Tar 2025- Il ricorso presentato dall'ex dipendente della Polizia di Stato, collocato a riposo dal 1° luglio 2019, si fonda su una questione di interpretazione e applicazione di specifiche disposizioni normative riguardanti i benefici economici legati al termine del servizio. Il richiedente contesta l'operato dell'INPS, ritenendo che non siano stati correttamente applicati i benefici previsti dall’articolo 6-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387.
Analisi della Normativa
1. Fondamento Normativo:
o L'articolo 6-bis del D.L. 387/1987 stabilisce che, al personale della Polizia di Stato che cessa dal servizio per motivi di età (come nel caso del ricorrente), vengono attribuiti sei scatti stipendiali da calcolarsi sull'ultimo stipendio. Questi scatti sono aggiuntivi rispetto ad altre indennità o benefici pensionistici.
2. Requisiti:
o Il comma 2 dell’articolo specifica che il beneficio si applica a coloro che hanno compiuto 55 anni di età e hanno prestato almeno 35 anni di servizio. Il ricorrente soddisfa entrambi i requisiti.
Motivi del Ricorso
• Illegittimità del Trattamento: Il ricorrente sostiene che l'INPS non ha rispettato quanto previsto dalla normativa, non includendo i sei scatti nel calcolo del trattamento di fine servizio. Questo porta a una riduzione ingiustificata del beneficio economico al quale avrebbe diritto.
• Richieste Specifiche:
o Ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei sei scatti.
o Rivalutazione monetaria e applicazione di interessi su quanto dovuto.
o Risarcimento del danno, da liquidarsi in via equitativa.
Decisione del TAR
Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) ha accolto il ricorso. Questa decisione implica che il TAR ha riconosciuto le ragioni del ricorrente, ritenendo fondate le sue argomentazioni in merito all'applicazione della normativa.
Implicazioni della Sentenza
1. Ricalcolo del Trattamento: L'INPS è ora obbligato a ricalcolare il trattamento di fine servizio del ricorrente, includendo i sei scatti stipendiali previsti dalla legge.
2. Rivalutazione e Interessi: Oltre al ricalcolo, l'INPS dovrà procedere alla rivalutazione monetaria e all'applicazione di interessi, il che comporta un ulteriore onere economico.
3. Risarcimento del Danno: L'INPS potrebbe essere tenuto a risarcire il danno subito dal ricorrente, il quale potrebbe aver subito un danno economico a causa della mancata applicazione dei benefici.
Considerazioni Finali
La sentenza del TAR rappresenta un importante precedente per altri ex dipendenti della Polizia di Stato e di altre forze di sicurezza che si trovano in situazioni analoghe. Essa sottolinea l'importanza di una corretta applicazione delle normative in materia di pensioni e indennità di buonuscita, garantendo così i diritti dei lavoratori pubblici. Inoltre, la decisione potrebbe avere ripercussioni sulla gestione dei fondi pensionistici e sull'interpretazione delle leggi da parte degli enti previdenziali.
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