesto commerciale.


Sentenza

TRIBUNALE DI CAMPOBASSO 19 marzo 2025, n.r.g. 627/2023


1.Con ricorso in opposizione depositato il 24.05.2023, … conveniva in giudizio l’OMISSIS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e la OMISSISspa, OMISSIS, e chiedeva, in via preliminare, di sospendere l’esecutorietà dell’avviso di addebito n. … che gli era stato notificato il 21.04.2023; nel merito, di annullarlo, revocarlo o dichiararlo inefficace e comunque di dichiarare non dovuti gli importi che gli erano stati richiesti.

Premetteva che, con l’indicato avviso di addebito, l’OMISSIS gli aveva chiesto la corresponsione di complessivi € 14.702,06, con intimazione di pagamento entro 60 giorni dalla ricezione, sulla scorta delle risultanze dell’accertamento fiscale che era stato effettuato dall’Agenzia delle Entrate nel 2019 per l’anno 2014.

Asseriva di aver inoltrato all’Agenzia delle Entrate una richiesta di copia conforme del relativo avviso di accertamento, n. …7, che l’OMISSIS diceva essere stato notificato il 28.03.2019, e aveva ricevuto come chiarimento da parte dell’Ente che, a suo carico, non risultavano accertamenti per l’anno di imposta 2014 e che la verifica era da riferirsi ad altro soggetto; rappresentava che aveva allora inviato all’OMISSIS istanza di annullamento dell’avviso di addebito, la quale era stata rigettata dall’Istituto sul presupposto che la competenza spettasse all’Agenzia delle Entrate.

Parte ricorrente riferiva che, dopo il rigetto, era stato invitato dall’OMISSIS a regolarizzare la sua posizione contributiva, il che aveva generato, quale effetto, l’emissione di DURC negativo e, quindi, la perdita delle agevolazioni fiscali ex art. 1, cc. 161 e 168, della Legge 178/2020, di cui beneficiava in relazione alla sua attività commerciale di bar-tabacchi, sita in …

Deduceva l’illegittimità dell’avviso di accertamento, che si fondava su di una verifica svolta nei confronti di un altro soggetto; poneva in risalto che, ai sensi dell’art. 2 del D.M. 13 febbraio 1997, “L’Amministrazione finanziaria può procedere, in tutto o in parte, all’annullamento o alla rinuncia all’imposizione in caso di auto accertamento, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, nei casi in cui sussista illegittimità dell’atto o dell’imposizione, quali tra l’altro: a) errore di persona…” ed evidenziava come l’OMISSIS, avvedendosi – a seguito dell’istanza di annullamento – dell’errore di individuazione del contribuente, avrebbe dovuto intervenire in autotutela e, quindi, annullare l’avviso.

Il ricorrente rappresentava altresì che l’OMISSIS non aveva dato prova della sussistenza del credito asseritamente vantato, non potendosi questo ritenersi dimostrato sulla scorta del mero avviso di addebito.

Tanto premesso, parte ricorrente avanzava istanza di sospensione inaudita altera parte dell’avviso impugnato ed insisteva nelle conclusioni sopra riassunte.

Con provvedimento del 24.05.2023, il GL, ritenuti sussistenti gravi motivi, sospendeva l’esecutività dell’avviso di addebito, n. …

Si costituiva l’OMISSIS che, preliminarmente, eccepiva il difetto di legittimazione passiva della OMISSISspa, OMISSIS, motivando che l’ultima cessione crediti da parte dell’OMISSIS e in favore della Società risaliva al 2005, quindi ad un periodo antecedente a quello in cui era sorto il credito in contestazione.

Nel merito, evidenziava che l’accertamento da cui era poi scaturito l’avviso di addebito aveva interessato la dichiarazione redditi 2014 di …, fratello del ricorrente, iscritto nei registri OMISSIS quale suo collaboratore nell’impresa commerciale matricola n. …, nella quale costui aveva dichiarato dei redditi inferiori rispetto a quelli effettivi percepiti; rilevava che il corrispondente avviso di accertamento non era stato impugnato entro i termini ed era quindi divenuto definitivo.

Specificava che l’avviso di addebito opposto era stato correttamente notificato a … -e non anche a …- sul supposto che era …il titolare dell’attività commerciale per la quale era dovuta la maggiore contribuzione fiscale e, tanto, in applicazione dell’art. 10, comma 3, L. 613/1966, secondo cui “Il titolare dell’impresa commerciale è tenuto al pagamento dei contributi anche per i familiari coadiutori assicurati, salvo il diritto di rivalsa nei loro confronti”.

In definitiva, l’OMISSIS, deducendo l’insussistenza del requisito del fumus boni iuris, domandava la revoca della sospensione dell’esecutività dell’avviso di addebito; di dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo alla OMISSISspa; di rigettare il ricorso; in via gradata, di accertare la debenza del credito nella misura indicata nel titolo opposto o in quella diversa risultante dal giudizio e, quindi, di condannare …al pagamento dei relativi importi dovuti.

Con note autorizzate, parte ricorrente specificava che, invero, alcun ricorso era stato notificato alla OMISSISspa e, pertanto, non essendosi perfezionata la sua vocatio in ius, doveva rigettarsi l’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall’OMISSIS; rappresentava che la verifica effettuata dall’Agenzia delle Entrate, come attestato dall’avviso di accertamento, aveva interessato … , domicilio fiscale in … quale coadiutore dell’impresa familiare gestita da esso ricorrente (P.I. …), inerente ad attività di “bar e altri esercizi simili senza cucina” (Codice Ateco 56.3), corrente in …, via …, per la quale, per l’anno 2014, a fronte di un reddito di partecipazione dichiarato (da …) di € 21.808,00, somma non contestata dall’Agenzia delle Entrate, erano stati debitamente versati all’Istituto previdenziale (da …) € 6.651,82 a titolo di contributi; asseriva che, in ogni caso, il credito in questione doveva dirsi prescritto, poiché l’avviso di accertamento, in quanto indirizzato a soggetto diverso, non era stato idoneo ad interrompere il relativo termine prescrizione nei propri confronti.

In sede di note conclusive da ultimo depositate, l’OMISSIS rappresentava che, per il periodo 2014-2015, …era rimasto iscritto alla Gestione Commercianti OMISSIS unicamente quale collaboratore nell’impresa del ricorrente, ed era rimasto tale fino al 31.12.2015, mentre non aveva richiesto l’iscrizione quale titolare di impresa, motivo per cui, presunta la prima attività da lui svolta quale prevalente rispetto alla seconda, l’avviso di addebito impugnato era stato correttamente indirizzato, ex art. 10, comma 3 della Legge 613/66, direttamente a …, il quale non aveva provveduto a richiedere la cancellazione del proprio collaboratore presso l’OMISSIS per l’anno 2014.

La causa è stata istruita con la acquisizione della documentazione depositata dalle parti, visto il suo tenore essenzialmente documentale.

2. Si osserva, quanto alla resistente OMISSISSPA, OMISSIS, in ordine alla quale l’OMISSIS prospetta un difetto di legittimazione passiva, che, in effetti, come si evince dall’ultima pubblicazione rintracciabile sulla Gazzetta Ufficiale (cfr. GU Serie Generale n. 106 del 9.05.2005), l’indicata Società è stata concessionaria di OMISSIS sino e non oltre al 2005, anno estremamente risalente rispetto al 2014, in cui sarebbe sorto il credito oggetto di lite.

In ogni caso, la questione è superata dal rilievo che parte ricorrente ha indicato di non aver provveduto alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza nei confronti della indicata società, con conseguente rinuncia implicita a fare valere qualsivoglia domanda nei suoi confronti. Resta quindi preclusa ogni pronuncia nei confronti della indicata società per improcedibilità della domanda; non vi è luogo neppure alla pronuncia sulle spese, data la

mancata costituzione.

3. Quanto al merito dell’opposizione, esso deve essere vagliato alla luce dell’ordinario criterio di riparto dell’onere della prova cristallizzato nell’art. 2697 c.c., il quale impone che i fatti costitutivi del diritto debbano essere dimostrati da chi si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo (cfr. Cass. Sez. 6 – L, Ordinanza n. 16917 del 04/10/2012; Sez. 3, Sentenza n. 26158 del 12/12/2014).

Invero, la S.C. ha rimarcato che “In tema di riscossione di contributi previdenziali, l’opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento (…) dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio e, segnatamente, al rapporto contributivo, con la conseguenza che l’eventuale rigetto di censure di tipo formale relative all’iscrizione a ruolo non pregiudica l’accertamento di tale rapporto secondo le ordinarie regole relative alla ripartizione dell’onere della prova, alla stregua delle quali grava sull’ente previdenziale l’onere di provare i fatti costitutivi dell’obbligo contributivo e sulla controparte l’onere di contestare i fatti costitutivi del credito” (v. Cassazione civile sez. lav., 06/11/2009, n. 23600).

Ne consegue che l’OMISSIS, che sostiene di essere titolare di un diritto di credito nei confronti del ricorrente …a titolo di maggiori contributi dovuti per la posizione del fratello, quale coadiutore nella sua attività imprenditoria, era gravato dall’onere di provare le circostanze costitutive della propria pretesa, onere probatorio, questo, che non si reputa esser stato sufficientemente adempiuto.

L’OMISSIS ha in buona sostanza sostenuto che “la maggiore contribuzione dovuta dal non poteva che essere addebitata sull’unica posizione contributiva in essere, non avendo il … provveduto per l’anno 2014 ad alcuna iscrizione presso l’OMISSIS e né, tantomeno, avendo chiesto il … la cancellazione per tale anno del proprio collaboratore (…), continuando quindi a riconoscerne la posizione previdenziale per l’attività prevalente svolta, con conseguente obbligo contributivo gravante sulla medesima posizione in essere anche per le altre attività svolte dallo stesso …”.

Ha pure evidenziato che “dovendo necessariamente essere unica la posizione previdenziale per la singola Gestione (nella fattispecie Gestione Commercianti), qualora …, odierno ricorrente, avesse ritenuto prevalente ai fini contributivi l’attività svolta dal fratello quale titolare (e non quella svolta presso la sua impresa come collaboratore), ne avrebbe dovuto chiedere la cancellazione all’OMISSIS e che, non essendo stata chiesta la cancellazione, stante l’unica posizione previdenziale in essere, la maggiore contribuzione a percentuale dovuta è stata addebitata su tale posizione (al pari della contribuzione fissa che il ricorrente conferma di aver pagato), con conseguente obbligo di pagamento in capo al titolare iscritto anche per il suo collaboratore ai sensi dell’art. 10, comma 3, della L. n.613/66, fermi restando, ovviamente, i rapporti interni di debito/credito tra i componenti dell’impresa cui l’OMISSIS è estraneo”.

4. È allora il caso di ricostruire, seppure in maniera somOMISSIS e per quanto di interesse, la disciplina propria della Gestione commercianti OMISSIS, delle condizioni sostanziali che devono ricorrere affinché diventi obbligatoria l’iscrizione del commerciante presso di questa, dei carichi fiscali che ne discendono.

Ebbene, è noto che l’assicurazione commercianti, che fa capo a speciale gestione OMISSIS (cfr. Sez. U, Sentenza n. 3240 del 12/02/2010), era regolata in un primo momento dalla Legge 1397/1960, modificata dalle Leggi nn. 1088/1971 e 160/1975, art. 29; indi, la Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203, ha sostituito la Legge 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1, secondo il seguente tenore: “L’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita; b) abbiano la piena responsabilità dell’impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata; c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli”.

Ai sensi dell’art. 1, comma 1, della Legge 22 luglio 1966, n. 613: “L’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti è estesa agli esercenti piccole imprese commerciali iscritti negli elenchi degli aventi diritto all’assicurazione obbligatoria contro le malattie istituita con legge 27 novembre 1960, n. 1397, agli ausiliari del commercio ed agli altri lavoratori autonomi iscritti nei predetti elenchi, nonché ai loro familiari coadiutori, indicati nell’articolo seguente.”

Al successivo art. 2, comma 1, viene poi specificato: “Agli effetti della presente legge, si considerano familiari coadiutori il coniuge, i figli legittimi o legittimati ed i nipoti in linea diretta, gli ascendenti, i fratelli e le sorelle, che partecipano al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, sempreché per tale attività non siano soggetti all’assicurazione generale obbligatoria in qualità di lavoratori dipendenti o di apprendisti.”

Quindi, il presupposto imprescindibile per l’iscrizione alla Gestione commercianti OMISSIS è che vi sia un esercizio commerciale, la gestione dello stesso come titolare o come familiare coadiuvante o anche come socio di s.r.l. che abbia come oggetto un esercizio commerciale (cfr. Cass. Sez. 6 – Lav. Ordinanza n. 3145 del 2013) o – per quanto rileva rispetto alla questione specifica – vi si partecipi quale familiare coadiutore secondo crismi di abitualità e prevalenza.

In altri termini, dalla portata letterale della norma emerge in modo chiarissimo che per far scattare l’obbligo di iscrizione alla gestione assicurativa anche per il familiare coadiutore del piccolo imprenditore commerciale avente diritto all’assicurazione obbligatoria è necessario che il familiare presti effettivamente un’attività lavorativa nell’impresa e che lo faccia in modo continuativo e non occasionale, oltre che in prevalenza rispetto alle altre occupazioni lavorative da questi esercitate.

Requisiti sostanziali questi che, come osservato dalla S.C., devono essere specificatamente accertati dal giudice, valutando, in particolare, secondo gli elementi allegati dall’Istituto previdenziale, la misura secondo cui si è concretizzata la partecipazione del soggetto al lavoro aziendale, intendendosi per partecipazione al lavoro aziendale lo svolgimento da parte di costui di attività operativa in cui si estrinseca l’oggetto dell’impresa (cfr. Cass., Sez. U, 12.2.2010 n. 3240; Sez. L, Sentenza n. 11804 del 12/07/2012; Sez. L, Sentenza n. 2139 del 31/01/2014).

Difatti, “è stato precisato che l’onere della prova grava sull’ente che esige i contributi (Cass. n.3835 del 2016; Cass. n. 5210 del 2017) ed esso può dirsi assolto attraverso la prova di un effettivo svolgimento di una attività di lavoro prevalente ed abituale all’interno della società, rispetto alla quale la dichiarazione del contribuente nella compilazione del modello unico può svolgere una funzione probatoria a condizione che la stessa offra gli elementi di fatto da cui sia desumibile la sussistenza effettiva dell’attività lavorativa, riguardando altrimenti la citata annotazione soltanto le pretese impositive che si fondino sui dati allegati dall’obbligato (Cass. n. 8611 del 2019; Cass. n. 19467 del 2018).” (v. Cassazione civile sez. lav., 25/02/2020, n. 5053).

In tal senso si pone la previsione di cui all’art. 10, comma 3, della L. n. 613/66, a norma del quale: “Il titolare dell’impresa commerciale è tenuto al pagamento dei contributi anche per i familiari coadiutori assicurati, salvo il diritto di rivalsa nei loro confronti”.

5. Ciò premesso in termini generali, emerge dagli atti e dal tenore dello stesso ricorso che il ricorrente, …, è titolare di omonima impresa individuale di “bar e altri esercizi simili senza cucina”, codice ATECO 56.3, in cui il fratello … risultava aver svolto, per l’anno 2014, attività di coadiutore familiare.

In sede di note autorizzate, il ricorrente rappresentava quanto di seguito: “Nell’ambito dell’impresa del ricorrente il …, appunto, ha rivestito la figura di coadiutore familiare. Per detta attività il …, nell’anno 2014, ha dichiarato di aver percepito, a titolo di reddito di partecipazione la somma di € 21.808,00 – somma non contestata dall’Agenzia delle Entrate. Sul REDDITO DA PARTECIPAZIONE, erogato al coadiutore familiare, il sig. … ha correttamente e doverosamente versato all’I.N.P.S. i corrispondenti contributi pari ad € 6.651,82 calcolati su reddito attribuito dall’imprenditore al coadiutore familiare, come evincibile dalla posizione debitoria depositata dall’I.N.P.S. in sede di costituzione”.

Risulta inoltre dagli atti depositati che:

-in data 18.03.2019 l’Agenzia delle Entrate di Campobasso notificava a …, nato a … il …, . al domicilio fiscale in … avviso di accertamento n. … per l’anno 2014 (cfr. atto di accertamento prodotto dall’I.N.P.S.);

-l’Agenzia delle Entrate contestava a … l’omesso versamento della maggiore imposta IRPEF ed IRAP e dei conseguenti contributi previdenziali;

-a pag. 3 dell’avviso di accertamento si dà atto che il controllo si riferisce alla ditta individuale “…” (….) esercente l’attività di “sale giochi e biliardi” (c.a.932930).

Ai fini della determinazione dell’IRPEF, pertanto, l’Agenzia accertava una maggiore imposta dovuta pari ad €. 3.125,00 oltre ad €. 182,00 per maggiore Add. Regionale all’IRPEF, €. 60,00 per maggiore Add. Comunale all’IRPEF. A ciò si aggiungeva il maggior importo dei contributi da versate, in ragione del maggior reddito prodotto, pari ad €. 11.829,00, oltre alla maggiore imposta IRAP.

Di conseguenza, l’accertamento e le conseguenti contestazioni hanno riguardato … quale esercente attività produttiva diversa da quella di coadiutore dell’impresa familiare.

Si ricorda, infatti, che il ricorrente è intestatario della ditta individuale “…”,

avente p.iva …, avente codice ATECO 56.3: BAR E ALTRI ESERCIZI SIMILI SENZA CUCINA – corrente a … in via …, nel cui ambito, come confermato dallo stesso ricorrente, … ha rivestito (anche nel 2014) la figura di coadiutore familiare.

Invero, per detta attività il …, nell’anno 2014, ha dichiarato di aver percepito, a titolo di REDDITO DI PARTECIPAZIONE la somma di €. 21.808,00 – somma non contestata dall’Agenzia delle Entrate e, anzi, su tale reddito, erogato al coadiutore familiare, l’odierno ricorrente … ha versato all’I.N.P.S. i corrispondenti contributi pari ad €. 6.651,82 calcolati su reddito attribuito dall’imprenditore al coadiutore familiare, come evincibile dalla posizione debitoria depositata dall’I.N.P.S. in sede di costituzione (evenienza in ogni caso non contestata).

Possono quindi essere fatte le seguenti considerazioni:

In primo luogo, trattandosi di crediti contributivi dovuti per l’annualità 2014 (periodo dal 1.01.2014 al 31.12.2014), non emerge che detti contributi siano stati richiesti dall’OMISSIS al … prima della notifica dell’avviso di addebito in data 21.04.2023; tuttavia, l’eccezione di prescrizione è stata sollevata dal ricorrente solo in sede di note di udienza del 22.01.2024, non in sede di ricorso, ed è da valutarsi, quindi, tardivamente proposta.

In ogni caso, non risulta neppure adeguatamente comprovato che gli ulteriori redditi emergenti dall’accertamento espletato dalla Agenzia delle Entrate siano riferibili, in tutto o in parte, all’attività di coadiutore familiare del … nella impresa del ricorrente, presupposto per l’applicazione dell’art. 10 comma 3 L. 613/1966; invero, l’obbligo economico incombente sull’imprenditore è quello relativo ai contributi dovuti, in via diretta, per il coadiutore familiare, ma non vi è prova che i redditi riferibili al …, oggetto dell’accertamento fiscale, siano stati da costui conseguiti a tale titolo.

La norma, infatti, impone all’imprenditore di farsi carico dei contributi -dovuti per i propri collaboratori familiari- che afferiscano direttamente all’attività di collaborazione prestata dal parente/imprenditore all’impresa.

L’onere contributivo in capo all’odierno ricorrente risulta quindi circoscritto all’attività lavorativa svolta nella società dal familiare coadiutore.

Nella fattispecie, deve quindi rilevarsi che l’accertamento dell’Agenzia delle Entrate ha rilievo essenzialmente ai fini fiscali e che non possa avallarsi alcun automatismo tra tale accertamento e l’obbligo contributivo, peraltro in capo a distinto soggetto.

L’OMISSIS non ha dunque fornito la prova dell’esercizio da parte del … di attività abituale e prevalente nell’impresa del fratello; invero, non solo non ha provato che la partecipazione al lavoro aziendale fosse effettiva ma non ha neppure specificato in concreto il contenuto dell’attività abituale e prevalente.

Pertanto, sulla base del solo accertamento effettuato nei confronti di un soggetto diverso dal ricorrente, non può ritenersi provata la pretesa contributiva dell’OMISSIS; … non può quindi essere automaticamente gravato dal debito contributivo scaturito dall’Accertamento Tributario subito da … e relativo, come sopra ampiamente chiarito, dal controllo del reddito riferibile all’attività di “sale giochi e biliardi” dallo stesso … esercitata, nella forma della ditta individuale avente p.iva … e domicilio fiscale in …

Non può quindi dirsi provato il credito contributivo; ne discende che le somme di cui all’avviso di addebito impugnato, n. …, notificato il 21.04.2023, non risultano dovute dal ricorrente.

6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno quindi poste a carico dell’OMISSIS nella misura determinata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Campobasso, in persona del Giudice del Lavoro OMISSIS, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:

1.Dichiara improcedibile la domanda nei confronti della OMISSISSPA, OMISSIS;

2. Accoglie il ricorso in opposizione e, per l’effetto, dichiara non dovuti da parte del ricorrente gli importi di cui all’avviso di addebito n. …, notificato a … il 21.04.2023;

3. Condanna l’OMISSIS al pagamento delle spese di lite in favore di …, spese che liquida in € 2.697,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15%.
 

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