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30 marzo 2025

Corte dei Conti 2025-Il caso in esame riguarda un ricorso presentato da un ex appartenente al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, il quale ha chiesto la riliquidazione del proprio trattamento pensionistico. L'oggetto del contenzioso è la determinazione dell'aliquota da applicare per il calcolo della parte retributiva della pensione, con riferimento specifico all'articolo 54 del d.P.R. n. 1092/1973, che prevede un'aliquota del 44%, rispetto a quanto applicato dall'INPS, che si basa sull'articolo 44

 

Corte dei Conti 2025-Il caso in esame riguarda un ricorso presentato da un ex appartenente al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, il quale ha chiesto la riliquidazione del proprio trattamento pensionistico. L'oggetto del contenzioso è la determinazione dell'aliquota da applicare per il calcolo della parte retributiva della pensione, con riferimento specifico all'articolo 54 del d.P.R. n. 1092/1973, che prevede un'aliquota del 44%, rispetto a quanto applicato dall'INPS, che si basa sull'articolo 44.
Contesto Normativo
Il ricorrente ha fatto riferimento, in particolare, alla sentenza delle Sezioni Riunite n. 1/QM/2021, che ha stabilito principi fondamentali per il calcolo della pensione del personale militare. Nella sentenza si afferma che il coefficiente annuo da utilizzare per il calcolo della quota retributiva deve essere del 2,44% per ogni anno di servizio, applicato a chi ha cessato il servizio dopo aver maturato più di 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali.
Situazione del Ricorrente
Nel caso specifico, il ricorrente, al 31 dicembre 1995, aveva un'anzianità compresa tra i 15 e i 18 anni. Di conseguenza, secondo le indicazioni della sentenza 1/QM/2021, la sua pensione deve essere calcolata tenendo conto del numero effettivo di anni di servizio maturati alla data indicata, utilizzando il coefficiente annuo del 2,44% per ogni anno utile.
Decisione della Corte
La Corte ha confermato la sentenza di primo grado, riconoscendo il diritto del ricorrente alla riliquidazione della propria pensione. Questa decisione si basa sull'applicazione del coefficiente del 2,44% per ogni anno di anzianità effettivamente maturato al 31 dicembre 1995.
Considerazioni Finali
La sentenza sottolinea l'importanza di un'applicazione corretta e giusta delle norme pensionistiche, evidenziando il diritto dei lavoratori a ricevere un trattamento pensionistico equo, in linea con quanto previsto dalla normativa vigente. Inoltre, si evidenzia la necessità di garantire che i calcoli siano effettuati con trasparenza e precisione, per evitare disparità di trattamento tra i diversi ex dipendenti pubblici.
In sintesi, il caso rappresenta un importante precedente per il personale militare e per i vigili del fuoco, stabilendo principi chiari su come deve essere calcolato il trattamento pensionistico in base agli anni di servizio, confermando così i diritti dei lavoratori in questo ambito.


 

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