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22 marzo 2025

Tar 2025- Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) ha emesso una sentenza favorevole a una famiglia in merito a una controversia con il Comune riguardante il servizio di asilo nido. La decisione del TAR stabilisce che l'Amministrazione Comunale dovrà risarcire la famiglia per un importo significativo, che si aggira attorno a migliaia di euro.

 

Tar 2025- Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) ha emesso una sentenza favorevole a una famiglia in merito a una controversia con il Comune riguardante il servizio di asilo nido. La decisione del TAR stabilisce che l'Amministrazione Comunale dovrà risarcire la famiglia per un importo significativo, che si aggira attorno a migliaia di euro.
La questione è emersa quando la famiglia ha contestato le modalità di accesso e le tariffe applicate per il servizio di asilo nido, ritenendole ingiuste e non in linea con le normative vigenti. Il TAR, dopo aver esaminato il caso, ha riconosciuto la fondatezza delle argomentazioni presentate dalla famiglia, sottolineando che il Comune ha violato alcuni diritti fondamentali legati all'accesso ai servizi educativi.
Questa sentenza rappresenta un importante precedente per altre famiglie che si trovano in situazioni simili, evidenziando l'importanza di garantire un accesso equo e giusto ai servizi per l'infanzia. Il Comune, ora obbligato a risarcire la famiglia, dovrà rivedere le proprie politiche e procedure in materia di asilo nido per evitare futuri contenziosi e garantire una gestione più trasparente e conforme alle disposizioni di legge.
La recente sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del 2025 rappresenta un’importante vittoria per la famiglia coinvolta nella controversia legata all’iscrizione del proprio bambino all’asilo nido. Questo caso, che ha suscitato un forte dibattito pubblico, mette in luce non solo le difficoltà burocratiche che molte famiglie si trovano ad affrontare, ma anche la necessità di un’amministrazione più attenta e aperta al dialogo.
Nel merito della questione, il TAR ha riconosciuto la fondatezza delle argomentazioni dei genitori, i quali avevano contestato la modifica del termine per la presentazione delle domande. È evidente che, sebbene il Comune avesse il diritto di stabilire scadenze, la mancanza di una adeguata pubblicità riguardo a tali cambiamenti ha creato un’ingiustizia nei confronti della famiglia. La rigidità burocratica da parte dell’amministrazione comunale, e in particolare del Sindaco e dell’Assessore di competenza, ha reso la situazione ancora più difficile da affrontare per la famiglia, la quale ha cercato in tutti i modi di far ascoltare le proprie ragioni. L’arroganza mostrata dai rappresentanti dell’Amministrazione, che hanno ignorato le richieste di chiarimento e di aiuto, ha sollevato legittime critiche da parte della comunità.
La sentenza del TAR, oltre a ordinare la riammissione del bambino all’asilo nido, impone al Comune di farsi carico delle spese legali, che potrebbero arrivare a una cifra considerevole di 10-15 mila euro. Questo rappresenta non solo un onere economico per l’amministrazione, ma anche un’occasione per riflettere su come gestire in futuro situazioni simili in modo più equo e umano. La decisione del TAR sottolinea l’importanza di un approccio più empatico e meno burocratico da parte delle istituzioni, che dovrebbero sempre considerare le esigenze e le preoccupazioni dei cittadini.
In conclusione, la vicenda evidenzia la necessità di un cambiamento culturale all'interno delle amministrazioni locali, che devono essere pronte ad ascoltare e a cooperare con le famiglie, invece di adottare una postura difensiva e rigida. Solo attraverso un dialogo aperto e costruttivo è possibile evitare situazioni conflittuali e garantire il diritto all’istruzione e ai servizi essenziali per tutti i bambini. La speranza è che questa sentenza possa fungere da monito per il futuro, spingendo i decisori a mettere al centro delle loro politiche il benessere dei cittadini.




Pubblicato il 18/03/2025
N. 00500/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01273/2024 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1273 del 2024, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS-, in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato ..... ....., con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. ..... in  ;
contro
Comune di ....., in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato   ....., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, -OMISSIS-, in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore -OMISSIS-; -OMISSIS- e -OMISSIS-, in qualità di esercenti la potestà genitoriale nei confronti della figlia -OMISSIS-; -OMISSIS- e -OMISSIS-, in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale nei confronti del figlio -OMISSIS-; -OMISSIS-e -OMISSIS-, in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale nei confronti del figlio -OMISSIS-; -OMISSIS-, -OMISSIS-, in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale nei confronti del figlio -OMISSIS-; non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della determinazione n. -OMISSIS-del -OMISSIS- – avente ad oggetto: approvazione graduatoria definitiva utenti ammessi e in lista di attesa asilo nido comunale a.e. 2024/2025, a firma del Responsabile del servizio, unitamente agli atti ed elenchi ivi allegati – la cui copia è stata pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi dell’art.32 L.69/2009 e s.m. dal -OMISSIS- e fino al -OMISSIS- (data in cui detta determina acquisisce esecutività) al n. 781 del Registro delle Pubblicazioni;
- di tutti gli altri atti di istruttoria, atti di avviso, atti di pubblicazione e di pubblicità di altri atti, presupposti, prodromici, preparativi, provvisori, consequenziali, esecutivi, di attuazione e/o comunque connessi alla suddetta determinazione n. -OMISSIS-del -OMISSIS- ed esecutiva dalla data di fine pubblicazione nell’albo online del -OMISSIS-, di riscontro alle istanze ed osservazioni dei ricorrenti, nessuno escluso, anche di contenuto non conosciuto;
- della determinazione n.° -OMISSIS-del-OMISSIS-– avente ad oggetto: approvazione graduatoria provvisoria utenti ammessi e in lista di attesa asilo nido comunale a.e. 2024/2025, unitamente agli atti ed elenchi ivi allegati;
nonchè, conseguentemente, del documento/pagina web del -OMISSIS-, con intestazione: asilo nido - apertura iscrizioni a.e. 2024/2025;


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di .....;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 marzo 2025 il dott. Nicola Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO
I ricorrenti hanno impugnato le graduatorie provvisoria e definitiva stilate dal Comune di ..... dalle quali risultava la non ammissione del loro figlio all’asilo nido comunale. Gli stessi hanno impugnato, oltre agli atti presupposti, connessi e conseguenti, l’atto di cui alla pagina web del 25 marzo 2024 del portale dell’Ente, con intestazione: ASILO NIDO - Apertura iscrizioni a.e. 2024/2025.
I ricorrenti hanno dedotto che la graduatoria sarebbe illegittima per eccesso di potere, difetto di motivazione, contraddittorietà della motivazione e invalidità derivata per violazione di norme in atti presupposti. In particolare, la non ammissione era stata giustificata dal Comune con la tardività della domanda di ammissione/conferma del loro figlio all’asilo nido comunale, in quanto presentata il -OMISSIS-, laddove il Comune aveva fissato il termine al 30 aprile. Tuttavia, secondo i ricorrenti, il termine del 30 aprile sarebbe stato posto illegittimamente, sia perché la relativa decisione non era stata assunta con un atto amministrativo, sia perché essa non era stata comunicata o pubblicizzata con le dovute forme, sia ancora perché tale decisione sarebbe in contrasto con la previsione generale di cui al regolamento comunale dell’asilo nido, approvato con deliberazione consiliare del 31 luglio 2016, n. 30, ai termini del quale le domande di ammissione si presentano nel tempo compreso tra il 15 maggio e il 30 giugno. Inoltre, il Comune avrebbe potuto far uso della facoltà regolamentare – di cui all’art. 10, comma terzo, del medesimo regolamento per la gestione del servizio di asilo nido, di accogliere domande anche presentate fuori termine, considerando il fatto che il figlio dei ricorrenti possedeva tutti i requisiti preferenziali, mentre alcuni dei collocati in graduatoria utile erano meno titolati.
Si è costituito il Comune di ..... per resistere al ricorso ed osservando con successive memorie che: a) la data entro la quale presentare le iscrizioni all’asilo nido era stata fissata al 30 aprile per consentire la formazione di graduatorie almeno provvisorie in tempo utile perché i vincitori potessero fare richiesta di partecipazione al programma regionale nidi gratis, percependo il contributo economico previsto nel relativo bando; b) la pubblicazione sul sito web aveva raggiunto il suo scopo, in quanto la scadenza del 30 aprile 2024 era nota ai ricorrenti, i quali infatti avevano presentato domanda tardiva, espressamente scusandosi per il ritardo e imputandolo a un problema tecnico; c) alla madre del bambino era stato peraltro ricordato mediante un messaggio whatsapp che occorreva presentare la domanda di iscrizione, messaggio che la ricorrente aveva ricevuto e letto in data -OMISSIS-; d) il potere di considerare anche le domande giunte fuori termine di cui all’art. 10, comma terzo, del regolamento comunale, afferisce all’eventuale scorrimento della graduatoria in caso di rinunce ma non può consentire lo scavalcamento della graduatoria.
Dopo aver disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti collocati utilmente in graduatoria, con ordinanza emessa all’esito della camera di consiglio del 7 novembre 2024, il Collegio ha accolto l’istanza cautelare “non apparendo che sia stata adeguatamente formalizzata e pubblicizzata da parte del Comune l’anticipazione dei termini d’iscrizione rispetto quelli indicati nel regolamento comunale”, ammettendo con riserva il minore alla frequenza dell’asilo nido comunale per l’anno 2024/2025.
In vista dell’udienza di discussione le parti hanno depositato memorie conclusive e di replica, la difesa del Comune eccependo anche la sopravvenuta improcedibilità del ricorso, a causa della mancata impugnazione, con motivi aggiunti, degli atti di aggiornamento della graduatoria adottati dal Comune in corso di causa in seguito alle rinunce di alcuni iscritti.
All’udienza del 13 marzo 2025, all’esito della discussione, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è fondato per le ragioni già accennate in sede cautelare.
Invero, come correttamente lamentato dalla parte ricorrente, assume rilievo decisivo nella fattispecie il fatto che la decisione del Comune di ..... di anticipare, rispetto alle previsioni regolamentari, il termine dell’iscrizione all’asilo al 30 aprile 2024, non sia stata innanzitutto formalizzata con un provvedimento amministrativo che sancisse il nuovo intendimento del Comune. Né tale volontà è stata adeguatamente comunicata agli interessati o altrimenti pubblicizzata; non potendo a tal fine valere la notizia comparsa sul sito istituzionale del Comune circa l’apertura delle iscrizioni, in quanto essa non è stata pubblicata sull’Albo pretorio on line, né nella parte relativa alla “Amministrazione trasparente”, bensì su una pagina qualsiasi del sito (relativa agli eventi e alle manifestazioni), senza i requisiti di forma e di sostanza per essere qualificata come “avviso”.
Ne consegue che, a causa di questo evidente vizio originario, la successiva azione amministrativa - oltre a non essere stata resa prevedibile da parte dei destinatari odierni ricorrenti, i quali hanno avuto informale conoscenza della detta anticipazione solo quando il termine era già scaduto - è comunque illegittima in quanto basata su di una presunta decisione di anticipare il termine per l’iscrizione che non è mai stata formalmente espressa dal Comune attraverso un atto che avesse i requisiti strutturali del provvedimento amministrativo.
Pertanto deve ritenersi che la domanda di rinnovo dell’iscrizione dei ricorrenti per il loro figlio sia stata presentata nei termini corretti, ossia entro l’unico termine valido, conosciuto e conoscibile del 30 giugno, previsto dall’art. 9 del regolamento comunale per la gestione del servizio di asilo nido.
Il ricorso deve dunque essere accolto per tale assorbente e decisivo motivo.
2. Le eccezioni difensive del Comune rimangono dunque assorbite ma sono comunque infondate per le seguenti ragioni.
2.1. Innanzitutto, non risulta provato che la detta pubblicazione sul sito web avesse raggiunto il suo scopo conoscitivo, apparendo credibile che i ricorrenti avessero saputo solo il 2 maggio che il termine di rinnovo dell’iscrizione era stato anticipato al 30 aprile, e ciò a seguito della telefonata della responsabile dell’asilo nido la quale aveva chiesto spiegazioni sul mancato rinnovo dell’iscrizione per il figlio per l’anno educativo 2024/2025. Dunque, nel momento in cui i genitori hanno inviato la PEC alla scuola, ossia il 3 maggio, essi effettivamente avevano la consapevolezza che secondo il Comune il termine era il 30 aprile, ma questa consapevolezza l’avevano acquisita solo il 2 maggio, non prima.
2.2. Né la prova dell’avvenuta conoscenza dell’anticipazione in questione potrebbe desumersi dal messaggio pervenuto sulla chat whatsapp dei genitori, non essendo questo uno strumento deputato alle comunicazioni ufficiali fra scuola e genitori, ed in ogni caso, non essendovi alcuna indicazione, nel testo del messaggio, sulla nuova ed anticipata scadenza delle iscrizioni ma ivi ricordandosi solo che “anche nell’anno educativo 2024/2025 è necessario compilare il modulo per la conferma iscrizione presente sul sito del comune…”. Peraltro in quest’ultimo modulo veniva prevista la scadenza dei termini per il rinnovo dell’iscrizione al 30 giugno 2024. Ed anche nel sito della società cooperativa che ha in gestione il Nido in questione veniva indicato il 30 giugno come termine per le iscrizioni. Dunque, del tutto legittimamente, i ricorrenti hanno riposto affidamento sulla scadenza del termine al 30 giugno 2024.
2.3. Per quanto attiene alle considerazioni della difesa del Comune inerenti i programmi regionali di aiuto e sussidio alle famiglie, ossia i bandi “nidi gratis”, non si comprende appieno la relazione di tale circostanza con l’oggetto del presente giudizio; in ogni caso, se vi era un’esigenza di armonizzare i termini per l’iscrizione all’asilo con la normativa regionale sui “nidi gratis”, il Comune avrebbe dovuto provvedervi con atti amministrativi espliciti ed adeguatamente pubblicizzati, con i quali in caso si anticipava espressamente al 30 aprile 2024 il termine per l’iscrizione.
3. Infine ritiene il Collegio che, al contrario di quanto eccepito dalla difesa comunale, la parte ricorrente non avesse l’onere di impugnare con motivi aggiunti i successivi atti di aggiornamento della graduatoria intervenuti in corso di causa (a seguito delle rinunce di alcuni alunni), trattandosi di atti meramente consequenziali all’atto originario di approvazione della graduatoria, con la conseguenza che l’annullamento di quest’ultima avrà effetti caducanti automatici anche sugli atti di aggiornamento successivi.
4. In conclusione il ricorso deve essere accolto con l’annullamento in parte qua degli atti impugnati e con la definitiva ammissione del figlio dei ricorrenti alla frequenza dell’asilo nido comunale per l’anno educativo 2024/2025.
5. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, devono essere poste a carico del Comune di ..... rimasto soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi indicati in motivazione e, per l’effetto, annulla in parte qua gli atti impugnati e conseguentemente ammette il minore -OMISSIS- -OMISSIS- alla frequenza dell’asilo nido comunale per l’anno educativo 2024/2025.
Condanna il Comune di ..... a rimborsare le spese di lite alla parte ricorrente che si liquidano in complessivi € 3.000,00 oltre oneri accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità dei minori, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Giani, Presidente
Giovanni Ricchiuto, Consigliere
Nicola Fenicia, Consigliere, Estensore
         
         
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
Nicola Fenicia        Riccardo Giani
         
         
         
         
         
IL SEGRETARIO



In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

 

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