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01 agosto 2025

La sentenza Cassazione n. 26486 del 2025 si occupa di un tema di grande rilevanza nel diritto penale patrimoniale: la qualificazione dell’ascensore come privata dimora ai fini della configurabilità del reato di furto. La Corte di Cassazione, con questa pronuncia, ha chiarito che l’ascensore di un condominio non può essere considerato una privata dimora, e di conseguenza, il furto di un oggetto ivi rinvenuto e asportato non configura il reato di furto aggravato come previsto dall’art. 624-bis c.p.

 


La sentenza Cassazione n. 26486 del 2025 si occupa di un tema di grande rilevanza nel diritto penale patrimoniale: la qualificazione dell’ascensore come privata dimora ai fini della configurabilità del reato di furto. La Corte di Cassazione, con questa pronuncia, ha chiarito che l’ascensore di un condominio non può essere considerato una privata dimora, e di conseguenza, il furto di un oggetto ivi rinvenuto e asportato non configura il reato di furto aggravato come previsto dall’art. 624-bis c.p.

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**Contesto normativo e fattuale**

Il reato di furto è disciplinato dall’art. 624 c.p., con la sua formulazione base e le eventuali aggravanti. La nozione di “privata dimora” riveste un ruolo fondamentale per la qualificazione del reato come furto aggravato, in quanto il furto commesso in una privata dimora è soggetto a particolare tutela, con pene più severe.

Nel caso di specie, l’imputato era stato condannato per aver asportato un oggetto rinvenuto all’interno di un ascensore condominiale, sostenendo che si trattasse di privata dimora, oppure che l’ambiente fosse idoneo a configurare tale qualifica. La Corte di Cassazione, invece, ha precisato che l’ascensore di un condominio non può essere considerato una privata dimora, né un luogo abitualmente usato come abitazione o dimora di persone.

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**Principali punti della sentenza**

1. **Definizione di privata dimora**: La Corte ha richiamato la consolidata giurisprudenza secondo cui la privata dimora è un luogo abitualmente usato come abitazione, che garantisce la sfera privata e la tranquillità delle persone. La nozione implica un uso stabile, continuativo e abituale, non occasionale.

2. **Caratteristiche dell’ascensore**: L’ascensore condominiale è un locale di uso comune, destinato al servizio di tutti i condomini e non ad uso esclusivo o abituale di alcuno. Non costituisce, né può essere qualificato come privata dimora o luogo abitualmente frequentato come tale.

3. **Impossibilità di qualificare l’ascensore come privata dimora**: La Corte ha escluso che l’ascensore possa essere considerato un luogo di privata dimora, anche temporanea, in quanto si tratta di uno spazio di passaggio, di servizio, e non di un luogo di abitazione. La presenza di oggetti o persone all’interno dell’ascensore non cambia questa qualificazione.

4. **Implicazioni sul reato di furto**: La qualificazione dell’ascensore come non luogo di privata dimora comporta che il furto di un oggetto rinvenuto in tale ambiente non può essere qualificato come furto aggravato ai sensi dell’art. 624-bis c.p. (che tutela appunto le dimore private e i luoghi di abituale dimora).

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**Impatti e interpretazioni**

- La sentenza rafforza il principio secondo cui la tutela penale più severa per il furto riguarda esclusivamente i luoghi di privata dimora, e non altri spazi di uso comune o di passaggio.

- La decisione chiarisce anche che la mera presenza di oggetti o persone in un ambiente non ne cambia la qualificazione giuridica, a meno che non si dimostri un uso abituale e stabile di quel luogo come dimora.

- La pronuncia si inserisce in un orientamento giurisprudenziale consolidato, che limita l’estensione della tutela penale alle vere e proprie dimore e non a spazi di transito o di uso collettivo.

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**Conclusioni**

La sentenza Cassazione n. 26486 del 2025 ribadisce che l’ascensore condominiale, in quanto spazio di uso comune e di transito, non può essere qualificato come privata dimora. Di conseguenza, il furto di oggetti rinvenuti in tale ambiente non configura il reato di furto aggravato ai sensi dell’art. 624-bis c.p., che tutela esclusivamente le dimore private o luoghi di abituale dimora.

Questa decisione rappresenta un importante chiarimento per il diritto penale patrimoniale, affinché le qualificazioni giuridiche siano correttamente applicate, evitando una estensione impropria delle tutele penali a spazi che non sono destinati ad uso abitativo stabile e privato.

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**Note finali**

- La sentenza si inserisce in un percorso di definizione dei confini tra spazi privati e pubblici o di uso comune, fondamentale per la corretta applicazione delle norme penali contro i reati contro il patrimonio.

- La qualificazione giuridica di un luogo ha effetti diretti sulla configurabilità e sulla qualificazione del reato, con conseguenze sulla pena applicabile e sui presupposti di aggravante.


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