La decisione Tar 2025 riguarda la questione relativa alla riunione di più cause individuali di crediti di lavoro, in particolare per straordinari, promosse da diversi soggetti appartenenti alla Polizia di Stato in forza alla Questura di Reggio Calabria.
1. **Oggetto del decreto e parte ricorrente**:
- Il decreto riguarda un ricorso per decreto ingiuntivo proposto da 22 soggetti appartenenti alla Polizia di Stato, in servizio presso la Questura di Reggio Calabria.
- Il ricorso è stato presentato con domicilio digitale e PEC, come previsto dai Registri di Giustizia.
- La richiesta riguarda il pagamento di ore di straordinario eccedenti i limiti individuali e il monte ore assegnato, per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023.
- Sono richiesti anche interessi legali e rivalutazione monetaria dal momento del credito fino all’effettivo soddisfo.
2. **Resistito dal controparte**:
- Il Ministero dell’Interno, controparte nel procedimento, non si costituisce in giudizio, ossia non presenta difese o memorie.
3. **Preliminare sulle caratteristiche del credito**:
- La pretesa creditoria è azionata in via monitoria, cioè attraverso un procedimento che consente di ottenere un decreto ingiuntivo senza un giudizio di merito completo.
- La pretesa riguarda ore di straordinario per i mesi indicati, ma si precisa che i singoli ricorrenti hanno crediti differenti tra loro, a seconda della qualifica e del numero di ore richieste.
- Questa diversità implica che la richiesta non riguarda un unico rapporto obbligatorio, né un credito unitario, ma molteplici rapporti distinti.
4. **Considerazioni sulla connessione e sull’efficienza del procedimento**:
- Si osserva che l’omogeneità oggettiva (cioè il fatto che tutti i ricorrenti siano appartenenti alla stessa categoria e abbiano richieste analoghe) è solo nominale, non sostanziale.
- Di conseguenza, non si configura una connessione tale da giustificare la trattazione congiunta in un unico procedimento.
- La motivazione è che i crediti sono riferiti a rapporti diversi, e quindi il tentativo di ottenere una pronuncia unica potrebbe non essere efficace né giustificato.
- Inoltre, si evidenzia che il fine di ottenere una decisione rapida e unitaria confligge con la necessità di un’adeguata istruttoria, sia nella fase monitoria che in eventuale fase di merito qualora l’opposizione venga proposta dal debitore ingiunto.
5. **Implicazioni**:
- La decisione di non concentrare i ricorsi in un’unica causa si basa su criteri di efficienza e di tutela di un’adeguata istruttoria.
- Si sottolinea che la trattazione unitaria potrebbe compromettere la possibilità di un esame approfondito di ogni singola posizione, date le differenze tra i crediti e le circostanze di ciascun ricorrente.
**In conclusione**, il decreto si configura come una pronuncia che analizza la natura del ricorso collettivo, evidenziando come le differenze tra i vari crediti rendano poco opportuno trattarli in un’unica procedura, anche se tutti i soggetti sono appartenenti alla stessa categoria professionale e chiedono somme relative a ore di straordinario. L’approccio appare orientato a garantire una corretta istruttoria e tutela dei diritti di ciascun soggetto, evitando che una trattazione unica possa pregiudicare il diritto di difesa e la corretta liquidazione delle pretese.
Pubblicato il 24/04/2025
N. 00034/2025 REG.PROV.PRES.
N. 00155/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso per decreto ingiuntivo numero di registro generale 155 del 2025, proposto da, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero Interno, non costituito in giudizio;
per il pagamento
delle ore di straordinario eccedenti i limiti individuali ed il monte ore assegnato per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
Visti il ricorso e i relativi allegati, depositati il 2 aprile 2025;
Visti gli artt. 118 cod. proc. amm. e 633 e ss. cod. proc. civ.;
Premesso che la pretesa creditoria azionata in via monitoria da ventidue soggetti appartenenti alla Polizia di Stato in forza alla Questura di Reggio Calabria, relativa al pagamento di ore di straordinario per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023, è differente per ciascun ricorrente, in ragione della qualifica e del totale di ore richieste;
Considerato che l’omogeneità oggettiva solo nominale non dà luogo a connessione e non è sufficiente a giustificare la concentrazione in unico processo, non essendo al cospetto di un unico rapporto obbligatorio e di un credito unitario;
Ritenuto, altresì, che lo scopo di conseguire un’unica pronuncia e in tempi ragionevoli mal si coniuga con la necessità di un esame adeguato della res controversa, tanto in fase monitoria quanto nell’eventuale fase di merito conseguente all’opposizione da parte del debitore ingiunto;
P.Q.M.
Rigetta la richiesta di decreto ingiuntivo.
Nulla per le spese.
Così deciso in Reggio Calabria, il giorno 23 aprile 2025.
Il Presidente
Caterina Criscenti
IL SEGRETARIO
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