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11 giugno 2025

Consiglio di Stato 2025-La ricorrente, sig.ra -OMISSIS-, ha partecipato con successo alle prove scritte e di efficienza fisica del concorso pubblico per l’accesso al ruolo di allieva agente del Corpo di Polizia Penitenziaria, indetto con provvedimento del 28 ottobre 2021. Tuttavia, è stata esclusa a seguito di un accertamento psico-fisico e attitudinale, avvenuto in esito all’esame delle sue condizioni di salute e delle caratteristiche fisiche, come ad esempio la presenza di tatuaggi e cicatrici.

 

Consiglio di Stato 2025-La ricorrente, sig.ra -OMISSIS-, ha partecipato con successo alle prove scritte e di efficienza fisica del concorso pubblico per l’accesso al ruolo di allieva agente del Corpo di Polizia Penitenziaria, indetto con provvedimento del 28 ottobre 2021. Tuttavia, è stata esclusa a seguito di un accertamento psico-fisico e attitudinale, avvenuto in esito all’esame delle sue condizioni di salute e delle caratteristiche fisiche, come ad esempio la presenza di tatuaggi e cicatrici.

L’esclusione è fondata su un giudizio di inidoneità determinato dal risultato di un accertamento medico che ha riscontrato una cicatrice derivante dalla rimozione di un tatuaggio, in zona non coperta dall’uniforme (caviglia destra), correlata a un follow-up per tumore ovarico (teratoma maturo cistico dell’ovaio destro), già sottoposto a intervento chirurgico.

Il provvedimento di esclusione si basa su quanto previsto dall’art. 12, comma 7, del bando di concorso, che richiama le norme del D.lgs. 443/92, in particolare l’art. 123, che elenca le condizioni di esclusione per motivi di salute, tra cui le neoplasie.

2. Argomentazioni della ricorrente e motivazioni del ricorso straordinario

La ricorrente ha presentato ricorso straordinario, lamentando principalmente:

- La erronea interpretazione e applicazione del bando e delle norme di legge, in particolare circa la rilevanza delle cicatrici conseguenti alla rimozione di tatuaggi e il loro possibile impatto sulla idoneità psico-fisica.

- La contraddizione tra la motivazione del provvedimento e il contenuto della documentazione clinica, che attesterebbe il follow-up per tumore già risolto, con la conseguente assenza di condizioni ostative di salute ai sensi dell’art. 123 del D.lgs. 443/92.

- La violazione di principi costituzionali e di legge, tra cui l’art. 2, 3 e 4 Cost., che tutelano il diritto alla salute, alla dignità umana e la pari opportunità, nonché norme specifiche sul rispetto della privacy e della non discriminazione.

Inoltre, la ricorrente ha chiesto che vengano disposti approfondimenti e verifiche, al fine di chiarire le circostanze che hanno condotto alla valutazione di non idoneità, sostenendo che la cicatrice e il follow-up non sarebbero condizioni ostative, e che l’assenza di una neoplasia attiva dovrebbe escludere qualsiasi impedimento.

3. Valutazione delle questioni giuridiche e di merito

a) Inidoneità per motivi di salute e applicabilità dell’art. 123 del D.lgs. 443/92

L’art. 123 del D.lgs. 443/92 disciplina le condizioni di esclusione per motivi di salute, tra cui le neoplasie. La normativa evidenzia che le neoplasie attive sono causa di esclusione, mentre le condizioni di follow-up o di aver subito interventi chirurgici per neoplasie concluse non costituiscono di per sé causa di esclusione, a meno che non si dimostri che tali condizioni compromettano la salute o la capacità di svolgere le funzioni richieste.

Nel caso in esame, la ricorrente ha subito l’asportazione di un ovaio per un tumore benigno (teratoma maturo cistico), e risulta in follow-up. La documentazione clinica attesta che non sussiste una neoplasia attiva, e quindi la condizione non dovrebbe costituire causa di esclusione, in conformità alla normativa e ai principi di proporzionalità e di tutela della salute.

b) Rilevanza della cicatrice derivante dalla rimozione del tatuaggio

Il provvedimento si basa sulla presenza di una cicatrice in zona non coperta dall’uniforme. Tuttavia, la ricorrente sostiene che la cicatrice deriverebbe dalla rimozione di un tatuaggio, e che questa non dovrebbe costituire motivo di inidoneità, poiché la normativa (art. 12 del bando e le norme di legge) si riferisce esclusivamente ai tatuaggi, e non alle cicatrici in sé.

Inoltre, si evidenzia che la cicatrice potrebbe essere considerata un semplice segno estetico o residuale di un intervento di rimozione, senza alcuna implicazione sulla salute o sull’idoneità psico-fisica, soprattutto se la condizione clinica attuale è buona.

c) La questione del follow-up e la sua pertinenza

L’elemento del follow-up, come sostenuto dalla ricorrente, non dovrebbe essere considerato ostativo, se si dimostra che la condizione è conclusa e che non sussistono rischi di recidiva o complicanze. La documentazione medica attesterebbe che la ricorrente non è più affetta da neoplasia, e pertanto l’esclusione basata su questa condizione sarebbe infondata.

d) Eccesso di potere e motivazione

L’eventuale erroneità o travisamento dei presupposti alla base della valutazione di non idoneità può configurare un vizio di eccesso di potere, in particolare per difetto di motivazione o per aver considerato elementi non pertinenti o non sufficienti.

L’assenza di una motivazione adeguata e circostanziata, che consideri correttamente la situazione clinica e il quadro complessivo, potrebbe rendere illegittimo il provvedimento di esclusione.

4. Considerazioni conclusive

Il quadro normativo e giurisprudenziale finora sviluppato indica che:

- La presenza di cicatrici conseguenti a interventi chirurgici di rimozione di tatuaggi o di tumori benigni, in assenza di condizioni attive, non costituisce di per sé causa di inidoneità.

- La documentazione clinica e i principi costituzionali di tutela della dignità e della salute impongono un’analisi approfondita e corretta delle condizioni di salute del candidato, evitando esclusioni arbitrarie o sproporzionate.

- La richiesta di approfondimenti e di verifiche da parte della ricorrente appare fondata, e potrebbe condurre ad un riesame della valutazione di idoneità, con eventuale annullamento del provvedimento di esclusione.

In conclusione, la pronuncia del 2025 evidenzia come, nel contesto delle selezioni pubbliche per le forze di polizia, sia fondamentale rispettare i principi di proporzionalità, di adeguatezza e di correttezza amministrativa, garantendo che le esclusioni siano fondate su elementi concreti e pertinenti, e che siano motivate adeguatamente. La tutela della salute e dei diritti dei candidati deve sempre essere bilanciata con le esigenze di sicurezza e di funzionalità delle istituzioni pubbliche.





 
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 2 aprile 2025


NUMERO AFFARE 01263/2023
OGGETTO:
Ministero della giustizia.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla sig.ra -OMISSIS-, contro il Ministero della Giustizia, avverso il provvedimento del 19 ottobre 2022 di esclusione dal concorso per il reclutamento di 1479 agenti della Polizia penitenziaria.
LA SEZIONE
Visti il ricorso straordinario e i motivi aggiunti depositati in data 26 ottobre 2023;
Vista la nota prot. n. 419420 del 25 ottobre 2023 con la quale il Ministero della giustizia ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Davide Miniussi.


Premesso in fatto.
1. In data 15 novembre 2021 la sig.ra -OMISSIS- ha presentato domanda per la partecipazione ai concorsi pubblici per il reclutamento di complessivi n. 1479 allievi agenti del Corpo di Polizia penitenziaria, indetti con provvedimento del Direttore Generale del Personale e della Ricerca del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia del 28 ottobre 2021, pubblicato in G.U.R.I. - IV Serie Speciale “Concorsi ed esami” n. 89 del 9 novembre 2021.
Superata la prova scritta e la prova di efficienza fisica, la sig.ra -OMISSIS- è risultata inidonea all’esito dell’accertamento psico-fisico e attitudinale “per esiti di rimozione tatuaggio in zona del corpo non coperta dall’uniforme (caviglia destra), in soggetto in attuale follow up per teratoma maturo cistico ovaio destro, già asportato chirurgicamente, ai sensi dell’art. 12 comma 7 del bando di concorso, g.u. n. 89 del 09.11.2021 e del D.lgs. 443/92 art. 123 comma 1 lett. “Q”, così come richiamato dall’art. 12 comma 7 del citato bando di concorso” (così il provvedimento adottato in data 19 ottobre 2022 dalla commissione di cui all’art. 106, co. 3, d.lgs. 30 ottobre 1992, n. 443).
2. Avverso il suddetto provvedimento e il bando di concorso è insorta l’odierna ricorrente, con ricorso straordinario depositato in data 26 ottobre 2023 e affidato ad un unico motivo di gravame, con cui deduce la violazione di legge (art. 123, d.lgs. n. 443 del 1992; art. 12 del bando; tabella 1 allegata al D.M. 2003, n. 198; artt. 2, 3 e 4 Cost.; art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241) e l’eccesso di potere (sub specie di erroneità e travisamento dei presupposti, nonché di difetto di motivazione) per avere la commissione formulato un giudizio di non idoneità sulla base della cicatrice conseguente all’avvenuta asportazione del tatuaggio in questione (in contrasto con l’art. 12 del bando, che menziona soltanto i tatuaggi) e del follow up, in realtà non sussistente – in quanto la candidata si sarebbe limitata a sottoporsi ad una visita ginecologica ordinaria – e comunque non rilevante, in quanto l’art. 123 del d.lgs. n. 443 del 1992 menziona, quale causa ostativa al giudizio di idoneità, le neoplasie, e l’odierna ricorrente non è più affetta da neoplasia, avendo subito l’asportazione dell’intero ovaio destro.
3. In via istruttoria, l’odierna ricorrente ha chiesto che la Sezione voglia disporre accertamenti “al fine di verificare la sussistenza o meno delle circostanze che hanno indotto la Commissione ad esprimere il contestato giudizio di non idoneità”.
4. Con nota prot. n. 419420 del 25 ottobre 2023 il Ministero della giustizia ha trasmesso la relazione istruttoria. Il Ministero ha, preliminarmente, riferito che la ricorrente non si è presentata agli accertamenti che avrebbe dovuto svolgere la commissione di seconda istanza, adita con ricorso dalla ricorrente medesima. Nel merito, ha concluso nel senso del rigetto del ricorso, evidenziando che l’art. 123, co. 1, lett. c) del d.lgs. n. 443 del 1992 contempla tra le cause di non idoneità anche le cicatrici.
5. All’adunanza del 2 aprile 2025 il ricorso è stato deciso.
Considerato in diritto.
1. Il motivo di gravame è infondato nella parte in cui deduce la violazione di legge e l’eccesso di potere con riferimento alla motivazione del provvedimento relativa all’esito della rimozione del tatuaggio.
1.1. La Sezione rileva, preliminarmente, che, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, il provvedimento impugnato ha motivato l’esclusione in ragione non della cicatrice conseguente all’avvenuta asportazione del tatuaggio, bensì alla luce degli “esiti di rimozione tatuaggio”. Il presupposto dell’esclusione, pertanto, è costituito da ciò che resta ancora visibile del tatuaggio che l’odierna ricorrente ha tentato di rimuovere e non dalla mera cicatrice. Anche dall’esame della fotografia allegata (sub n. 5) alla relazione ministeriale risulta chiaramente visibile la traccia del tatuaggio, che non è del tutto scomparso.
1.2. La permanenza, almeno in parte, del tatuaggio giustifica l’esclusione dal concorso della sig.ra -OMISSIS-.
In base all’art. 12, co. 7 del bando “[c]ostituiscono causa di non idoneità per l’assunzione nella Polizia penitenziaria, le imperfezioni e le infermità previste dall’art. 123 del decreto legislativo 30 ottobre 1992 n. 443 e successive modifiche e integrazioni, fra cui le alterazioni volontarie dell’aspetto esteriore dei candidati, quali tatuaggi e altre alterazioni permanenti dell’aspetto fisico ma non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se visibili, in tutto o in parte, con l’uniforme indossata o se, avuto riguardo alla loro sede, estensione, natura o contenuto, risultano deturpanti o indice di alterazioni psicologiche, ovvero comunque non conformi al decoro della funzione degli appartenenti alla Polizia penitenziaria”.
Detta clausola contemplata dalla lex specialis recepisce, pertanto, il contenuto dell’art. 123, co. 1, lett. c) del d.lgs. 30 ottobre 1992, n. 443, come modificato dall’art. 30, co. 1, lett. cc) del d.lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.
La legittimità dell’esclusione in casi analoghi alla fattispecie in esame è stata in più occasioni affermata dalla giurisprudenza amministrativa: “[…] il tatuaggio è causa di esclusione qualora esso, quale che ne sia l’entità o il soggetto rappresentato, sia collocato nelle parti del corpo non coperte dall’uniforme, dovendosi, a tal fine, fare riferimento a tutti i tipi di uniforme utilizzate o utilizzabili nell’ambito del servizio. In particolare, l’amministrazione non è titolare di alcuna discrezionalità, non dovendo procedere ad alcuna valutazione, dovendo bensì solo prendere atto degli esiti di un mero accertamento tecnico” (Cons. Stato, sez. II, 25 gennaio 2022, n. 1167).
Del resto, ciò che rileva è che il tatuaggio fosse visibile al momento dell’accertamento, e tanto è vero che proprio in tale sede la commissione lo ha rilevato e segnalato, accertando la sussistenza della causa di esclusione.
2. La Sezione rileva, peraltro, che l’odierna ricorrente, pur avendo proposto ricorso alla commissione medica di seconda istanza, non si è presentata, ancorché regolarmente convocata, alla relativa visita. In ragione di tale circostanza, oltre che per le considerazioni sopra esposte, la Sezione ritiene che non vi sia necessità di disporre gli accertamenti istruttori invocati dalla ricorrente.
3. Il carattere plurimotivato del provvedimento e l’infondatezza del motivo del ricorso nella parte in cui ha ad oggetto la componente motivazionale inerente agli esiti della rimozione del tatuaggio consentono di ritenere assorbita la restante parte del motivo di gravame, la cui eventuale fondatezza non attribuirebbe alla ricorrente utilità alcuna, in quanto il provvedimento di esclusione rimarrebbe, in ogni caso, fermo.
4. La Sezione, pertanto, esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.
P.Q.M.
La Sezione esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente parere, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.


         
         
L'ESTENSORE    IL PRESIDENTE F/F    
Davide Miniussi    Fabrizio Cafaggi    
         
         
         
         
IL SEGRETARIO
Maria Cristina Manuppelli



In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

 

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