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28 luglio 2025

Tar 2025 – Il diritto al ricalcolo del TFS con inclusione dei sei scatti stipendiali rimane valido e non soggetto a decadenza

 


 

Tar 2025 – Il diritto al ricalcolo del TFS con inclusione dei sei scatti stipendiali rimane valido e non soggetto a decadenza

diritto al ricalcolo del trattamento di fine servizio (TFS) con inclusione dei sei scatti stipendiali, in particolare per il personale della Polizia di Stato cessato volontariamente, si articola nei seguenti punti chiave:

1. **Contesto Normativo di Riferimento**  
   La disciplina principale riguarda l’art. 6 bis del d.l. n. 387/1987, inserito successivamente, che attribuisce, in determinate condizioni, sei scatti stipendiali del 2,50% ciascuno, calcolati sull’ultimo stipendio, ai fini del calcolo del TFS e dell’indennità di buonuscita.  
   - **Comma 1**: riconosce gli scatti a chi cessa dal servizio per età, inabilità permanente o decesso.  
   - **Comma 2**: estende il beneficio a chi chiede di essere collocato in quiescenza, con condizioni di età (55 anni) e anzianità (35 anni di servizio utile), e con una scadenza temporale per la presentazione della domanda (30 giugno dell’anno di maturazione delle condizioni).

2. **Questioni giuridiche rilevanti**  
   - La questione centrale riguarda la possibilità di richiedere il ricalcolo del TFS includendo i sei scatti anche oltre il termine del 30 giugno, soprattutto in presenza di un’interpretazione non chiaramente decadenziale di tale termine.  
   - La normativa, infatti, non indica espressamente che il mancato rispetto di questa scadenza comporti decadenza, e la giurisprudenza consolidata (Corte costituzionale, Consiglio di Stato) ha chiarito che termini non chiaramente decadenziali non devono essere interpretati come tali.

3. **Interpretazione della normativa e decorrenza del termine**  
   - **Termine non perentorio**: Il Tribunale ritiene che il termine del 30 giugno, previsto per la presentazione della domanda di collocamento a riposo, non abbia natura decadenziale, bensì di mero onere procedurale.  
   - **Finalità del termine**: Serve a determinare la decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell’anno successivo, ma non impedisce di presentare domanda successivamente, né di ottenere comunque il beneficio, anche se in tempi diversi.  
   - La norma, interpretata correttamente alla luce della dottrina e della giurisprudenza, permette di presentare domanda anche oltre il termine senza che ciò comporti la decadenza dal diritto.

4. **Implicationi pratiche della sentenza**  
   - **Diritto al ricalcolo**: I ricorrenti hanno diritto al ricalcolo del TFS con inclusione dei sei scatti, anche se hanno presentato domanda oltre il 30 giugno.  
   - **Nessuna decadenza automatica**: La mancata presentazione entro la termine non comporta la perdita del diritto, purché si dimostri che la richiesta sia stata avanzata successivamente, senza che ciò comporti pregiudizio.  
   - **Requisiti di legge**: La normativa, interpretata correttamente, tutela i lavoratori che hanno maturato i requisiti ma hanno presentato domanda oltre il termine, ritenendo che non ci siano limiti temporali per esercitare il diritto.

5. **Esclusione di altre norme**  
   - La norma dell’art. 4 del d.lgs. 165/1997, che riguarda il calcolo della pensione e il pagamento delle contribuzioni previdenziali, è ritenuta non applicabile al beneficio dei sei scatti stipendiali per il TFS, poiché si riferisce esclusivamente al calcolo pensionistico, e non ai benefici accessori come il trattamento di fine servizio.

6. **Conseguenze della sentenza**  
   - **Riconoscimento del diritto**: Il Tribunale ha accolto il ricorso e ha riconosciuto il diritto dei ricorrenti a ottenere il ricalcolo del TFS, con attribuzione dei sei scatti stipendiali, e ha condannato l’INPS a pagare le somme eventualmente dovute a titolo di differenza rispetto a quanto già liquidato.  
   - **Impattato sull’interpretazione normativa**: La sentenza afferma che la normativa non può essere interpretata in modo restrittivo o decadenziale, rafforzando il principio secondo cui i termini di presentazione di domande di collocamento a riposo non devono essere interpretati come decadenze automatiche, ma come scadenze procedurali.

**In conclusione**, questa decisione rappresenta un importante precedente in materia di diritto al ricalcolo del TFS con inclusione dei sei scatti stipendiali, rafforzando la tutela del diritto dei dipendenti pubblici, in particolare del personale della Polizia di Stato, che hanno maturato i requisiti ma hanno presentato domanda oltre un termine che, secondo la giurisprudenza, non è decadenziale. La sentenza si inserisce nel solco di un’interpretazione progressista e garantista delle norme, valorizzando il principio che i termini procedurali non devono ostacolare diritti consolidati e maturati.





 

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