Tar 2025- Il caso in esame riguarda l'esclusione di un candidato carabiniere dal concorso pubblico a causa della presenza di un tatuaggio visibile con l'uniforme, in conformità alle norme stabilite dal bando di concorso. La Commissione per gli accertamenti psico-fisici ha motivato la propria decisione richiamando l'articolo 11, comma 6, lettera c) del bando, che stabilisce la non idoneità del candidato in caso di tatuaggi visibili o che possano essere considerati deturpanti o contrari al decoro.
È importante notare che la normativa in questione tiene conto non solo della visibilità del tatuaggio, ma anche della sua natura, dimensione e contenuto, in quanto può essere considerato indice di personalità abnorme o in contrasto con l'immagine delle istituzioni. Il Consiglio di Stato ha chiarito che ci sono due fattispecie rilevanti per la dichiarazione di non idoneità: quella relativa ai tatuaggi visibili con l'uniforme e quella riguardante tatuaggi su parti del corpo non coperte dall'uniforme.
Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) ha accolto l'istanza cautelare del ricorrente, permettendo temporaneamente la sua ammissione alle prove concorsuali. Questa decisione evidenzia un aspetto cruciale del diritto amministrativo: la possibilità di una revisione giudiziaria delle decisioni delle commissioni di concorso, specialmente quando si tratta di questioni che possono avere un impatto significativo sulle opportunità di carriera di un individuo.
La pronuncia del TAR potrebbe anche suggerire che ci siano elementi di discussione riguardo alla proporzionalità e all'equità della norma applicata, considerando l'evoluzione della percezione sociale riguardo ai tatuaggi e alla loro accettabilità nel contesto di professioni pubbliche. Il Tribunale, accogliendo l'istanza, potrebbe aver voluto garantire che il processo di selezione non fosse influenzato da criteri che possano apparire obsoleti o eccessivamente restrittivi.
In conclusione, la questione solleva importanti interrogativi sulla compatibilità delle norme vigenti con le attuali sensibilità sociali e professionali, nonché sulla necessità di una valutazione più sfumata delle caratteristiche personali dei candidati in relazione alla loro idoneità a ricoprire ruoli pubblici, in questo caso, quelli legati all'Arma dei Carabinieri. La decisione del TAR rappresenta quindi un passo verso una maggiore apertura e comprensione delle diversità individuali, pur mantenendo un'attenzione necessaria all'immagine e al decoro delle istituzioni.
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