La sentenza della Cassazione n. 19426 del 2025 affronta una questione rilevante riguardante la sospensione condizionale della pena e le condizioni relative alla presenza di precedenti penali nel casellario giudiziale.
**Contestualizzazione della questione**
La sospensione condizionale della pena è una preventiva misura concessa dal giudice, che permette all’imputato, sotto determinate condizioni, di evitare l’esecuzione della pena detentiva o alternativa, subordinando la sua efficacia al rispetto di specifici obblighi. La normativa di riferimento è l’articolo 165 del Codice penale, integrato dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modifiche.
**Punto centrale della sentenza**
Nel caso sottoposto all’attenzione della Corte di Cassazione, si discuteva se la presenza di un solo precedente penale nel casellario giudiziale possa costituire un ostacolo alla concessione della sospensione condizionale della pena.
**Principio affermato dalla Cassazione**
La Corte ha stabilito che, in assenza di particolari aggravanti o di precedenti penali di grave entità, la presenza di un solo precedente nel casellario non costituisce di per sé un motivo ostativo alla concessione della sospensione condizionale della pena. La valutazione deve essere effettuata nel contesto complessivo della condotta dell’imputato, della gravità del reato commesso, delle circostanze del caso e del comportamento successivo.
**Dettagli della motivazione**
La Cassazione ha sottolineato che:
- La presenza di un solo precedente penale, soprattutto se di lieve entità, non può automaticamente escludere la possibilità di concedere la sospensione condizionale, che mira a favorire il reinserimento sociale del condannato e a incentivare comportamenti corretti.
- La valutazione sulla sussistenza dei requisiti per la sospensione condizionale deve essere effettuata caso per caso, considerando anche eventuali elementi di riabilitazione o di buona condotta dell’imputato.
- La legge non impone una soglia rigida sul numero di precedenti per la concessione della misura, ma richiede un giudizio di adeguatezza e di proporzionalità.
**Implicazioni pratiche**
La sentenza evidenzia che i giudici di merito devono valutare attentamente la situazione concreta, senza automatismi o esclusioni basate esclusivamente sul numero di precedenti. Questo approccio favorisce una maggiore attenzione alle circostanze individuali e alle possibilità di recupero del condannato.
**Conclusione**
In sintesi, la Cassazione n. 19426 del 2025 chiarisce che il fatto di avere un solo precedente nel casellario giudiziale non costituisce di per sé un motivo ostativo alla sospensione condizionale della pena, purché siano rispettate le condizioni di legge e siano valutate attentamente le caratteristiche del caso specifico.
Nessun commento:
Posta un commento