La sentenza della Cassazione n. 13885 del 2025 affronta un tema di cruciale importanza nel diritto delle assicurazioni e della responsabilità civile, ovvero la liquidazione del danno biologico da lesioni cosiddette micropermanenti, anche quando queste si verificano nell’ambito di un contratto di trasporto su veicolo a motore.
**Contesto e quadro normativo**
L’articolo 139 del d.lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private, noto anche come Codice delle Polizze RC auto) detta i criteri per la valutazione e la liquidazione del danno biologico derivante da incidenti stradali. Esso stabilisce un sistema di parametri e di modalità di quantificazione del danno, con l’obiettivo di garantire uniformità e trasparenza nelle valutazioni risarcitorie.
**Danno biologico micropermanente**
Per danno biologico micropermanente si intende quella lesione di lieve entità che, pur permanendo nel tempo, non determina una invalidità fisica grave o invalidante, ma comunque incide sulla qualità della vita del danneggiato. La sua liquidazione richiede, secondo la normativa, l’applicazione di criteri specifici di valutazione, che tengano conto della gravità, della permanenza e delle conseguenze sulla vita quotidiana.
**Principio affermato dalla sentenza**
La Cassazione n. 13885 del 2025 ribadisce che la liquidazione del danno biologico micropermanente, anche in presenza di lesioni di lieve entità, deve avvenire secondo i criteri di cui all’articolo 139 del d.lgs. n. 209/2005, **indipendentemente dal fatto che il danno si sia verificato nell’ambito di un contratto di trasporto su veicolo a motore**.
In altre parole, anche quando il danno si verifica in un contesto di trasporto (ad esempio, un incidente di autocarro, autobus, o altro veicolo a motore coinvolto in un rapporto contrattuale di trasporto), la normativa di riferimento per la liquidazione del danno biologico rimane quella prevista dal codice delle assicurazioni, e non può essere derogata o esclusa per ragioni di natura contrattuale o di altra natura.
**Implicazioni pratiche**
- La sentenza chiarisce che il rapporto contrattuale di trasporto non esclude l’applicazione delle norme sulla liquidazione del danno biologico, che sono di natura normativa e di principio generale.
- La distinzione tra danno biologico micropermanente grave e lieve non influisce sulla normativa applicabile, che rimane quella dell’articolo 139 del d.lgs. n. 209/2005.
- La valutazione del danno, in ogni caso, deve rispettare i parametri e i criteri stabiliti dalla normativa, garantendo uniformità e correttezza nel risarcimento.
**Conclusioni**
La pronuncia ribadisce la centralità della normativa del codice delle assicurazioni anche in ambiti come quello del trasporto, affermando che il danno biologico micropermanente deve essere liquidato secondo i criteri di cui all’articolo 139 del d.lgs. n. 209/2005, senza eccezioni o esenzioni, anche quando il danno si verifica nell’ambito di un rapporto contrattuale di trasporto su veicolo a motore.
Questo principio favorisce una maggiore uniformità e trasparenza nelle liquidazioni del danno, rafforzando la tutela del danneggiato e la certezza del diritto nel settore assicurativo e della responsabilità civile.
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