Questa pronuncia rappresenta un riconoscimento formale della natura peculiare dei servizi di assistenza intensiva, che richiedono una presenza medica costante e immediata sul luogo di lavoro, esigenza che non può essere soddisfatta dalla semplice reperibilità o pronta disponibilità sostitutiva. La continuità assistenziale, infatti, è vincolo inderogabile da rispettare per garantire la sicurezza e la qualità delle cure ai pazienti critici.
La sentenza chiarisce altresì che i turni di pronta disponibilità possono avere legittimità solo se integrativi e non sostitutivi della presenza fisica in servizio nei citati reparti. Sul piano economico, ciò implica che non si possano retribuire come tali i turni di pronta disponibilità sostitutiva in questi contesti, ma solo quelli effettivamente svolti come integrazione del servizio ordinario.
In sintesi, la Cassazione con questa pronuncia tutela il diritto alla corretta retribuzione del personale medico, riconoscendo al contempo la necessità di un’organizzazione del lavoro che rispetti i requisiti imprescindibili di continuità e qualità assistenziale nei reparti di anestesia, rianimazione e terapia intensiva, escludendo in concreto l’utilizzo di turni di pronta disponibilità di tipo sostitutivo in questi settori
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