Translate

25 luglio 2025

Sentenza n. 112 del 24 giugno - 18 luglio 2025 La Corte Costituzionale si pronuncia su un giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale relativo all’interpretazione dell’articolo 8, comma 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, modificato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296. La questione riguarda l’esenzione dall’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) per l’abitazione principale e, in particolare, la definizione di “abitazione principale” ai fini di tale agevolazione.

 

Sentenza n. 112 del 24 giugno - 18 luglio 2025

La Corte Costituzionale si pronuncia su un giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale relativo all’interpretazione dell’articolo 8, comma 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, modificato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296. La questione riguarda l’esenzione dall’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) per l’abitazione principale e, in particolare, la definizione di “abitazione principale” ai fini di tale agevolazione.

**Punti principali della decisione**
1. **Definizione di “abitazione principale”**:
   - La norma impugnata consente di considerare come abitazione principale quella in cui dimora abitualmente il contribuente che ne è possessore.
   - Tuttavia, la norma non prevede esplicitamente la possibilità di considerare come abitazione principale anche quella in cui dimorano i familiari del contribuente, anche se questi contribuenti non sono possessori dell’immobile.

2. **Omessa previsione e conseguenze**:
   - La Corte rileva che l’omessa regolamentazione di questa eventualità costituisce una lacuna normativa.
   - Tale lacuna comporta una disparità di trattamento tra contribuenti e familiari, creando potenziali violazioni dei principi di uguaglianza e di sostegno alla famiglia.

3. **Violazione dei principi costituzionali**:
   - La norma, così come interpretata, viola i principi di uguaglianza (art. 3 della Costituzione), di sostegno alla famiglia (art. 29 della Costituzione), di capacità contributiva (art. 53) e di tutela della dignità della persona (art. 31).
   - La Corte sottolinea che la definizione restrittiva di “abitazione principale” limita ingiustificatamente l’agevolazione fiscale, discriminando le famiglie e i contribuenti che vivono in immobili condivisi.

4. **Decisione sulla legittimità costituzionale**:
   - La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale parziale dell’art. 8, comma 2 del decreto legislativo 504/1992, nella parte in cui non prevede la possibilità di considerare quale abitazione principale anche l’immobile in cui dimorano i familiari del contribuente, anche se questi ultimi non sono possessori dell’immobile stesso.
   - La decisione si fonda sulla necessità di garantire un’interpretazione conforme ai principi costituzionali di uguaglianza e di tutela della famiglia.

**Implicazioni pratiche**
- La sentenza invita il legislatore a intervenire per modificare la normativa, introducendo una definizione più ampia di “abitazione principale” che tenga conto anche delle situazioni familiari.
- In assenza di intervento legislativo, si apre la possibilità di contestare l’applicazione dell’agevolazione in casi di immobili condivisi con familiari non possessori.

**Riferimenti normativi e costituzionali**
- Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, art. 8, comma 2, come modificato.
- Costituzione italiana, articoli 3 (principio di uguaglianza), 29 (riconosce la famiglia come società naturale e fondamentale), 31 (tutela della maternità e della famiglia), e 53 (capacità contributiva).

**Conclusione**
La sentenza evidenzia come l’attuale interpretazione normativa dell’agevolazione ICI per l’abitazione principale possa risultare discriminatoria e in contrasto con i principi costituzionali, richiedendo un intervento legislativo volto a garantire un trattamento più equo e conforme ai valori fondamentali della Repubblica.

 

Nessun commento:

Posta un commento