Translate

22 luglio 2025

Tar 2025 - La sentenza riguarda un ricorso proposto da -OMISSIS- contro il Ministero dell’Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, con l’obiettivo di ottenere l’annullamento di atti amministrativi relativi a un concorso pubblico per il reclutamento di Commissari della Polizia di Stato. Di seguito viene fornito un commento dettagliato, analizzando le principali questioni giuridiche, i motivi di censura e le richieste della ricorrente.

 

Tar 2025 - La sentenza riguarda un ricorso proposto da -OMISSIS- contro il Ministero dell’Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, con l’obiettivo di ottenere l’annullamento di atti amministrativi relativi a un concorso pubblico per il reclutamento di Commissari della Polizia di Stato. Di seguito viene fornito un commento dettagliato, analizzando le principali questioni giuridiche, i motivi di censura e le richieste della ricorrente.

**1. Contesto e oggetto del ricorso**

Il ricorso si basa sull’impugnazione di un bando di concorso pubblicato il 25 gennaio 2024, che prevedeva 196 posti di Commissario della Polizia di Stato. La principale censura riguarda la clausola dell’art. 3, comma 1, lett. d), del bando, che escludeva dalla partecipazione chi aveva compiuto 30 anni di età, e il meccanismo telematico di presentazione della domanda, che avrebbe impedito alla ricorrente di partecipare per mancanza del requisito anagrafico.

Inoltre, si impugna il decreto ministeriale del 13 luglio 2018 n. 103, che stabilisce limiti di età per l’accesso ai concorsi della Polizia di Stato, e si allegano atti impliciti di esclusione e altri provvedimenti connessi.

**2. Motivi di censura principali**

- **Violazione del principio di pari opportunità e di uguaglianza:** La ricorrente sostiene che la clausola di esclusione basata sull’età di 30 anni costituisce una restrizione arbitraria e discriminatoria, potenzialmente in contrasto con principi costituzionali e comunitari di non discriminazione e pari trattamento.

- **Il meccanismo telematico di presentazione:** La censura riguarda il fatto che il sistema informatico, per motivi tecnici o di altra natura, ha impedito alla ricorrente di completare correttamente la domanda, causando l’esclusione automatica, anche se non vi era una volontà esplicita di escluderla.

- **Validità e legittimità del decreto ministeriale:** La ricorrente impugna anche la norma di riferimento, sostenendo che essa possa essere contraria ai principi di proporzionalità e ragionevolezza, e che possa risultare discriminatoria.

**3. Richieste principali**

- **Annullamento del bando di concorso nella parte in cui esclude la partecipazione per motivi di età.**
- **In via cautelare, si chiede di sospendere gli effetti del bando e di consentire alla ricorrente di partecipare alle prove del concorso, in particolare alla prova preselettiva.**
- **Accertamento positivo del diritto della ricorrente a partecipare al concorso, con eventuale reintegrazione nel procedimento.**

**4. Motivazioni giuridiche sottese**

La sentenza si inserisce nel quadro di un principio fondamentale: il rispetto dei diritti fondamentali e dei principi di uguaglianza e non discriminazione, specialmente in ambito di accesso a pubblici impieghi.

Il ricorso si basa sulla possibilità che la clausola di limite di età, prevista dal bando e dal decreto ministeriale, possa essere considerata una restrizione sproporzionata, non giustificata da esigenze di ordine pubblico, sicurezza o efficienza della pubblica amministrazione. La giurisprudenza amministrativa e costituzionale ha più volte ribadito che le limitazioni di accesso devono essere motivate da esigenze oggettive e proporzionate, e che l’applicazione di sistemi informatici non può essere utilizzata per escludere ingiustificatamente soggetti che abbiano i requisiti sostanziali.

Inoltre, la questione relativa ai sistemi telematici e alle modalità di presentazione della domanda si inserisce nei recenti orientamenti sulla trasparenza e sulla tutela dei diritti dei cittadini nelle procedure digitali, sottolineando che eventuali malfunzionamenti o problemi tecnici devono essere risolti con strumenti correttivi e non con esclusioni automatiche.

**5. Considerazioni sulla domanda cautelare**

Il ricorrente chiede anche la sospensione immediata degli effetti del bando e l’ammissione temporanea alle prove, al fine di tutelare il diritto di partecipazione, in attesa di una decisione di merito che possa pronunciarsi sulla legittimità complessiva delle clausole impugnate.

Questo tipo di richiesta è tipica nelle controversie di diritto amministrativo, dove l’interesse ad ottenere una tutela immediata può prevalere rispetto ad altri interessi, soprattutto quando si tratta di diritti soggettivi di partecipazione a procedure concorsuali.

**6. Conclusioni**

La sentenza, nel suo complesso, si inserisce nel dibattito sulla compatibilità delle norme di accesso ai pubblici concorsi con i principi costituzionali di uguaglianza e non discriminazione, nonché sulla legittimità dei sistemi telematici di presentazione delle domande.

Se il tribunale dovesse accogliere le istanze della ricorrente, potrebbe dichiarare l’illegittimità delle clausole di esclusione basate sull’età e ordinare all’amministrazione di consentire l’ammissione della ricorrente alle prove del concorso, anche in via cautelare. Se invece dovesse respingere il ricorso, ciò potrebbe consolidare la legittimità delle norme e delle procedure adottate.

**In sintesi:**

- Il ricorso mira a contestare il limite di età e le modalità telematiche di partecipazione al concorso pubblico.
- Si fonda sulla violazione dei principi di uguaglianza e di pari opportunità.
- La richiesta principale è di annullare le clausole discriminatorie e di consentire alla ricorrente di partecipare al concorso.




Pubblicato il 17/07/2025
N. 14115/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02177/2024 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2177 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avv. ....... ......., con domicilio digitale p.e.c., come da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la stessa domiciliato per legge, in Roma, via dei Portoghesi n. 12,
per l'annullamento
previa sospensione cautelare
quanto al ricorso introduttivo, dei seguenti atti: 1) il bando di concorso pubblico del 25.01.2024, pubblicato sul portale unico del reclutamento, accessibile all'indirizzo www.inpa.gov.it, per il conferimento di 196 posti di Commissario della carriera dei funzionari della Polizia di Stato e, in particolare, nella parte in cui prevede all'art. 3, comma 1, lett. d), fra i requisiti anagrafici di partecipazione la causa di esclusione dell’aver compiuto il trentesimo anno di età, nonché nella parte in cui prevede, all'art. 4, l'invio della domanda di partecipazione esclusivamente mediante modalità telematiche e di conseguenza impedisce alla ricorrente di generare validamente la richiesta di partecipazione al concorso per mancanza del requisito anagrafico del non superamento dei 30 anni; 2) ove occorra, il decreto ministeriale 13.07.2018 n. 103, recante le norme per l'individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia, pubblicato nella G.U.R.I. del 07.09.2018 n. 208, nella parte in cui prevede, quale requisito di partecipazione al concorso per il ruolo di Commissario, il non aver compiuto il trentesimo anno di età; 3) i provvedimenti impliciti di mancata ammissione al concorso dell’ odierna ricorrente per carenza del requisito anagrafico, in virtù del meccanismo bloccante che ha impedito alla stessa di completare la procedura di presentazione della domanda su piattaforma digitale; 4) ogni altro atto ad essi presupposto, preordinato, connesso, consequenziale ed esecutivo, anche se ignoto, che comunque incida sui diritti e interessi legittimi dei ricorrenti; nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente a partecipare al predetto concorso pubblico e alle prove selettive; previa declaratoria in via cautelare mediante qualsiasi provvedimento cautelare ritenuto opportuno;
quanto ai motivi aggiunti, presentati da -OMISSIS- il 14.03.2024, per l’annullamento dei seguenti atti: 1) il bando di concorso pubblico del 25.01.2024 pubblicato sul portale unico del reclutamento, accessibile all'indirizzo www.inpa.gov.it, per il conferimento di 196 posti di commissario della carriera dei funzionari della Polizia di Stato, in particolare nella parte in cui prevede all'art. 3, comma 1, lett. d) – fra i requisiti di partecipazione e cause di esclusione – il “non aver compiuto il 30° anno di età”, nonché nella parte in cui prevede, all'art. 4, l'invio della domanda di partecipazione esclusivamente mediante modalità telematiche e di conseguenza impedisce alla ricorrente di generare validamente la richiesta di partecipazione al concorso per mancanza del requisito anagrafico del non superamento dei 30 anni; 2) ove occorra, del Decreto ministeriale del 13.07.2018 n. 103, recante le norme per l'individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per l''accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia, pubblicato nella G.U.R.I. del 07.09.2018, n. 208, nella parte in cui prevede, quale requisito di partecipazione al concorso per il ruolo di commissario, il non aver compiuto il trentesimo anno di età; 3) i provvedimenti impliciti di mancata ammissione al concorso dell’odierna ricorrente per carenza del requisito anagrafico del non aver compiuto il 30° anno di età, in virtù del meccanismo bloccante che ha impedito alla stessa di completare la procedura di presentazione della domanda su piattaforma digitale; 4) ogni altro atto ad essi presupposto, preordinato, connesso, consequenziale ed esecutivo, anche se ignoto, che comunque incida sui diritti e interessi legittimi dei ricorrenti; nonché per l'accertamento del diritto della ricorrente a partecipare al predetto concorso pubblico e alle prove selettive; previa declaratoria in via cautelare mediante qualsiasi provvedimento cautelare ritenuto opportuno, in via principale, disponendo l'annullamento del bando di concorso pubblico impugnato del 25.01.2024 pubblicato sul portale unico del reclutamento, accessibile all'indirizzo www.inpa.gov.it, per il conferimento di 196 posti di commissario della carriera dei funzionari della Polizia di Stato, nella parte in cui esclude la ricorrente dalla partecipazione alla procedura concorsuale per mancanza del requisito di cui all'art. 3, comma1, lett. d; sempre in via principale ordinando all'Amministrazione, anche in via cautelare ai sensi dell'art. 56 c.p.a., di consentire alla ricorrente di essere ammessa alla prova preselettiva prevista dall'art. 8 di cui al bando di concorso;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 15 luglio 2025, il dott. Orazio Ciliberti e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.


FATTO e DIRITTO
I - Con D.M. del 25.01.2024. veniva indetta la procedura concorsuale “per titoli ed esami, per l’assunzione di 196 Commissari della carriera dei funzionari della Polizia di Stato”.
L’art. 3 del bando, rubricato “requisiti di partecipazione e cause di esclusione”, prevedeva tra i requisiti di partecipazione il non aver compiuto il 30° anno di età (limite elevato, fino a un massimo di tre anni, in relazione all'effettivo servizio militare prestato dai candidati, prescindendosi inoltre dal limite di età per i candidati già appartenenti alla Polizia di Stato). I requisiti di ammissibilità dovevano essere mantenuti, ad eccezione di quello relativo al limite di età, sino al termine della procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 3, comma 13, d.lgs. n. 95/2017, a pena di esclusione dalla procedura concorsuale.
La ricorrente, avendo compiuto trent’anni il -OMISSIS- (cinque giorni prima della data di scadenza del bando), si vedeva preclusa la possibilità di partecipare.
Insorge, con il ricorso introduttivo, notificato il 23.02.2024 e depositato il 29.02.2024, per impugnare gli atti in epigrafe indicati e per chiedere l’accertamento del suo diritto a partecipare al predetto concorso pubblico e alle prove selettive.
Deduce i seguenti motivi di diritto: 1) violazione dei principi costituzionali e incompatibilità con il diritto dell’Unione europea; 2) illegittimità dell’art. 3, comma 3, del bando di concorso, secondo cui i “requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso”.
Si costituisce l’Amministrazione intimata, per resistere nel giudizio.
Con decreti presidenziali n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS-, è respinta la domanda di misura cautelare interinale.
Con i motivi aggiunti, qui depositati il 14.03.2024, la ricorrente chiede altresì l’annullamento dei seguenti atti: 1) il bando di concorso pubblico del 25.01.2024 pubblicato sul portale unico del reclutamento, accessibile all'indirizzo www.inpa.gov.it, per il conferimento di 196 posti di commissario della carriera dei funzionari della Polizia di Stato, in particolare nella parte in cui prevede all'art. 3, comma 1, lett. d) – fra i requisiti di partecipazione e cause di esclusione – il “non aver compiuto il 30° anno di età”, nonché nella parte in cui prevede, all'art. 4, l'invio della domanda di partecipazione esclusivamente mediante modalità telematiche e di conseguenza impedisce alla ricorrente di generare validamente la richiesta di partecipazione al concorso per mancanza del requisito anagrafico del non superamento dei 30 anni; 2) ove occorra, del Decreto ministeriale del 13.07.2018 n. 103, recante le norme per l'individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per l''accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia, pubblicato nella G.U.R.I. del 07.09.2018, n. 208, nella parte in cui prevede, quale requisito di partecipazione al concorso per il ruolo di commissario, il non aver compiuto il trentesimo anno di età; 3) i provvedimenti impliciti di mancata ammissione al concorso dell’odierna ricorrente per carenza del requisito anagrafico del non aver compiuto il 30° anno di età, in virtù del meccanismo bloccante che ha impedito alla stessa di completare la procedura di presentazione della domanda su piattaforma digitale; 4) ogni altro atto ad essi presupposto, preordinato, connesso, consequenziale ed esecutivo, anche se ignoto, che comunque incida sui diritti e interessi legittimi dei ricorrenti; nonché per l'accertamento del diritto della ricorrente a partecipare al predetto concorso pubblico e alle prove selettive; previa declaratoria in via cautelare mediante qualsiasi provvedimento cautelare ritenuto opportuno, in via principale, disponendo l'annullamento del bando di concorso pubblico impugnato del 25.01.2024 pubblicato sul portale unico del reclutamento, accessibile all'indirizzo www.inpa.gov.it, per il conferimento di 196 posti di commissario della carriera dei funzionari della Polizia di Stato, nella parte in cui esclude la ricorrente dalla partecipazione alla procedura concorsuale per mancanza del requisito di cui all'art. 3, comma1, lett. d; sempre in via principale ordinando all'Amministrazione, anche in via cautelare ai sensi dell'art. 56 c.p.a., di consentire alla ricorrente di essere ammessa alla prova preselettiva prevista dall'art. 8 di cui al bando di concorso.
Con ordinanza collegiale n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, questa Sezione accoglie la domanda cautelare della ricorrente, al limitato fine di consentire la sua ammissione con riserva alla procedura concorsuale.
Con atto qui depositato il 30.06.2025, la ricorrente dichiara il sopravvenuto difetto di interesse, a causa del mancato superamento della prova scritta del concorso pubblico per il conferimento di 196 posti di commissario della carriera dei funzionari di Polizia di Stato.
All’udienza pubblica del 15 luglio 2025, la causa è trattenuta in decisione.
II – Il ricorso e i motivi aggiunti sono improcedibili, stante il dichiarato sopravvenire del difetto di interesse. Le spese di causa possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili, per il sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2025, con l'intervento dei magistrati:
Orazio Ciliberti, Presidente, Estensore
Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario
Caterina Lauro, Referendario
         
         
IL PRESIDENTE, ESTENSORE        
Orazio Ciliberti        
         
         
         
         
         
IL SEGRETARIO



In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

 

Nessun commento:

Posta un commento