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24 marzo 2025

La sentenza n. 6514 del 2025 della Corte di Cassazione si inserisce in un contesto giuridico complesso, riguardante il diritto del lavoratore pubblico a un equo processo disciplinare e il diritto di difesa. Tale pronuncia si fonda su precedenti giurisprudenziali e principi consolidati nel diritto amministrativo e nel diritto del lavoro.

 

 

La sentenza n. 6514 del 2025 della Corte di Cassazione si inserisce in un contesto giuridico complesso, riguardante il diritto del lavoratore pubblico a un equo processo disciplinare e il diritto di difesa. Tale pronuncia si fonda su precedenti giurisprudenziali e principi consolidati nel diritto amministrativo e nel diritto del lavoro.
Contesto della Sentenza
Il caso origina dalla sentenza n. 1545/2022 della Corte di Appello di Napoli, che ha confermato la decisione del Tribunale di Torre Annunziata. Quest'ultimo aveva rigettato le domande di un ex dipendente del Comune, in particolare il Comandante della Polizia Municipale, il quale contestava la legittimità della mancata riapertura di un procedimento disciplinare e di un decreto di incompatibilità ambientale.
Motivi di Ricorso
Il ricorrente sosteneva che la chiusura del procedimento disciplinare senza la sua audizione e la successiva mancata riapertura fossero in contrasto con i principi del giusto processo e della difesa. In particolare, veniva contestata l'assenza di motivazione adeguata da parte dell'amministrazione e la violazione di norme procedurali che avrebbero dovuto garantire il contraddittorio.
Analisi della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, nel suo esame, ha ribadito alcuni principi fondamentali:
1.    Diritto di Difesa: La Cassazione ha affermato che il diritto di difesa è costituzionalmente garantito e deve essere rispettato in tutte le fasi del procedimento disciplinare. L’assenza di audizione rappresenta una violazione sostanziale dei diritti del lavoratore.
2.    Motivazione della Decisone: La Corte ha sottolineato l'importanza di una motivazione chiara e dettagliata da parte dell’amministrazione, specialmente in casi di procedimenti disciplinari. La mancanza di una giustificazione adeguata per la chiusura del procedimento può costituire un vizio di legittimità.
3.    Riapertura del Procedimento: La Cassazione ha evidenziato che, in presenza di nuovi elementi o di richieste da parte del dipendente, l'amministrazione ha l'obbligo di riesaminare la questione, garantendo così il rispetto dei diritti del lavoratore.
Conclusioni
La sentenza n. 6514 del 2025 rappresenta un'importante affermazione del principio del giusto processo nel contesto del diritto del lavoro pubblico. Essa riafferma la necessità di garantire trasparenza, motivazione e rispetto dei diritti di difesa nel corso dei procedimenti disciplinari.
In conclusione, la Cassazione ha accolto il ricorso, annullando le decisioni delle precedenti istanze e rinviando la questione per un nuovo esame, nel rispetto dei principi di legalità e giustizia, confermando così l’importanza di una corretta gestione dei procedimenti disciplinari nelle pubbliche amministrazioni.


.La sentenza n. 1545/2022 della Corte di Appello di Napoli ha rigettato il gravame proposto da ..... ....., ex dipendente di ruolo a tempo indeterminato del Comune di .....con funzioni di Comandante della Polizia Municipale, avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata che aveva respinto le sue domande, volte ad accertare l’illegittimità della mancata riapertura del procedimento disciplinare avviato in data 11.5. , del decreto di incompatibilità ambientale del 2.1...... e della sospensione dal servizio e dalla retribuzione disposta dal 11.5...... e mantenuta fino al 30.4......, epoca in cui era stato licenziato. La Corte territoriale ha ritenuto del tutto infondate ed inammissibili le domande relative alla riapertura del procedimento disciplinare avviato nel ..... e alla declaratoria di illegittimità del provvedimento di trasferimento del ricorrente ad altro settore del Comune con perdita dell’indennità di posizione, in quanto era intervenuto il giudicato sulla legittimità del licenziamento irrogato al ..... in data 30.4....... 3. Con sentenza n. 7349/2024, questa Corte ha rigettato il ricorso proposto da ..... ..... avverso tale decisione. 4. La revocazione della pronuncia è stata domandata da ..... ..... sulla base di un unico motivo. 5. Il Comune di .....ha resistito con controricorso. DIRITTO 1.L’unico motivo del ricorso per revocazione è così formulato: “Unico motivo: ex art. 391 bis e 395, n. 4 c.p.c.; conseguente violazione e/o errata applicazione degli artt. 55-ter e quater del D.Lgs. n. 165/2001, in vigore dal 15.11...... al 27.6.2017, nel testo anteriore alle modifiche apportate dal Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75, in combinato disposto con l’art. 653 c.p.p.” Lamenta che la sentenza impugnata avevarigettato il ricorso per cassazione proposto dal ..... rilevando erroneamente che il medesimo aveva posto a sostegno delle domande la sentenza n. 4603/2014 della Corte di Appello di Napoli, che aveva dichiarato non luogo a procedere nei confronti dell’imputato per intervenuta prescrizione; evidenzia che, al contrario, a sostegno della domanda di riapertura del procedimento disciplinare erano state indicate solole sentenze, passate in giudicato,con cui il ..... era stato assoltocon la formula “perché il fatto non sussiste”(la sentenza n. 204/..... del Tribunale di Torre Annunziata e le sentenze nn. 4268/..... e 1145/2016 della Corte di Appello di Napoli). Deduce che il ricorso per cassazione non aveva riguardato unicamente il procedimento disciplinare indicato nella sentenza impugnata, il decreto di incompatibilità ambientale del 2.1......, la sospensione dal servizio e dalla retribuzione disposta dal 11.5...... al 30.4......, ma tutti e quattro i procedimenti disciplinari avviati in conseguenza dei rinvii a giudizio; precisaal riguardoche in data 12.3...... era stato riaperto il procedimento disciplinare n. 13191 del 17.5.2007, per il quale non era intervenuta la sospensione dal servizio, ed in esso erano stati conglobati gli altri tre procedimenti, riuniti inun unico procedimento poi conclusosi con il recesso datoriale del 30.4....... Evidenzia che erano pacifici tanto l’avvio dei quattro procedimenti disciplinari quanto la pronuncia delle sentenze di assoluzione con formula piena del ..... e del 2016. 2. Il ricorso per revocazione è fondato. L'istanza di revocazione di una pronuncia della Corte di cassazione, proponibile ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all'art. 395, n. 4, c.p.c., che consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato. L'errore in questione presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio formatosi sulla base di apposita valutazione (Cass. n. 442/2018). 3. Nel caso di specie, a fronte delle deduzioni del ..... in ordine all’omesso rilievo, nella sentenza n. 7349/2024 di questa Corte, delle suddette sentenze irrevocabili di assoluzione, il Comune di .....non ha messo in discussione l’esistenza di tali sentenze, risultanti dagli atti, ma si è limitato a contestarela configurabilità di un errore di giudizio e la decisività del denunciato errore revocatorio,sul presupposto che la sentenza definitivan. 4603/2014 della Corte di Appello di Napoli con cui il ..... era stato prosciolto perprescrizione dalle accuse relative alle violazioni urbanistiche sarebbe stata sufficiente ad incrinare irrimediabilmente il rapporto fiduciario. Osserva il Collegio che nel caso di specie non viene in rilievo un errore di giudizio, in quanto la sentenza n. 7349/2024 di questa Corte menziona solo la sentenza n. 4603/2014 della Corte di Appello di Napoli e unicamente a tale decisione si riferisce la valutazione del contenuto della formula di proscioglimento. Invece, come già evidenziato, risultava dagli atti ed era incontestato tra le parti che nei confronti del ..... eranoaltresì intervenute le altre tre sentenze di assoluzione con la formula “il fatto non sussiste”, indicate nel ricorso per cassazione, con il qualeil ..... aveva denunciato la violazione degli artt. 55 - ter e 55-quater d.lgs. n. 165/2001 vigente ratione temporis, in combinato disposto con l’art. 653 cod. proc. pen.(in particolare la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata del 27.1...... con cuiera stato assolto dal reato di abuso di ufficio connesso alla proposta di adozione di un cd. “autovelox”, la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 20.5...... con cui era stato assolto dal reato di truffa aggravata in relazione agli incarichi esterni presso altre amministrazioni, e la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 3.2.2016 con cui era stato assolto dal reato di peculato).L’errore denunciato ha inoltre carattere decisivo, in quanto la sentenza n. 7349/2024 di questa Corte ha rigettato il ricorso proposto dal..... in ragione dell’inesistenza di una sentenza definitiva di assoluzione o di proscioglimento del medesimo pronunciata con la formula “il fatto non sussiste”, “non costituisce illecito penale” o “l’imputato non lo ha commesso”, sia ai fini della revisione del provvedimento cautelare, sia ai fini della riapertura del procedimento disciplinare. Questa Corte ha, dunque, giudicato sul presupposto erroneo, frutto di mera svista, che nei confronti del ..... vi fosse un’unica sentenza di proscioglimento per prescrizione, mentre era incontestato ed emergeva dagli atti che nei confronti del ..... erano intervenutealtre tre sentenze di assoluzione con la formula “il fatto non sussiste”. Il ricorso per revocazione è, dunque, fondato e la sentenza n. 7349/2024 di questa Corte va revocata,con conseguente rinnovazione, in sede rescissoria, del giudizio di cassazione. 4. Il ..... ha proposto ricorso per cassazione a vverso la sentenza n. 1545/2022 della Corte di Appello di Napoliformulando il seguente motivo: “Unico motivo: ex art. 360, I comma, n. 3, c.p.c., violazione e/o errata applicazione degli artt. 55-ter e quater del D.Lgs. n. 165/2001, in vigore dal 15.11...... al 27.6.2017, nel testo anteriore alle modifiche apportate dal Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75, in combinato disposto con l’art. 653 c.p.p.” Addebita alla Corte territoriale di avere erroneamente ritenuto che il giudicato civile impedissela riapertura del procedimento disciplinare, atteso che nei confronti del ..... erano intervenutetre sentenze penali di assoluzione con la formula “il fatto non sussiste”. 5. Il Comune di .....ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per cassazionein quanto si era formato il giudicato interno sulle statuizioni della sentenza di primo grado secondo cui il ricorso non era stato proposto ai sensi dell’art. 55-bis, comma 9, d.lgs. n.165/2001, come modificato dall’art. 13, comma 1, d.lgs. n.75/2017. Evidenzia che,secondo il Tribunale, il ricorrente aveva invocato la riapertura del procedimento disciplinare,non per chiedere l’accertamento dell’illegittimità della sanzione irrogatagli a seguito della sentenza del giudice penale, ma per ottenere la declaratoria di illegittimità della sospensione dell’11 maggio ....., funzionale alle rivendicazioni retributive connesse a detta sospensione. Tale eccezione èinconferente e va , pertanto disattesa , in quanto le suddette statuizioninon preclud ono in alcun modo la disamina del l a questione proposta nella censura, riguardante la violazione e la falsa applicazione degli artt. 55-ter e 55-quater del d.lgs. n. 165/2001. La Corte territoriale ha, infatti , rilevato che le domande originariamente proposte dal ..... erano volte ad ottenere la riapertura del procedimento disciplinare avviato in data 11.5......, del decreto di incompatibilità ambientale del 2.1...... e della sospensione dal servizio e dalla retribuzione disposta dal 11.5......ed ha evidenziato che il ..... con l’atto di appello aveva censurato l’illegittimitàdella mancata riapertura del procedimento disciplinare , da parte del Comune,nonostante la richiesta del ricorrente; dallo stesso controricorso risulta che il ricorrente hainvocato l’applicazione degli artt. 55 ter e 55 quater del d.lgs. n. 165/2001 per ottenere una rinnovata valutazione dei fatti oggetto del licenziamento irrogato in data 30.4....... 6. Il Comune di .....ha eccepitoinoltre la novità del motivo, con cui il ..... ha dedotto che i fatti alla base del licenziamento disciplinare solo in parte avrebbero riguardato quelli oggetto dell’accertamento penale. L’eccezione è infondata. Dalla sentenza impugnata risultache il ..... dal 2007 in poi aveva subito vari procedimenti disciplinari e penali, che era statolicenziato dal Comune di ..... in data 30.4...... e che le censure proposte alla sentenza di primo grado avevano riguardato l’illegittimità del procedimento disciplinare e l’esattezza delle contestazioni operate relativamente agli incarichi svolti presso altri Comuni,nonché il rilascio di autorizzazione edilizia in sanatoria illegittima, oggetto anche di contestazione in sede penale. Nel ricorso per cassazione il ....., riportando e localizza ndo l’atto introduttivo giudizio di primo grado, ha comunquededottoche in data 12.3...... il Comune avevaripreso tutti i procedimenti disciplinari avviati nei suoi confronti e che in data 30.4...... gli aveva irrogato il licenziamento, e lo stesso controricorso nelle premesse in fatto ha dato atto di tali circostanze. 7. Il ricorso, ammissibile per quanto si è detto,è fondato. Occorre premettere che i fatti addebitati al ..... risalgono ad epoca anteriore al 22.6.2017, data di entrata in vigore del d. lgs. n.75/2017; nella fattispecie trova dunque applicazione l’art. 55-ter del d.lgs. n. 165/2001, nel testoanteriore alle modifiche apportate dall’art. 14 del d.lgs. n. 75/2017 . L’art. 22, comma 13, del d.lgs. n. 75/2017prevede infatti: “ Le disposizioni di cui al Capo VII si applicano agli illeciti disciplinari commessi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto”. Come questa Corte ha avuto modo di precisare, le previsioni espresse contenute nella suddetta norma transitoria sono univocamente riferite a tutte le disposizioni del Capo VII del medesimo decreto legislativo (Cass. n. 20068/2023). Il discrimine temporale ai fini dell’applicabilità delle disposizioni del Capo VII del d.lgs. n. 75/2017, nel quale è compreso l’art. 14 del d.lgs. n. 75/2017, è dunque costituito dall’epoca della commissione dell’illecito disciplinare. 8. L’art. 5-ter del d.lgs. n. 165/2001, nel testo vigente ratione temporis , prevedeva: «1. Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. Per le infrazioni di minore gravità, di cui all’art. 55-bis, comma 1, primo periodo, non è ammessa la sospensione del procedimento. Per le infrazioni di maggiore gravità, di cui all’art. 55-bis, comma 1, secondo periodo, l’ufficio competente, nei casi di particolare complessità dell’accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all’esito dell’istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l’irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, salva la possibilità di adottare la sospensione o altri strumenti cautelari nei confronti del dipendente. 2. Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l’irrogazione di una sanzione e, successivamente, il procedimento penale viene definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo non lo ha commesso, l’autorità competente, ad istanza di parte da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall’irrevocabilità della pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l’atto conclusivo in relazione all’esito del giudizio penale. 3. Se il procedimento disciplinare si conclude con l’archiviazione ed il processo penale con una sentenza irrevocabile di condanna, l’autorità competente riapre il procedimento disciplinare per adeguare le determinazioni conclusive all’esito del giudizio penale. Il procedimento disciplinareè riaperto, altresì, se dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare comporta la sanzione del licenziamento, mentre ne è stata applicata una diversa. 4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, il procedimento disciplinare è, rispettivamente ripreso o riaperto entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza all’amministrazione di appartenenza del lavoratore ovvero dalla presentazione dell’istanza di riapertura ed è concluso entro centottanta giorni dalla ripresa o dalla riapertura. La ripresa o la riapertura avvengono mediante il rinnovo della contestazione dell’addebito da parte dell’autorità disciplinare competente ed il procedimento prosegue secondo quanto previsto dall’art. 55- bis. Ai fini delle determinazioni conclusive, l’autorità procedente, nel procedimento disciplinare ripreso o riaperto, applica le disposizioni dell’art. 653, commi 1 e 1 bis, del codice di procedura penale». Nella formulazione di cui alla riforma operata dal d.lgs. n. 75/2017 la norma non ha,peraltro, subito variazioni sostanziali. L’efficacia delle sentenze penali nel giudizio disciplinare è regolata dall’art.653 cod. proc. pen., che attribuisce efficacia di giudicato alla sentenza penale irrevocabile di assoluzione e a quella di condanna, rispettivamente quanto all’accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che l’imputato non lo ha commesso, e quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso.9. L’art. 55 - ter ha introdotto la regola generale dell’autonomia del procedimento disciplinare da quello penale, contemplandone la possibilità di sospensione, che è dunque facoltativa e non obbligatoria, come ipotesi eccezionale, nei casi di illeciti di maggiore gravità, qualora ricorra il requisito della particolare complessità dell’accertamento, restando la P.A. libera di valutare autonomamente gli atti del processo penale e di ritenere che essi forniscano, senza necessità di ulteriori acquisizioni e indagini, elementi sufficienti per la contestazione dell’illecito disciplinare al proprio dipendente (Cass. n. 8410/2018). Il venir meno della cd. pregiudiziale penale ha reso necessario regolare per legge il possibile conflitto tra gli esiti dei due procedimenti, pur rimanendo l’Amministrazione libera di valutare autonomamente la rilevanza disciplinare dei fatti accertati; illegislatore ha, dunque , previsto un meccanismo di raccordo per risolverepossibili conflitti tra l’esito dei due procedimenti, pur nella rispettiva autonomia(Cass. n. 29376/2018). Muovendo da detta premessa questa Corte ha già osservatoche l’art. 55- ter d.lgs. n. 165/2001 ha la finalità di adeguare, in ragione delle peculiari esigenze pubblicistiche, l’esito disciplinare, in melius o in peius , alla statuizione penale (Cass. n. 25901/2021);ha inoltre chiarito che la distinzione tra il sistema penale e quello disciplinare,fra loro autonomi, si riduce ove sia necessario assicurare una coerenza di giudicati(Cass. n. 36456/2022). 10. E’ stato precisato che l ’art. 55 - ter d.lgs. n. 165/2001 delinea un procedimento unitario che si articola in due fasi, in cui il previsto rinnovo della contestazione dell’addebito deve essere effettuato pur sempre in ragione dei medesimi fatti storici già alla base della prima contestazione disciplinare, in relazione ai quali, è in tutto o in parte intervenuta sentenza penaleirrevocabile di assoluzione nei termini sopra ricordati. Pertanto la determinazione conclusiva, assunta a seguito della riapertura del procedimento disciplinare a fronte di sentenza irrevocabile di assoluzione, di conferma o modifica, in quest’ultimo caso ragionevolmente in senso favorevole al lavoratore, della sanzione già irrogata, ha effetti ex tunc , e anche l’accertamento dell’illegittimità della stessa non può che operare ex tunc.E’ stato dunque enunciato il seguente principio di diritto: «l’art. 55-ter, commi 1, 2 e 4 del d.lgs. n. 165/2001, nel regolare i possibili conflitti tra l’esito del procedimento penale concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione e l’esito del procedimento disciplinare concluso con l’irrogazione di una sanzione, prevede un procedimento unitario, articolato in due fasi, in cui il previsto rinnovo della contestazione dell’addebito deve essere effettuato pur sempre in ragione dei medesimi fatti storici già oggetto della prima contestazione disciplinare, in relazione ai quali, in tutto o in parte è intervenuta sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo non lo ha commesso. La determinazione di conferma o modifica della sanzione già irrogata ha effetti ex tunc, e l’accertamento in sede giurisdizionale dell’illegittimità della stessa non può che operare ex tunc»(Cass. n. 29376/2018). 11. Questa Corte ha inoltre escluso che il meccanismo previsto dal l’art. 55 - ter d.lgs. n. 165/2001 comporti la duplicazione dell’esercizio del potere disciplinare (Cass. n. 36456/2022 cit.). Anche nel caso di riapertura del procedimento disciplinare disposta ai sensi dell’art. 55-terd.lgs. n. 165/2001 il procedimento disciplinare, seppur articolato in due fasi, resta comunque unitario sin dall’inizio, e termina solo all’esito di quello penale, di talché la sanzione inflitta nella fase iniziale ha natura provvisoria e non esaurisce il potere della P.A. la quale, dopo il passaggio in giudicato della sentenza penale, in base agli identici fatti storici può infliggere una sanzione diversa e finale, che non si aggiunge alla prima, ma la sostituisce integralmente. Si è infatti chiarito che“… la sanzione inflitta, eventualmente, per prima dalla P.A., che non si avvalga del potere di sospendere il procedimento disciplinare, non esaurisce il correlato potere perché non conclude il procedimento. La sanzione che viene irrogata dopo la sentenza penale passata in giudicato, in base agli identici fatti storici, è, invece , quella finale, che porta a termine detto procedimento. Il procedimento disciplinare, quindi, termina solo all’esito di quello penale e resta unitario dall’inizio; la sanzione inflitta in principio dalla P.A. rientra nella fase iniziale di un procedimento unitario articolato in due fasi la seconda delle quali, per conseguire un adeguato raccordo tra disciplinare e penale, presuppone il rinnovo della contestazione dell’addebito, che deve avvenire in ragione dei medesimi fatti storici alla base di quella originaria in relazione ai quali è, in tutto o in parte, intervenuta sentenza penale irrevocabile”. Non si può dunque parlare di riedizione del potere disciplinare, in quanto il procedimento disciplinare si conclude solo all’esito di quello penale e resta unitario dall’inizio; la sanzione inflitta in principio dalla P.A. rientra nella fase iniziale di un procedimento unitario articolato in due fasi la seconda delle quali, per conseguire un adeguato raccordo tra disciplinare e penale, presuppone il rinnovo della contestazione dell’addebito, che deve avvenire in ragione dei medesimi fatti storici allabase di quella originaria in relazione ai quali è, in tutto o in parte, intervenuta sentenza penale irrevocabile (Cass. n. 37322/2022). 12. Non si è attenuta a tali principi la sentenza n. 1545/2022 della Corte di Appello di Napoli, chein ragione del passaggio in giudicato della sentenza che aveva accertato la legittimità del licenziamento irrogato al ..... in data 30.4......, ha ritenuto del tutto infondata e inammissibil e l a richiest a di riapertura del procedimento disciplinareformulata ai sensi dell’art. 55-ter d.lgs. n. 165/2001. 13. D a i principi espressi da questa Corte , e ribaditi anche di recente (19514/2024),discende, infatti , che l’art. 55 - ter d.lgs. n. 165/2001 , in quanto volto ad impedire, attraverso il meccanismo sopra descritto, un esito dell’iniziativa disciplinare difforme da quello del processo penale, trova applicazione anche nel caso in cui sia stato giudizialmente impugnato il licenziamento irrogato prima della sentenza irrevocabile che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo non lo ha commesso, e sulla legittimità di tale licenziamento si sia formato il giudicato civile. Ai sensi del comma 2 dell’art. 55-ter d.lgs. n. 165/2001, q ualora la parte abbia proposto istanza di riapertura entro il termine di decadenza di sei mesi dall’irrevocabilità della pronuncia penale che abbia riconosciuto che il fatto storico addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo non lo ha commesso, l’Amministrazione è infatti tenuta a riaprire il procedimento disciplinare mediante il rinnovo della contestazione dell’addebito tenendo conto del giudicato penaledi assoluzione sul medesimo fatto. 14. Questa Corte ha inoltre chiarito che residua sempre la possibilità di un autonomo apprezzamento, operando il principio secondo cui il giudicato penale non preclude, in sede disciplinare, una rinnovata valutazione dei fatti accertati dal giudice penale, attesa la diversità dei presupposti delle relative responsabilità, fermo solo il limite dell’immutabilità dell’accertamento dei fatti nella loro materialità – e, dunque, della ricostruzione dell’episodio posto a fondamento dell’incolpazione – operato nel giudizio penale (v. Cass. S.U. n. 14344/.....; Cass. S.U. n. 23778/2010; Cass. S.U. n. 1120/2000). Infatti ilgiudicato di assoluzione non determina l’ automatica archiviazione del procedimento disciplinare,ben potendo l’amministrazione rivalutare il fatto, fermo restando che lo stesso non può essere ricostruito in termini difformi rispetto a quelli accertati in sede penale (in tal senso, Cass. n. 11948/2019; Cass. n. 3659/2021). 15. Nel caso in cui la sanzione disciplinare sia stata irrogata per una pluralità di fatti, e per alcuni di essi sia successivamente intervenuta pronuncia penale irrevocabile che abbia riconosciuto che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo non lo ha commesso, il rinnovo della contestazione dell’addebito deve essere effettuato riguardo ai medesimi fatti storici già alla base della prima contestazione disciplinare tenendoconto della sentenza penale irrevocabile di assoluzione che abbia riconosciuto che parte di essi non sussistono o non costituisc ono illecito penale o che il dipendente medesimo non liha commessi. In tal caso, l’Amministrazione dovrà adottare le determinazioni conclusive sulla base dell’accertamento operato in sede penale confermando o modificando la sanzione già irrogata; dovrà dunque verificare se i fatti per i quali non è intervenuta la sentenza penale irrevocabile di assoluzione sono sufficienti a sorreggere la sanzione originariamente irrogata. 16. Va pertanto enunciato il seguente principio di diritto: “L’art. 55-ter, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, nel testo introdotto dall’art. 69 del d.lgs. n.150/....., si interpreta nel senso che, qualora sia intervenuta una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo non lo ha commesso, ad istanza di parte da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall’irrevocabilità della pronuncia penale, l’ufficio competente è tenuto a riaprire il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l’atto conclusivo in relazione all’esito del giudizio penale anche nel caso in cui sia intervenuto il giudicato civile sulla legittimità della sanzione disciplinareirrogata prima della sentenza penale irrevocabile”. 17. La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvioallaCorte di Appello di Napoli in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame da condurre nel rispetto del principio di diritto affermato al punto che precede , provvedendo anche al regolamento delle spese del giudizio di cassazione e del presente giudizio di revocazione. P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso e revoca la sentenza n. 7349/2024 di questa Corte; giudicando in sede rescissoria sul ricorso rgn. n. 23486/2022 lo accoglie,
 

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