Consiglio di Stato 2025-Il ricorrente, in qualità di luogotenente della Guardia di Finanza, ha presentato un ricorso riguardante la richiesta di rimborso per la mancata fruizione di pasti durante il servizio di protezione a favore di una personalità sottoposta a misure di tutela. Analizzando i punti principali del ricorso, emergono diverse questioni di rilevanza sia giuridica che pratica.
1. Contesto del servizio di protezione: Il ricorrente è stato comandato dal 19 gennaio 2023 a espletare servizi di protezione di livello III, un'attività che, per sua natura, richiede una presenza continua e ininterrotta. Questa situazione crea un oggettivo impedimento alla possibilità di consumare pasti in modo regolare, dato che il servizio può durare fino a 10 ore consecutive. La descrizione della sua attività lavorativa indica chiaramente la serietà e la responsabilità del compito, nonché le difficoltà pratiche legate alla gestione del tempo durante le operazioni di scorta.
2. Richiesta di rimborso: Il ricorrente ha presentato una domanda di rimborso per la mancata fruizione di 79 pasti, supportando la sua richiesta con riferimenti normativi specifici, tra cui l'art. 8, co. 2, del d.P.R. 147/1990 e l'art. 36, co. 8 e 11, del d.P.R. 51/2009. Tali articoli stabiliscono il diritto al rimborso per i pasti non fruiti in situazioni di servizio che impediscono il consumo regolare dei pasti.
3. Risposta dell'Amministrazione: La risposta dell'Amministrazione, pervenuta il 28 novembre 2023, ha negato la spettanza del rimborso, citando la mancanza di documentazione relativa alle spese per pasti consumati. La circolare menzionata dalla Guardia di Finanza chiarisce che, nel caso in cui la sede di missione coincida con la località di residenza del dipendente, il rimborso è possibile solo per le spese documentate. Questo aspetto solleva interrogativi importanti riguardo alla corretta interpretazione delle norme e delle circolari interne.
4. Questioni giuridiche: Il fulcro della controversia sembra ruotare attorno all'interpretazione del diritto al rimborso in assenza di documentazione specifica. Sebbene sia comprensibile che l'Amministrazione richieda prove di spesa, il contesto particolare del servizio di protezione e l'impossibilità di consumare pasti dovrebbero essere considerati come elementi attenuanti. Il diritto al rimborso per i pasti non consumati, in situazioni di servizio straordinario e non pianificabile, merita di essere valutato con maggiore flessibilità.
5. Conclusioni e riflessioni finali: In conclusione, il ricorso del luogotenente della Guardia di Finanza pone in evidenza una problematica di rilevanza pratica e giuridica, legata ai diritti dei membri delle forze dell'ordine e alla loro dignità lavorativa. La decisione del Consiglio di Stato dovrà tenere conto non solo della lettera della legge, ma anche dello spirito di essa, riconoscendo le peculiarità delle situazioni operative in cui si trovano gli agenti in servizio. È auspicabile che la giurisprudenza si muova verso un'interpretazione che garantisca il giusto equilibrio tra le esigenze amministrative e i diritti dei lavoratori.
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