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28 giugno 2025

La sentenza della Cassazione n. 17169 del 2025 affronta un tema di rilevanza sia sotto il profilo del diritto civile che di quello sportivo, incentrando l’attenzione sulla questione del risarcimento del danno in relazione alle modalità di acquisto dei biglietti e alle eventuali responsabilità del club.

 

La sentenza della Cassazione n. 17169 del 2025 affronta un tema di rilevanza sia sotto il profilo del diritto civile che di quello sportivo, incentrando l’attenzione sulla questione del risarcimento del danno in relazione alle modalità di acquisto dei biglietti e alle eventuali responsabilità del club.

**Contesto fattuale:**  
Un tifoso, decidendo di sottoscrivere un abbonamento annuale al Napoli calcio, ha risparmiato rispetto all’acquisto di singoli biglietti, probabilmente con l’obiettivo di garantirsi l’accesso alle partite e di contenere le spese. Successivamente, a causa di proteste del pubblico che avevano portato alle diserzioni delle prime partite, la società ha deciso di abbassare i prezzi dei singoli biglietti. La decisione di ridurre i prezzi, comunque, è determinata dal mercato, ovvero dalla domanda e dall’offerta, e non da un intervento diretto della società per rimediare all’insoddisfazione dei tifosi.

**Principio giuridico e decisione:**  
La Cassazione, in questa pronuncia, ha stabilito che il tifoso che aveva sottoscritto un abbonamento annuale non può ritenersi danneggiato dall’abbassamento dei prezzi dei singoli biglietti, in quanto tale decisione rientra nelle dinamiche di mercato e di libera determinazione dei prezzi da parte della società, che non ha agito in modo illecito o doloso nei confronti del consumatore.

Inoltre, la Corte ha ribadito il principio secondo cui il risarcimento del danno può essere richiesto solo in presenza di un illecito, di un comportamento doloso o colposo da parte del soggetto obbligato. In questo caso, la società non ha adottato comportamenti che possano qualificarsi come lesivi dei diritti del tifoso, né ha agito in modo da alterare le condizioni contrattuali rispetto a quanto originariamente pattuito.

**Niente danni al tifoso:**  
Pertanto, la sentenza conferma che il tifoso non ha diritto ad alcun risarcimento, poiché l’abbassamento dei prezzi dei biglietti non rappresenta una causa di danno risarcibile né un’ingiustizia ai suoi diritti contrattuali o patrimoniali. La scelta di mercato di abbassare i prezzi, motivata dalle proteste e dal calo di affluenza, rientra nelle prerogative del club e non configura alcuna responsabilità.

**Conclusioni:**  
La pronuncia della Cassazione si inserisce nel solco della tutela del principio di autonomia contrattuale e di corretta gestione del mercato, sottolineando che le variazioni di prezzo, anche se impopolari, sono legittime e non danno diritto a risarcimenti, a meno che non siano accompagnate da comportamenti illeciti o fraudolenti.

In sintesi, questa decisione rafforza il concetto che le dinamiche di mercato e le scelte societarie relative ai prezzi dei biglietti non sono automaticamente soggette a contestazioni di risarcimento danni da parte dei consumatori, purché non vi siano comportamenti illeciti o violazioni contrattuali. 

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