Cassazione 2025- validità della convocazione dell’assemblea condominiale mediante email ordinaria, alla luce delle norme di legge e della giurisprudenza, in particolare la pronuncia della Cassazione.
In sintesi, la normativa vigente e la giurisprudenza precisano che la convocazione dell’assemblea condominiale può essere effettuata esclusivamente mediante modalità che garantiscano la certezza della ricezione e della consegna, quali:
- Raccomandata con avviso di ricevimento
- Posta elettronica certificata (PEC)
- Consegna a mano
L’email ordinaria, cioè quella inviata tramite un normale servizio di posta elettronica non certificata, non può essere considerata idonea a attestare l’avvenuta consegna dell’atto all’indirizzo del destinatario. Questo perché, diversamente dalla PEC, l’email ordinaria non fornisce una prova certa dell’effettivo ricevimento da parte del destinatario, né garantisce l’integrità del contenuto e la sua data certa.
Inoltre, la giurisprudenza, in particolare la Cassazione, ribadisce che né l’amministratore condominiale né i singoli condomini possono, mediante accordi tra loro o prassi condominiali, modificare le modalità di invio degli avvisi di convocazione previste dalla legge. La normativa (articolo 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile) stabilisce le modalità obbligatorie, e solo il regolamento condominiale può, in via contrattuale, prevedere forme alternative, purché conformi ai principi di certezza e prova.
Pertanto, una convocazione effettuata tramite email ordinaria è considerata invalida, a meno che non sia supportata da modalità di prova equivalenti e riconosciute dalla legge, come la PEC o la consegna a mano. La prassi diffusa nel condominio, anche se consolidata, non può sostituire le modalità di comunicazione previste dalla legge senza una previsione specifica nel regolamento condominiale.
In conclusione, la legge e la giurisprudenza sono molto chiare: per garantire la validità della convocazione dell’assemblea condominiale, è necessario utilizzare modalità che offrano prova certa del ricevimento, e l’email ordinaria non è tra queste.
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