L’interpretazione della Cassazione nel 2025 evidenzia un'importante distinzione tra le sanzioni amministrative e le conseguenze penali nell’ambito delle attività professionali svolte da soggetti pubblici impiegati (appartenenti ai ruoli della polizia di Stato). In particolare, si sottolinea che l’esistenza di sanzioni disciplinari espresse per i pubblici impiegati che svolgono attività professionali incompatibili con la loro funzione non può considerarsi sufficiente a eliminare la natura illecita penale di tale esercizio professionale.
**Analisi articolata del principio:**
1. **Distinzione tra sanzioni disciplinari e penali:**
Le sanzioni disciplinari sono strumenti di natura amministrativa, miranti a garantire il corretto funzionamento della pubblica amministrazione e la disciplina interna dei dipendenti pubblici. Tuttavia, la loro presenza non può estinguere o annullare la potenziale illiceità penale di un comportamento che viola norme penali, come nel caso dell’esercizio abusivo di una professione.
2. **Illiceità penale dell’esercizio professionale:**
L’esercizio di una professione senza le necessarie abilitazioni statali, o con un titolo di studio invalido o invalidato, costituisce un illecito penale. La norma di riferimento è l’art. 348 del codice penale, che punisce l’esercizio abusivo di una professione, e si applica indipendentemente dall’esistenza di sanzioni disciplinari.
3. **Incompatibilità tra funzione pubblica e attività professionale:**
La Cassazione afferma che, anche se il pubblico impiegato può essere soggetto a sanzioni disciplinari per lo svolgimento di attività professionali incompatibili con la sua funzione, questa non esclude la natura penale dell’attività abusiva. In altre parole, la disciplina amministrativa non può essere utilizzata come scudo per giustificare o legittimare un esercizio professionale illecito sotto il profilo penale.
4. **In Caso di attività professionale senza abilitazione o con titolo invalido:**
La Corte evidenzia che l’attività abusiva si configura sia quando non è assistita da abilitazione statale valida, sia quando il titolo posseduto è invalido o divenuto invalido successivamente. Ciò si rifà alla necessità di rispettare le condizioni di legge per l’esercizio di determinate professioni, come avvocatura, geometra, ingegneria, ecc.
5. **Giurisprudenza di riferimento:**
La decisione citata (Sez. 6, n. 1435 del 30/01/1989, De De Paola) chiarisce che l’iscrizione all’albo professionale di un soggetto che riveste anche funzioni pubbliche non autorizza l’esercizio di attività professionali non autorizzate, riconoscendo che la presenza di un ruolo pubblico non può legittimare l’attività professionale abusiva, né annullare la natura penale di tale condotta.
**Conclusioni:**
In sintesi, la Cassazione del 2025 ribadisce che le sanzioni disciplinari, pur essendo strumenti importanti per la disciplina interna, non possono sostituire o annullare la rilevanza penale di un esercizio professionale illecito. La tutela della legalità professionale impone che l’abusivo esercizio di una professione costituisca sempre illecito penale, indipendentemente da eventuali sanzioni amministrative o dalla posizione pubblica del soggetto. La normativa e la giurisprudenza, quindi, rafforzano l’importanza del rispetto delle condizioni di abilitazione per l’esercizio di professioni regolamentate, al fine di garantire la tutela dei cittadini e la correttezza delle pratiche professionali.
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