**Normativa e principi generali**
Secondo la legge, gli esercizi commerciali che offrono servizi di somministrazione di alimenti e bevande sono obbligati a fornire servizi igienici adeguati ai clienti. Questa regola mira a garantire un livello di igiene e di comfort minimo durante l’attività commerciale. Tuttavia, l’uso di tali servizi è riservato esclusivamente ai clienti, ovvero a coloro che consumano presso il locale e si sono identificati come tali. La normativa e la giurisprudenza, tra cui la sentenza del TAR XXXXX, rafforzano questa interpretazione, precisando che un locale non è un bagno pubblico aperto a tutti, ma un servizio accessorio riservato ai clienti.
**Il principio della riservatezza e le implicazioni economiche**
Il principio secondo cui l’uso del bagno è riservato ai clienti è motivato anche da considerazioni economiche e di libertà di iniziativa imprenditoriale. Garantire l’accesso universale a tutti, senza limiti, comporterebbe un “eccessivo gravame economico” per gli esercenti, rischiando di limitare la loro libertà di intraprendere, come sancito dall’articolo 41 della Costituzione. Di conseguenza, il gestore può limitare l’uso dei servizi igienici a chi ha consumato o ha intenzione di consumare nel locale, assicurando comunque che chi ha pagato possa usufruirne senza ostacoli ingiustificati.
**Norme di riferimento e obblighi**
L’articolo 187 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza è chiaro nel ribadire che il gestore di un pubblico esercizio non può rifiutarsi di mettere a disposizione dei clienti paganti i servizi igienici senza una motivazione valida. Ciò implica che, una volta che un cliente ha effettuato un acquisto presso il locale, ha diritto ad utilizzare i servizi igienici presenti.
**Eccezioni e regolamentazioni comunali**
Le norme sopra descritte costituiscono un quadro di riferimento generale, ma possono essere soggette a modifiche o integrazioni da parte di regolamenti comunali. Alcuni comuni possono imporre obblighi più stringenti, ad esempio, richiedendo che i pubblici esercizi garantiscano l’accesso gratuito ai servizi igienici anche a chi non ha ancora consumato, purché sia un cliente del locale. Tali regolamenti possono anche prevedere la piena efficienza e fruibilità dei servizi igienici, rafforzando l’obbligo di dotare i locali di strutture adeguate.
**Limiti e ambiti di applicazione**
È importante evidenziare che l’obbligo di fornire servizi igienici si applica principalmente agli esercizi che prevedono una sosta prolungata o la consumazione di alimenti e bevande sul posto. Nei luoghi dove il consumo avviene immediatamente, come nel caso dell’asporto, o in assenza di una permanenza significativa, tali obblighi possono non trovare applicazione. Inoltre, eventuali regolamenti comunali possono modificare o integrare le norme nazionali, introducendo eventuali restrizioni o ulteriori obblighi.
**Conclusione**
In sintesi, l’obbligo di garantire un bagno a norma e funzionante è un dovere imprescindibile per gli esercizi con attività di somministrazione di alimenti e bevande che prevedono una sosta da parte dei clienti. Tuttavia, l’accesso a tali servizi è riservato esclusivamente ai clienti, con alcune eccezioni e regolamentazioni locali che possono ampliare o modificare questa disciplina. Questo equilibrio tra diritti dei clienti, libertà imprenditoriali e normative di sicurezza e igiene mira a tutelare sia gli interessi dei consumatori che quelli degli esercenti.
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