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01 settembre 2025

CGARS 2025 - l’appellante, luogotenente in servizio permanente nell’Arma dei Carabinieri con incarico di comando, cessato dal servizio per limiti di età, ha maturato e non fruito una licenza ordinaria negli anni 2018-2019-2020 per esigenze di servizio inderogabili e malattia da causa di servizio, richiedendo la monetizzazione di tale licenza non goduta mediante istanza trasmessa nel maggio 2020.

 

 

 

CGARS 2025 - l’appellante, luogotenente in servizio permanente nell’Arma dei Carabinieri con incarico di comando, cessato dal servizio per limiti di età, ha maturato e non fruito una licenza ordinaria negli anni 2018-2019-2020 per esigenze di servizio inderogabili e malattia da causa di servizio, richiedendo la monetizzazione di tale licenza non goduta mediante istanza trasmessa nel maggio 2020.

- Domanda giuridica dirimente: se, nelle condizioni di servizio descritte, il diritto al trattamento economico sostitutivo delle ferie non godute (monetizzazione) sia riconosciuto anche per la licenza ordinaria maturata ma non fruita, in ragione di una dispensa dal servizio per motivi di salute o per esigenze di servizio che hanno impedito l’esercizio del diritto alle ferie.

- Esito auspicato (secondo il testo): l’appello è fondato, ovvero va riconosciuto il diritto alla monetizzazione anche della licenza ordinaria non goduta durante il periodo di aspettativa/dispensazione per malattia da causa di servizio.

2) Cornice normativa e nozione di trattamento economico

- Concetto chiave: il trattamento economico non si esaurisce con la remunerazione della prestazione effettiva; esso, nel tempo, si è arricchito di elementi di garanzia a favore del lavoratore dipendente, tali da includere anche prestazioni sostitutive di quelle originarie che non sono state effettivamente rese per cause non imputabili al lavoratore (diritto economico di contesto, oltre la mera prestazione puntuale).

- Emersione giurisprudenziale: la “nozione evolutiva” del trattamento economico va letta in chiave di controprestazione generale dell’attività lavorativa svolta, non più fondata esclusivamente su una logica puramente sinallagmatica-quantitativa. Questo approdo è enfatizzato dal parere della Commissione Speciale (parere n. 5279/2010) e ulteriormente sostenuto da riferimenti dottrinari e giurisprudenziali successivi (incluse citazioni al parere n. 154/2020).

- Quadro di riferimento: l’applicazione della monetizzazione delle ferie non godute ha radici nelle pronunce costituzionali riguardanti l’inderogabilità del diritto alle ferie annuali e la possibilità di strumenti sostitutivi quando la fruizione sia impedita per cause oggettive e non imputabili al lavoratore (vedi vacanza/ferie non godute).

3) Giurisprudenza di riferimento

- Corte costituzionale, sentenze rilevanti:

- n. 616/1987: inderogabilità del diritto alle ferie e principi di tutela del lavoratore; in caso di impossibilità oggettiva di fruizione, emergono diritti sostitutivi a tutela della sostanza del diritto al riposo e delle condizioni di lavoro.

- n. 158/2001: continuità di tutela delle ferie nel contesto delle esigenze di servizio e dei diritti sostitutivi o monetizzabili.

- Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sentenza n. 14020/2001: riconoscimento – in termini generali – del carattere inderogabile delle ferie annuali e della possibilità di monetizzazione per i periodi non goduti per motivi non imputabili al lavoratore, anche in presenza di obblighi di servizio.

- Consiglio di Stato (parere Speciale, Commissione Speciale) n. 5279/2010: analizza la problematica della monetizzazione delle ferie non godute durante periodi di aspettativa per infermità da causa di servizio, seguito da dispensa dal servizio; conclude che l’intero tema deve essere inquadrato nella nozione di trattamento economico, integrando elementi di tutela ulteriore a favore del lavoratore-dipendente rispetto ad un’interpretazione puramente sinallagmatica-quantitativa.

- Ulteriori riferimenti citati nel testo (parere n. 154/2020): conferma o amplia l’orizzonte della monetizzazione come titolo di tutela economica quando la fruizione delle ferie è impedita da cause di servizio o di salute, rafforzando l’orientamento secondo cui la monetizzazione non è mera eccezione residuale, ma componente coerente del trattamento economico complessivo.

4) Struttura logica dell’argomentazione a favore dell’appello

- Premessa normativa: le ferie sono un diritto del lavoratore sancito costituzionalmente; la loro monetizzazione, quando la fruizione non sia possibile per cause legate al servizio o di malattia, è coerente con il principio di tutela del lavoratore e con l’evoluzione del sistema di trattamento economico.

- Argomento giurisprudenziale:

- L’indirizzo delle sentenze costituzionali e delle Sezioni Unite Cassazione supporta l’idea che la fruizione delle ferie non può essere impunemente negata o annullata in modo definitivo: laddove l’impossibilità sia oggettiva o non imputabile al lavoratore, si è giunti a riconoscere diritti sostitutivi, tra cui la monetizzazione.

- La giurisprudenza della Commissione Speciale del Consiglio di Stato, richiamata nel parere 5279/2010 e nel parere 154/2020, evidenzia l’adozione di una logica “trattamento economico” che comprende anche somme monetizzate per ferie non godute durante periodi di aspettativa o dispensa da servizio per infermità da causa di servizio.

- Applicazione al caso concreto: nel caso dell’appellante, la licenza ordinaria maturata negli anni 2018-2019-2020 non è stata fruita per esigenze inderogabili di servizio e per malattia da causa di servizio; la monetizzazione trova fondamento sia nelle categorie di ferie non godute per cause di servizio sia nella nozione di trattamento economico che tutela il dipendente/lavoratore anche in assenza di prestazione effettiva.

- Conclusione operativa: la disponibilità a monetizzare la licenza ordinaria non goduta è coerente con la giurisprudenza citata, con il principio di inderogabilità del diritto alle ferie e con la nozione di trattamento economico come controprestazione globale dell’attività lavorativa; quindi l’appello in oggetto è fondato.

5) Possibili obiezioni e come rispondere

- Obiezione 1: le ferie ordinarie non godute devono rimanere nella sfera patrimoniale individuale del dipendente e non possono essere monetizzate se la mancata fruizione è stata causata dai vincoli di servizio.

- Risposta: secondo la giurisprudenza richiamata, quando la non fruizione è determinata da cause non imputabili al lavoratore (es. esigenze di servizio inderogabili o malattia da causa di servizio), la monetizzazione è parte del trattamento economico. Le decisioni costituzionali sui diritti ai riposi e sulle disponibilità sostitutive, unite all’interpretazione evolutiva del trattamento economico, sostengono questa tesi.

- Obiezione 2: la sostituzione monetaria non dovrebbe estendersi a periodi di servizio attivo o a tipologie di licenze non strettamente legate a malattia o dispensa.

- Risposta: la giurisprudenza e i pareri citati hanno enfatizzato un principio di generalità: quando la fruizione è impedita dal servizio o da causa di salute, il meccanismo sostitutivo può applicarsi, e le categorie possono estendersi oltre casi puramente limitati, purché sia dimostrata la interdizione oggettiva o la dispensazione non imputabile al lavoratore.

- Obiezione 3: questioni contabili e di termini prescrittivi potrebbero ostacolare la monetizzazione di periodi maturati in anni di lavoro anteriores.

- Risposta: in sede di titolo esecutivo o in giudizio, occorre considerare i termini di prescrizione e le norme vigenti su decorrenza, oneri documentali, nonché eventuali limiti di spesa pubblica. La decisione dovrebbe prevedere un calcolo chiaro e trasparente della somma dovuta, basato sul numero di giorni di ferie non goduti e sul tasso/dichiarazione del trattamento economico vigente.

6) Implicazioni pratiche e redazionali

- In funzione di una pronuncia favorevole, la Corte dovrebbe:

- confermare la spiazzatura giuridica: riconoscimento della monetizzazione anche per la licenza ordinaria non fruita durante periodi di dispensa per malattia da causa di servizio o per esigenze inderogabili di servizio;

- definire il quantum monetario: determinare il valore della licenza non goduta su base giornaliera (fattore stipendio/giornaliero, eventuale indicizzazione o rivalutazione, periodo di maturazione 2018-2019-2020); chiarire se si debba includere eventuali indennità accessorie o oneri previdenziali.

- prevedere la decorrenza e le modalità di pagamento: liquidazione una tantum o pagamento pro quota, eventuali riliquidazioni in caso di ricorso o di errori di calcolo.

- sancire principi di diritto uniformi per la pubblica amministrazione interessata: estendere l’orientamento agli altri appartenenti alle forze di polizia e al personale militare interessato da contesti simili (ferie non godute per cause di servizio).

- Suggerimenti di redazione:

- enunciare chiaramente la ratio legis e la gerarchia delle fonti: Costituzione, norme di diritto civile e pubblico impiego, giurisprudenza costituzionale, Sezioni Unite Cassazione, pareri del Consiglio di Stato.

- citare esplicitamente i riferimenti chiave (616/1987; 158/2001; 14020/2001; 5279/2010; 154/2020) a supporto della tesi di monetizzazione.

- descrivere accuratamente il coveraggio temporale: specificare le date di maturazione delle licenze non godute (2018-2019-2020) e l’eventuale periodo di dispensa/dispersa dal servizio.

- fornire una ricostruzione numerica esemplificativa del quantum monetizzato, con metodo di calcolo chiaro (giornaliero di salario lordo, eventuali trattenute, e effetto sugli arretrati o sulle differenze retributive).

- evitare generalizzazioni senza fondamento: distinguere casi simili ma non identici (es. licenze maturate ma non godute per motivi estranei al servizio) e stabilire criteri di ammissibilità.

7) Conclusione

- In base al quadro normativo e giurisprudenziale richiamato, l’orientamento della Commissione Speciale del Consiglio di Stato, corroborato dalle sentenze costituzionali e dalla Cassazione, tende a riconoscere la monetizzazione delle ferie non godute anche quando la fruizione è stata impedita da cause di servizio o da dispensa per malattia da causa di servizio.

- Applicato al caso descritto, l’argomento dell’appello appare fondato: la licenza ordinaria maturata negli anni 2018-2019-2020, non fruita per esigenze inderogabili di servizio nonché per malattia da causa di servizio, può e dovrebbe essere monetizzata come parte del trattamento economico. Si tratta di una tutela in linea con l’interpretazione evolutiva della nozione di trattamento economico e con la tutela del dipendente pubblico contro la perdita non giustificata delle ferie per motivi di salute o di servizio.

- Il provvedimento finale dovrà esplicare, in modo chiaro, il criterio di calcolo e le condizioni operative per l’erogazione della somma, evitando duplicazioni di pagamento e assicurando la chiarezza amministrativa necessaria per l’esecuzione.




 

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