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06 marzo 2025

CGUE 2025-La sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella causa C-394/23, relativa alla Mousse, segna un'importante riflessione sul trattamento dei dati personali dei clienti nel contesto del trasporto ferroviario, con un focus particolare sull'identità di genere. Secondo la Corte, l'identità di genere del cliente non può essere considerata un dato necessario per l'acquisto di un titolo di trasporto. Questo pronunciamento si inserisce in un contesto più ampio di tutela della privacy e di applicazione del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD), che mira a proteggere i diritti degli individui in relazione alla raccolta e al trattamento dei loro dati personali.

 

CGUE 2025-La sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella causa C-394/23, relativa alla Mousse, segna un'importante riflessione sul trattamento dei dati personali dei clienti nel contesto del trasporto ferroviario, con un focus particolare sull'identità di genere. Secondo la Corte, l'identità di genere del cliente non può essere considerata un dato necessario per l'acquisto di un titolo di trasporto. Questo pronunciamento si inserisce in un contesto più ampio di tutela della privacy e di applicazione del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD), che mira a proteggere i diritti degli individui in relazione alla raccolta e al trattamento dei loro dati personali.

Il cuore della decisione riguarda la raccolta dell’appellativo (titolo di cortesia come "Signore" o "Signora"), che non viene considerato un dato indispensabile per l'acquisto di un biglietto ferroviario. La Corte ha sottolineato che tale raccolta di dati, quando finalizzata alla personalizzazione della comunicazione commerciale, non è giustificata dalla necessità di acquisire informazioni per il servizio stesso, ma piuttosto per fini legati al marketing e alla personalizzazione dell'esperienza utente. In altre parole, la personalizzazione della comunicazione commerciale non può prevalere sulla necessità di garantire un trattamento dei dati limitato, proporzionato e conforme alle disposizioni del RGPD.

Questo principio si inserisce nell’ambito di un’interpretazione restrittiva della raccolta dei dati personali, ribadendo che le aziende devono limitare la raccolta di informazioni ai dati strettamente necessari per l’esecuzione del contratto o per il rispetto di obblighi legali. In questo caso, l'identità di genere del cliente non è essenziale né per l’acquisto del biglietto né per il servizio di trasporto, e pertanto la sua raccolta per scopi commerciali deve essere considerata una violazione dei principi di minimizzazione dei dati e di necessità, che sono al centro del RGPD.

Questa sentenza, quindi, ribadisce l'importanza di un approccio prudente e proporzionato nella gestione dei dati personali, invitando le aziende, anche nel settore dei trasporti, a riflettere sull’effettiva necessità di raccogliere determinati dati e a privilegiare soluzioni che tutelino la privacy dei clienti, limitando al massimo la raccolta e l’utilizzo dei loro dati personali.


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