Cassazione 2025-Autovelox non omologati, la Suprema Corte dice NO.
Il recente intervento della Cassazione sul tema degli autovelox non omologati rappresenta un’importante conferma della necessità di rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza stradale e di accertamento delle infrazioni. La Corte ha chiarito, una volta di più, che le circolari ministeriali non possono sostituire o derogare le disposizioni di legge, che rimangono la fonte primaria e gerarchicamente superiore in materia.
In particolare, l’articolo 142, comma 6, del Codice della Strada è chiaro: solo le apparecchiature “debitamente omologate” possono essere utilizzate come prova per stabilire il superamento dei limiti di velocità. Questo implica che ogni dispositivo di rilevazione della velocità deve passare attraverso un processo di omologazione formale, che ne attesti la conformità agli standard tecnici e di sicurezza previsti dalla normativa.
L'articolo 192 del Codice della Strada, inoltre, delinea le procedure specifiche che devono essere seguite per l’installazione e l'utilizzo di questi strumenti. La Cassazione ha sottolineato che il rispetto di tali procedure è fondamentale e che la mancanza di omologazione rende nullo ogni tentativo di sanzionare un automobilista per violazione dei limiti di velocità.
Questo orientamento della Cassazione non è isolato, ma si fonda su un ampio corpus giurisprudenziale che ha costantemente ribadito l’importanza di seguire le leggi in vigore. Le sentenze precedenti hanno già messo in luce come l’uso di autovelox non omologati possa compromettere la validità delle sanzioni amministrative e penali, e quindi è essenziale che i Comuni e le amministrazioni locali agiscano nel rispetto della normativa.
In sintesi, la Cassazione ha affermato con forza che la legge non ammette ignoranza. I Comuni che si appellano a circolari ministeriali per giustificare l’utilizzo di autovelox non omologati devono prendere atto di questa realtà giuridica. La sicurezza stradale e la protezione dei diritti dei cittadini devono sempre passare attraverso il rispetto delle norme, al fine di garantire un’applicazione equa e giusta delle sanzioni. La conferma di questa posizione da parte della Cassazione rappresenta un passo importante per ripristinare la legalità e la fiducia nel sistema di controllo della velocità sulle strade italiane.
Il tema della circolazione stradale, in particolare gli articoli 45 e 142 del Codice della Strada, insieme all'articolo 192 del Regolamento di Esecuzione e all'articolo 365 del Codice Penale, solleva questioni di fondamentale importanza riguardo alla legalità delle apparecchiature utilizzate per il rilevamento automatico della velocità. Questo commento si propone di analizzare in dettaglio la situazione in cui si trovano le postazioni fisse approvate ma non omologate per tale scopo, evidenziando le implicazioni giuridiche e le conseguenze pratiche.
In primo luogo, è cruciale comprendere la distinzione tra approvazione e omologazione delle apparecchiature. L'approvazione, che può riguardare un prototipo, è una procedura preliminare che non implica necessariamente un collaudo approfondito. Al contrario, l'omologazione richiede un accertamento rigoroso e dettagliato, effettuato dall'Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei Lavori Pubblici. Questo processo di omologazione è volto a garantire che le apparecchiature siano conformi agli standard di sicurezza e precisione necessari per il rilevamento delle infrazioni stradali.
La questione si complica ulteriormente quando si considera che la società appaltatrice delle forniture e dei servizi ha erroneamente fatto riferimento all' "omologazione" delle apparecchiature, confondendo la procedura di approvazione con quella di omologazione. Tale confusione non è soltanto tecnica, ma ha rilevanti conseguenze giuridiche. Infatti, l'utilizzo di apparecchiature non omologate per il rilevamento della velocità può portare a contestazioni legittime da parte degli utenti della strada, i quali potrebbero essere stati sanzionati sulla base di strumenti non validati.
Nel contesto di un eventuale sequestro preventivo delle apparecchiature, si pone la questione del "falso per induzione" ai danni dei pubblici ufficiali preposti al rilevamento e alla contestazione delle infrazioni. Se le apparecchiature non soddisfano i requisiti di omologazione, le sanzioni elevate sulla base dei loro dati potrebbero considerarsi illegittime, portando a un inganno nei confronti delle autorità competenti. Questo scenario non solo mina la fiducia nel sistema di rilevamento delle infrazioni, ma potrebbe anche comportare responsabilità penale per i soggetti che hanno promosso l'uso di tali apparecchiature senza la dovuta omologazione.
In conclusione, la questione delle postazioni fisse di rilevamento della velocità, approvate ma non omologate, solleva importanti interrogativi sulla conformità normativa e sull'affidabilità delle sanzioni elevate. È fondamentale che le autorità competenti chiariscano le procedure di approvazione e omologazione e garantiscano che tutti gli strumenti utilizzati per la sicurezza stradale rispettino gli standard previsti dalla legge. Solo così si potrà preservare l'integrità del sistema di circolazione stradale e tutelare i diritti degli utenti della strada.
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