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17 ottobre 2025

TAR 2025 - respinto il risarcimento richiesto da poliziotti per l’obbligo di green pass Covid:

 


 

 

TAR 2025 - respinto il risarcimento richiesto da poliziotti per l’obbligo di green pass Covid:

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Contesto della controversia

Nel 2022 alcuni agenti della Polizia di Stato hanno presentato ricorso contro l’introduzione, nel 2021, dell’obbligo di possedere e esibire il green pass per l’accesso ai luoghi di lavoro, contestando:

• l’illegittimità costituzionale del Decreto-legge di aprile 2021, che ha imposto l’obbligo di green pass per specifiche categorie di dipendenti pubblici;

• la richiesta di risarcimento per il danno morale dovuto ai disagi causati dall’obbligo stesso nell’esercizio della loro attività lavorativa.

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Motivazioni della sentenza

1. Assenza di illegittimità amministrativa

Il TAR ha richiamato la giurisprudenza della Corte Costituzionale, la quale ha già valutato l’obbligo vaccinale e le misure correlate come il risultato di un bilanciamento ragionevole e proporzionato tra:

o la tutela della salute pubblica collettiva;

o i diritti individuali, nello specifico il diritto alla salute e alla libertà personale.

Considerando la natura altamente contagiosa e pericolosa della pandemia Covid-19, il Tribunale ha confermato che l’intervento legislativo non costituisce un esercizio illegittimo del potere amministrativo da parte del Ministero o dell’Amministrazione.

2. Mancanza di prova del danno risarcibile

Il TAR ha inoltre escluso la responsabilità risarcitoria perché i ricorrenti non hanno adeguatamente allegato o dimostrato l’effettivo danno morale subito, né la sua diretta derivazione dall’obbligo di green pass.

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Implicazioni giuridiche e pratiche

• La decisione conferma la legittimità dell’obbligo green pass per i dipendenti pubblici nell’ambito della gestione dell’emergenza pandemica, in linea con quanto stabilito dalla Corte Costituzionale.

• L’assenza di riconoscimento del danno morale segnala che il semplice disagio causato da normative emergenziali e di salute pubblica non è sufficiente a giustificare un risarcimento, soprattutto se privo di una prova concreta e documentata.

• Il caso sottolinea il peso rilevante che l’interesse collettivo di tutela della salute pubblica assume in situazioni di emergenza, prevalendo su pretese individuali non adeguatamente supportate.

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Ecco un approfondimento giuridico sulla sentenza del TAR 2025 relativa al diniego di risarcimento per i poliziotti sull’obbligo green pass Covid:

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Approfondimento giuridico: Sentenza TAR 2025 sull’obbligo Green Pass e risarcimento danni per poliziotti

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Quadro normativo di riferimento

La controversia ruota attorno al Decreto-legge del 1° aprile 2021, n. 44, che ha istituito misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali, introducendo l’obbligo di possesso e esibizione della Certificazione Verde COVID-19 (Green Pass) per specifiche categorie di lavoratori pubblici, tra cui anche agenti della Polizia di Stato.

Questo provvedimento è stato pensato in un contesto di emergenza sanitaria nazionale, volta a tutelare la salute pubblica e al contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, inserendosi nel sistema di normativa emergenziale adottato a livello europeo e nazionale.

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Questione costituzionale ed equilibrio tra diritti

I ricorrenti hanno impugnato la normativa denunciandone la presunta incostituzionalità, invocando un contrasto con i diritti fondamentali inerenti la libertà personale e il diritto all’attività lavorativa senza imposizioni discriminatorie.

Il TAR ha però richiamato la consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale, che ha già confermato come tali misure emergenziali costituiscano un bilanciamento ragionevole ed equilibrato tra:

• L’interesse collettivo alla tutela della salute pubblica, che in presenza di un rischio contagioso grave e diffuso giustifica limitazioni temporanee e proporzionate di altri diritti;

• I diritti individuali, che non vengono soppressi ma solo modulati in modo proporzionato e non irragionevole.

Di conseguenza, la normativa sull’obbligo di green pass non è stata considerata irragionevole né sproporzionata, ma legittima nel contemperare esigenze contrastanti.

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Onere della prova e risarcimento danni

Per avviare un’azione risarcitoria verso la pubblica amministrazione occorre dimostrare non solo l’illegittimità dell’atto amministrativo, ma anche il danno effettivo subito e il nesso causale diretto tra il provvedimento e il danno stesso.

Nel caso in esame, il TAR ha ritenuto che i ricorrenti non abbiano fornito un’idonea prova né una documentazione sufficientemente dettagliata del danno morale subito a seguito dell’introduzione del green pass.

L’assenza di questa prova ha comportato il rigetto della domanda risarcitoria. Tale principio consolida il requisito fondamentale dell’allegazione certa, specifica e provata del danno nelle controversie amministrative.

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Implicazioni sul potere amministrativo e limiti di intervento giudiziario

La sentenza conferma che, in presenza di scelte di politica sanitaria pubblica basate su dati scientifici e su emergenze riconosciute, il sindacato giurisdizionale amministrativo si limita a valutare la legittimità formale e sostanziale degli atti, senza sostituirsi al legislatore nella scelta di misure di contenimento.

Questo presidia un corretto bilanciamento fra poteri, riservando alle autorità politiche e sanitarie la definizione delle strategie, mentre alla giurisprudenza è demandato un controllo di legittimità rigoroso ma non estensivo.

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Conclusioni

La sentenza pone un importante precedente nel rafforzare la legittimità delle misure emergenziali adottate durante la pandemia, ribadendo che:

• La tutela collettiva della salute può giustificare limitazioni temporanee a diritti individuali;

• L’illegittimità di tali misure non è stata riscontrata quando vi è un ragionevole bilanciamento;

• Il risarcimento danni in ambito amministrativo richiede prova certa e diretta delle conseguenze lesive, non meramente presunte o lamentate.

Questi principi segnano un confine netto nella valutazione degli strumenti di politica emergenziale e nell’ambito di tutela giurisdizionale.

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Se occorre, è possibile approfondire anche il confronto giurisprudenziale europeo e le disposizioni normative emergenziali di altri Paesi. Vuoi procedere?

Ecco un confronto giurisprudenziale europeo e panoramica delle disposizioni normative emergenziali su obbligo green pass e misure Covid in altri Paesi:

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Giurisprudenza europea sul Green Pass Covid

• La Corte Costituzionale italiana, similmente ad altri tribunali europei, ha ritenuto legittime le misure emergenziali adottate durante la pandemia, inclusa l’introduzione del green pass, come bilanciamento ragionevole tra tutela della salute pubblica e diritti individuali.

• La Corte Suprema di Madrid (Spagna) ha riconosciuto nel 2021 il green pass come misura necessaria e proporzionata nelle situazioni in cui non è possibile mantenere un distanziamento di sicurezza, enfatizzando l’obiettivo di prevenire forme gravi di Covid-19 come ospedalizzazioni e decessi.

• Il European Law Institute ha stabilito che restrizioni generali sui diritti individuali dovrebbero essere proporzionate, limitate al necessario, e revocate se il rischio epidemiologico è basso per il singolo individuo.

• La Corte europea dei Diritti dell’Uomo ha accettato misure restrittive fondate su dati scientifici in stato di emergenza, purché non arbitrarie e adottate con trasparenza.

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Disposizioni normative emergenziali in altri Paesi europei

• La maggior parte dei Paesi membri UE ha adottato certificati Covid digitali simili al green pass italiano, uniformandosi al regolamento UE 2021/953 per facilitare la mobilità e garantire sicurezza sanitaria.

• Tali certificati attestano vaccinazione, guarigione o test negativo recenti e sono stati richiesti per l’accesso a luoghi pubblici, trasporti, e luoghi di lavoro, con modalità e ambiti di applicazione variabili in base all’andamento epidemiologico.

• La gestione delle sanzioni e l’applicazione di obblighi differiscono da Paese a Paese: alcuni, come Francia e Germania, hanno adottato approcci rigidi, altri come Svezia o Paesi Bassi hanno preferito misure meno coercitive.

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Confronto con normative extra-europee

• Paesi come Canada, Giappone, e Australia hanno introdotto pass vaccinali con finalità simili, ma con modalità diverse sulla limitazione dei diritti e durata dell’imposizione.

• Alcuni Stati USA hanno introdotto restrizioni in ambito statale, con maggiore opposizione giurisdizionale dovuta al contesto federale e ai diritti sanciti dalla Costituzione americana.

• La proporzionalità e la temporaneità restano principi chiave condivisi a livello internazionale per la validità delle misure emergenziali.

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Sintesi del quadro comparativo

Area geografica Giurisprudenza/Normativa Approccio chiave

Italia TAR e Corte Costituzionale Bilanciamento salute/diritti, legittimità misure proporzionate

Spagna Corte Suprema Madrid Necessità e proporzionalità dei green pass

Europa (UE) Regolamento UE 2021/953 & vari Tribunali Coordinazione digitale, proporzionalità, revoca se rischio basso

USA Variegati, contenziosi federali Contestazioni più frequenti, tutela diritti individuali accentuata

Canada, Australia Pass vaccinali con vari limiti Focus su bilanciamento e temporaneità

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In conclusione, in tutta Europa e in molti Paesi, i tribunali hanno generalmente validato le misure di pass Covid come legittime e necessarie, a condizione che rispettino proporzionalità, temporaneità e siano basate su dati scientifici. Le differenze nazionali riguardano principalmente l’estensione, le modalità attuative e i limiti applicativi delle misure.



 

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