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27 febbraio 2025

La sentenza della Cassazione n. 8231 del 2025 affronta un caso di molestie familiari, in particolare quelle messe in atto da un padre nei confronti del proprio figlio attraverso l'uso di sms e messaggi su WhatsApp. In questo contesto, la Corte ha escluso la particolare tenuità del fatto, ovvero non ha ritenuto che le molestie fossero di tale lieve entità da giustificare una riduzione della gravità del reato.

 

La sentenza della Cassazione n. 8231 del 2025 affronta un caso di molestie familiari, in particolare quelle messe in atto da un padre nei confronti del proprio figlio attraverso l'uso di sms e messaggi su WhatsApp. In questo contesto, la Corte ha escluso la particolare tenuità del fatto, ovvero non ha ritenuto che le molestie fossero di tale lieve entità da giustificare una riduzione della gravità del reato.

La decisione evidenzia che, nonostante il contesto familiare di contrasti e difficoltà relazionali, le modalità di attuazione delle molestie attraverso messaggi su piattaforme come sms e WhatsApp siano sufficientemente gravi da non poter essere considerate come lieve entità del reato. La particolare tenuità del fatto non è stata ritenuta applicabile, visto il danno psicologico potenziale e la persistenza delle molestie, che vanno al di là di un semplice conflitto familiare.

Tuttavia, la Cassazione ha escluso il reato per quanto riguarda l'invio di email, suggerendo che, in questo caso, il comportamento non sia da considerarsi sufficientemente grave o continuativo da configurare una molestia. La decisione sembra riflettere una valutazione differenziata dei mezzi di comunicazione utilizzati, ritenendo che gli sms e i messaggi su WhatsApp possano comportare un impatto più diretto e immediato, mentre le email, pur se invasive, possano non essere percepite nello stesso modo, o comunque non rientrano nella stessa categoria di atti di molestia.

Questa sentenza quindi chiarisce che, a seconda del mezzo utilizzato e delle circostanze, la gravità delle molestie può variare, e non tutte le modalità di comunicazione hanno lo stesso peso nel determinare la rilevanza penale del fatto.

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