Tar 2025- Il caso riguarda una particolare procedura di reclutamento per allievi carabinieri, con attenzione alle implicazioni legali e ai principi costituzionali coinvolti.
**Contesto e fatti principali:**
- La ricorrente partecipava a un concorso pubblico per l’assunzione di 2.938 allievi carabinieri in ferma quadriennale, indetto con un bando pubblicato sulla GURI il 20 luglio 2021.
- La partecipazione era riservata a determinate categorie, e la ricorrente aveva superato tutte le prove concorsuali.
- Tuttavia, prima della pubblicazione della graduatoria definitiva, la ricorrente veniva esclusa con un provvedimento del 14 giugno 2022, emesso dal Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell’Arma.
- La motivazione dell’esclusione era la mancanza di un requisito di partecipazione, specificamente legato allo stato penale della candidata: all’epoca, era imputata in un procedimento penale per reati di lesione personale e violenza privata, con richiesta di decreto penale di condanna da parte della Procura di .....
- L’amministrazione ha ritenuto che, ai sensi dell’art. 635, comma 1, lettere g-bis) ed i) del d.lgs. 66/2010 (Codice dell’Ordinamento Militare), e dell’art. 2, comma 3, del bando di concorso, la presenza di un procedimento penale pendente costituisse causa di esclusione automatica dal concorso.
- In particolare, si sostiene che il legislatore abbia previsto che essere rinviati a giudizio costituisca causa di inammissibilità, anche senza condanna definitiva, e che questa disposizione sia vincolante (potere vincolato).
**Contenzioso e argomentazioni della ricorrente:**
- La ricorrente impugna il provvedimento di esclusione e la graduatoria, lamentando che, nonostante abbia superato tutte le prove, non sia stata inserita tra i vincitori.
- Sostiene che l’applicazione del requisito di esclusione, basato sulla mera pendenza di un procedimento penale e sull’imputazione, contrasti con il principio costituzionale di presunzione di innocenza (art. 27, comma 2, Cost.).
- La ricorrente evidenzia che tale principio implica che l’automatica esclusione di un candidato sulla sola base di un procedimento penale pendente, senza condanna definitiva, viola i diritti fondamentali e principi di ragionevolezza e proporzionalità.
**Analisi e commento:**
1. **Legislazione applicata e potere amministrativo:**
L’amministrazione ha agito sulla base di disposizioni di legge che prevedono l’esclusione automatica di soggetti imputati o rinviati a giudizio per determinati reati. Tale criterio, inserito nel bando e nel codice dell’ordinamento militare, mira presumibilmente a garantire la moralità e l’idoneità morale dei futuri appartenenti alle forze armate.
2. **Principio di presunzione di innocenza:**
La questione centrale riguarda la compatibilità di tali norme con l’art. 27, comma 2, della Costituzione, che stabilisce la presunzione di innocenza fino a condanna definitiva. La ricorrente sostiene che l’esclusione automatica sulla base di un’ipotesi di imputazione, senza condanna definitiva, costituisca una violazione di tale principio e si possa configurare come una misura sproporzionata o automatica.
3. **Potere discrezionale o vincolato:**
L’amministrazione ha ritenuto di agire in modo vincolato, applicando rigidamente le disposizioni di legge senza margine di discrezionalità. Tuttavia, la giurisprudenza spesso invita a bilanciare la tutela della moralità con i principi costituzionali, specialmente quando si tratta di procedure di selezione pubblica.
4. **Questioni di diritto:**
- Se le norme che prevedono l’esclusione sulla base di imputazioni penali pendenti siano compatibili con la presunzione di innocenza e i principi di ragionevolezza.
- Se il criterio di esclusione automatica, senza condanna definitiva, sia proporzionato e giustificato nel contesto di una selezione per funzioni pubbliche che richiedono elevati standard morali e di affidabilità.
**Conclusioni:**
Il caso mette in evidenza un conflitto tra:
- Da un lato, le norme che mirano a garantire la moralità e l’idoneità dei militari, prediligendo criteri di esclusione precauzionali.
- Dall’altro, i principi costituzionali di presunzione di innocenza e di tutela dei diritti fondamentali, che richiedono di evitare esclusioni automatiche senza una condanna definitiva.
Il giudice dovrebbe valutare:
- Se le norme di legge siano interpretate nel rispetto della Costituzione.
- Se l’applicazione di criteri automatici di esclusione, in assenza di condanna definitiva, rispetti i principi di ragionevolezza e proporzionalità.
- Se vi siano margini di discrezionalità amministrativa o se tali norme devono essere interpretate in modo più flessibile, considerando il principio di presunzione di innocenza.
In conclusione, il caso rappresenta un delicato bilanciamento tra esigenze di ordine pubblico, moralità e diritti fondamentali, e si inserisce in un più ampio dibattito giuridico sulla compatibilità tra norme di legge e principi costituzionali.
Pubblicato il 23/06/2025
N. 12307/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11292/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11292 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio Carta e Giovanni Carta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della determinazione n. -OMISSIS- CC di protocollo del 14 giugno 2022, con la quale il Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri ha escluso la signora -OMISSIS-dal concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 2938 allievi carabinieri in ferma quadriennale (GURI, 4a s.s., n. 57 del 20 luglio 2021), per mancanza dei requisiti previsti dall’art. 2, comma 3, lettere g) ed e) del bando e dall''art. 635, comma 1, lett. g-bis) ed i), del d.lgs. n. 66/2010;
- dell’art. 2, comma 1, lett. g), del bando del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 2938 allievi carabinieri in ferma quadriennale (GURI, 4a s.s., n. 57 del 20 luglio 2021), che prevede, quale requisito di partecipazione per i candidati, quello di non essere «in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi»;
- dell’art. 3 della determinazione n. 57/10-2-2021 CC di protocollo del 27 luglio 2021 emessa dal Comandante generale dell''Arma dei Carabinieri, con cui è stata approvata la graduatoria finale di merito del concorso anzidetto, per la riserva di posti prevista all’art. 1, comma 1, lett. b) del bando di concorso, e dell’elenco dei vincitori del concorso annesso a tale provvedimento, nella parte in cui tiene conto, convalida gli effetti ed approva il provvedimento di esclusione della signora -OMISSIS-, omettendone la menzione tra gli idonei;
- di tutti gli altri atti presupposti, conseguenti o connessi ai provvedimenti suindicati,
e per la rimessione della questione di legittimità costituzionale
dell’art. 635, comma 1, lett. g-bis), del d.lgs. n. 66 del 15 marzo 2010, in riferimento agli artt. 3 e 27, comma 2, della Costituzione, nella parte in cui impone, tra i «requisiti generali per il reclutamento» quello di non essere «in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi».
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2025 il dott. Claudio Vallorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente in epigrafe partecipava al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2938 allievi carabinieri in ferma quadriennale (indetto con bando pubblicato nella GURI, 4^ serie speciale, n. 57 del 20 luglio 2021), concorrendo per i posti riservati ai sensi dell’art. 1, lett. b), del bando (che a sua volta richiamava gli artt. 703, 706 e 707 del c.o.m.).
La ricorrente superava tutte le prove concorsuali.
Tuttavia, prima della pubblicazione della graduatoria di sua pertinenza (approvata con decreto del 27.7.2022), la candidata veniva esclusa dal concorso con determina del Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell’Arma prot. n. -OMISSIS- CC del 14.6.2022, per mancanza del requisito di cui all’art. 635, comma 1, lett. g-bis) ed i), del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’Ordinamento Militare) e all’art. 2, comma 3, lett. g) ed e) del bando di concorso.
La ragione dell’esclusione veniva esplicitata nella carenza, in capo alla ricorrente, del requisito di partecipazione al concorso per essere la stessa all’epoca imputata dinnanzi al Tribunale ordinario di ...., nell'ambito del procedimento penale n. -OMISSIS- RGNR, per i reati di “lesione personale” (art. 582 CP) e “violenza privata” (art. 610 C.P.) (doc. 3 ric.), in conseguenza della richiesta di emissione di decreto penale di condanna della Procura della Repubblica di .... del 16 marzo del 2022.
L’Amministrazione, nell’escludere la ricorrente, ha ritenuto di agire nell’esercizio di un potere vincolato, posto che, per volere del legislatore [art. 635, lett. g-bis) e lett. i) c.o.m.] l’essere rinviati a giudizio costituisce ex se una causa ostativa all’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze Armate. Inoltre la previsione di legge trovava conferma nella clausola di cui all’art. 2, comma 3, del bando, laddove contemplava, quale causa di non ammissione e di esclusione dalla procedura concorsuale, la fattispecie dell’imputazione in atto per delitti non colposi.
2. Avverso il suddetto provvedimento e la graduatoria concorsuale sopravvenuta, nella parte in cui non è stato inserito il nominativo della ricorrente (nonostante il superamento di tutte le prove del concorso), l’interessata ha proposto il presente gravame (depositato in data 4.10.2022) nel quale deduce la violazione di legge e l’eccesso di potere sotto vari profili, sostenendo in particolare che l’applicazione del predetto requisito, la cui mancanza ha comportato l’adozione del provvedimento espulsivo sopra menzionato, si pone in contrasto con il principio di cui all’art. 27, comma 2, Cost. (presunzione di non colpevolezza), nella misura in cui determina l’automatica esclusione dal concorso e dalla successiva immissione nel ruolo dei carabinieri (in ferma quadriennale), in ragione della mera pendenza di un procedimento penale, presupponendo la non idoneità morale dell’aspirante a ricoprire quel determinato ruolo, pur in assenza di una condanna (anche non definitiva).
In punto di fatto la ricorrente ha evidenziato come soltanto con il provvedimento di esclusione qui impugnato la stessa ha avuto per la prima volta cognizione della pendenza penale a suo carico e, pertanto, si è immediatamente attivata per proporre opposizione nel termine di legge al decreto penale di condanna nel frattempo emesso.
La ricorrente allega di avere poi, in effetti, proposto opposizione al decreto di condanna dinnanzi al Tribunale di .... e chiesto il giudizio immediato (ai sensi dell’art. 456 e dell’art. 464 c.p.p.), per provare la propria innocenza.
3. Il giorno 12.10.2022 si è costituito in giudizio per resistere al ricorso il Ministero della Difesa, che ha successivamente depositato relazione sui fatti di causa corredata dalla documentazione afferente alla vicenda per cui è causa, prodotta dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.
4. Con ordinanza n. -OMISSIS-del 24.10.2022 questo Collegio ha respinto la domanda cautelare.
Il Consiglio di Stato, in sede di appello cautelare, con ordinanza n.-OMISSIS- ha annullato il provvedimento di prime cure di questa Sezione e accolto l’istanza cautelare della ricorrente avendo ritenuto che “il divieto previsto dall’art. 635, comma 1, lett. g-bis) ed i), del d.lgs. 66/2010, deve essere letto in senso costituzionalmente orientato attendendo l’esito della fase processuale prima di inibire all’aspirante carabiniere la possibilità di essere arruolata dopo il superamento delle prove concorsuali, tenuto conto oltretutto del fatto che l’udienza dibattimentale è fissata al 7 marzo 2023”.
5. In data 10.12.2024 parte ricorrente ha versato in atti la sentenza del Tribunale di ...., II Sezione Penale, n. -OMISSIS- dell’8 luglio 2024, depositata il 30 settembre 2024 e divenuta irrevocabile il 7 dicembre 2024, che ha assolto la sig.ra -OMISSIS- dai reati a lei ascritti di «violenza privata», «per non aver commesso il fatto» e di «lesioni», «perché il fatto non sussiste», tutto ciò all’esito del giudizio penale nel quale era stata imputata e in relazione al quale era stata esclusa dalla procedura concorsuale per l’arruolamento quale Carabiniere.
In corso di causa la Sezione ha disposto (e parte ricorrente ha eseguito) la notifica per pubblici proclami nei confronti di tutti i concorrenti presenti in graduatoria, ai sensi del combinato disposto dell’art. 41, comma 4, c.p.a., e dell’art. 49, comma 3, c.p.a, mediante pubblicazione sul sito web della Amministrazione resistente.
6. Alla pubblica udienza del 9 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il gravame si manifesta nel suo complesso fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate. Il bando in effetti ammetteva al concorso coloro che:
e) abbiano tenuto condotta incensurabile; ….f) non siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi.
Sul punto la lex specialis appare conforme a quanto prevede l’art. 635, comma 1, C.O.M., rubricato “Requisiti generali per il reclutamento” che prevede corrispondenti requisiti, rispettivamente, alla lettera i) e alla lett. g).
8. Nel caso all’odierno esame, alla possibilità di partecipare al concorso, ostava l’assenza del requisito del non essere “…in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi”, atteso che la ricorrente era stata destinataria di una richiesta di decreto penale di condanna, datata 16.3.2022, per i reati sopra menzionati, da parte della Procura della Repubblica di .... e, ai sensi dell’art. 60 c.p.p., la “richiesta di decreto penale di condanna” con la quale il P.M attribuisce il reato è uno degli atti che determina l’assunzione della qualità di “imputato”.
A tal proposito, osserva il Collegio che l’Amministrazione, nell’escludere la ricorrente dalla procedura di selezione ha agito nell’esercizio di un potere vincolato per effetto del suddetto art. 635 c.o.m. e dell’art. 2 della lex specialis, posto che l’essere imputati costituiva ex se una causa ostativa all’ammissione al concorso, indipendentemente dall’esito del procedimento penale.
In presenza di una norma chiara ed inequivoca, infatti, si applica il principio “in claris non fit interpretatio”, sicché, avendo l’interessato assunto lo status di imputato per un delitto non colposo, l’Amministrazione doverosamente ha adottato il provvedimento di esclusione dal concorso (cfr., in tal senso, Cons. Stato, Sez. IV, n. 652/2019; nonché ex multis TAR Lazio I-bis 9 gennaio 2023, n. 290).
9. Tuttavia, come da documentazione ritualmente versata in atti, l’odierna esponente è stata successivamente assolta dai reati a lei ascritti con formula piena e, precisamente: per uno dei due capi, “perché il fatto non sussiste” e, per l’altro, “per non avere commesso il fatto”.
La sentenza assolutoria (depositata in copia il 10.12.2024) risulta munita della formula di irrevocabilità.
Tale non trascurabile dato fattuale e giuridico, sopraggiunto in pendenza del presente giudizio, induce alle considerazioni che di seguito si espongono (conformi ad un indirizzo ormai consolidato della Sezione, cfr. TAR Lazio, I-bis, 290/2023 sopracitata nonché 30 agosto 2022, nn. 11315, 11317, 11323, 11328; cfr. altresì Consiglio di Stato, sez. II, 24 ottobre 2022, n. 9055; id. 8 aprile 2022, n. 2606).
10. Essendo stata assolta con formula piena, la ricorrente ha potuto dimostrare di non aver consumato alcun delitto non colposo e, quindi, di essere - dal momento della scadenza del termine di presentazione della domanda e fino al momento del provvedimento - pienamente degna di servire la Patria, in quanto nel pieno possesso dei requisiti morali e di professionalità necessari a tal fine.
In altre parole, la conclusione del procedimento penale con esito pienamente favorevole all’imputata ha fatto venir meno, con effetto retroattivo, ogni formale motivo ostativo alla partecipazione al concorso e, in prospettiva, all’assunzione dell’impiego nell’Arma.
10.1 Invero, il requisito in esame ha una funzione di protezione dell’interesse pubblico ad una corretta selezione del personale delle Forze armate, che tuttavia si esaurisce, come accaduto nel caso di specie, a seguito della definitiva assoluzione del candidato imputato con formula piena, “poiché tale esito processuale non può lasciar adito ad alcun dubbio sulla sua idoneità morale a ricoprire il ruolo militare divisato” (Cons. Stato, Sez. II, 8 aprile 2022, n. 2606).
Il Consiglio di Stato, nell’arresto citato, ha osservato altresì che “[…] va evidenziato che la funzione del requisito de quo, in una lettura costituzionalmente orientata e coerente con gli articoli 3, 27 e 97 della Costituzione, è proteggere il reclutamento da seri ed effettivi rischi, sicché detto requisito deve considerarsi efficace entro i limiti della propria ratio di protezione dell’interesse pubblico ad una corretta selezione del personale e non oltre, giacché, in ogni caso, l’inizio d’un procedimento penale di per sé non consente all’amministrazione di emettere un giudizio definitivo circa la moralità e/o la professionalità del candidato al reclutamento.
Orbene, se il suddetto requisito è una modalità di protezione dal predetto rischio, allora esso esaurisce il proprio scopo quando il rischio non possa più avverarsi in concreto, come accaduto nel caso di specie a seguito della definitiva assoluzione del candidato imputato per insussistenza del fat[t]o di reato, poiché tale esito processuale non può lasciar adito ad alcun dubbio sulla sua idoneità morale a ricoprire il ruolo militare divisato.” (Cons. Stato, ult. cit.)
Pertanto, seguendo l’esegesi fornita dal citato precedente, il requisito escludente deve ritenersi sottoposto alla condizione risolutiva, nel caso di specie inveratasi, dell’(eventuale) intervenuta definitiva assoluzione del militare imputato, alla stregua delle consuete regole sull’efficacia retroattiva dell’avveramento o del mancato avveramento della condizione.
In tal modo è conservata la funzione protettiva della clausola in esame ma si evita di produrre eccessivo e irreparabile sacrifico dei diritti dell’aspirante al reclutamento “…in assenza d’una diversa e più specifica scelta del legislatore in ordine al termine massimo della sua vigenza e di una differente graduazione delle sue modalità estintive…” (Cons. Stato n. 2606/2022; v. anche Cons. Stato, sez. II, 24 ottobre 2022, n. 9055).
10.2. Si osserva altresì che se è vero che la formulazione del comma 1-bis dell'art. 704 del Codice dell'ordinamento militare (trattasi del testo vigente “ratione temporis” nella presente fattispecie, in quanto sia il bando che lo stesso provvedimento impugnato sono anteriori alle le modifiche apportate dalla L. 5 agosto 2022, n. 119) si riferiva, testualmente, alla sola "riammissione alle procedure di immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente, a domanda, dei volontari in ferma prefissata quadriennale ovvero in rafferma biennale", che siano stati esclusi a causa della pendenza di procedimenti penali conclusisi con esito pienamente favorevole all'imputato (mentre, nella specie, l'esclusione della ricorrente ha riguardato la procedura di reclutamento in una diversa Forza Armata, per quanto la ricorrente fosse stata già militare in ferma prefissata), ad avviso del Collegio e in conformità a quanto stabilito dal Consiglio di Stato, sez. II, con la sentenza n. 9055/2022 “…deve ritenersi che la disposizione sia espressiva dei principi, di generale applicazione, di proporzionalità, ragionevolezza e giustizia sostanziale dell'azione amministrativa, dovendosi assicurare la tenuta del sistema e la coerenza con i principi costituzionali di cui agli articoli 3, 27 e 97 della Costituzione, sicché la corretta soluzione della vicenda è immanente nei principi generali dell’ordinamento.”.
10.3. Pertanto, la disposizione in virtù della quale è stato adottato il provvedimento impugnato di esclusione dalla procedura selettiva a cui la candidata ha preso parte con successo, che richiede il possesso del requisito de quo dalla data di scadenza del termine di presentazione della domanda e fino all’incorporamento, necessita di una lettura costituzionalmente orientata, tale per cui, venuta meno l’imputazione a carico del militare, nessun dubbio può essere sollevato circa la sua moralità, giacché l’inizio di un procedimento penale non consente di emettere a tal proposito un giudizio definitivo di colpevolezza.
Per contro, una sua rigida applicazione condurrebbe ad esiti sostanzialmente ingiusti, oltre ad essere irragionevole ed illogica in considerazione della ratio che la giustifica, risolvendosi in una distorsione dei canoni di legittimità e buon andamento dell’azione amministrativa (cfr. Tar Lazio, sez. I bis, n. 290/2023; n. 7679/2021).
11. In definitiva, in ragione dell’intervenuta assoluzione con formula piena, si è rivelata nella sua oggettività irragionevole l’esclusione della candidata dalla procedura di reclutamento nell’Arma dei Carabinieiri, nonché ingiusta per la ricorrente (Tar Lazio, cit.), rendendo quindi illegittimo il provvedimento e la graduatoria finale di merito in seguito approvata, nella parte in cui non contempla il nominativo della ricorrente.
12. Conclusivamente, per tutto quanto precede, il ricorso, assorbita ogni altra censura o deduzione, va accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati nei limiti dell’interesse della ricorrente e declaratoria dell’obbligo dell’Amministrazione intimata di dare compiuto seguito ai consequenziali adempimenti, richiesti dall’effetto conformativo della presente sentenza, ai fini della definitiva assunzione della ricorrente in servizio (con rimozione della riserva apposta dall’Amministrazione) stante il superamento delle prove, delle verifiche fisiche e attitudinali ed il conseguimento di un punteggio utile in graduatoria (come riconosciuto dalla nota del Centro Nazionale di Selezione del 19.2.2025, in atti).
13. La peculiarità della controversia legittima la scelta del Collegio di disporre la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati ai fini della definitiva immissione in servizio della ricorrente, con rimozione della riserva apposta dall’Amministrazione.
Compensa le spese processuali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona del ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Iannini, Presidente
Claudio Vallorani, Consigliere, Estensore
Gianluca Amenta, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Claudio Vallorani Giovanni Iannini
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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