Corte Costituzionale sentenza n. 110 del 10 giugno - 17 luglio 2025:
1. Contesto e oggetto della controversia
La sentenza riguarda un giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale, promosso nell’ambito di questioni relative alla disciplina della liquidazione dei trattamenti di quiescenza dei dipendenti civili dello Stato e degli enti locali. Il tema centrale è la neutralizzazione dei periodi contributivi aggiuntivi rispetto a quelli necessari per la maturazione del requisito minimo di anzianità, in relazione al sistema retributivo di liquidazione delle pensioni.
2. Problema giuridico sollevato
Il punto contestato riguarda l’omessa previsione di una norma che neutralizzi i periodi contributivi aggiuntivi, quando tali periodi riducono la quota di trattamento pensionistico liquidata con il sistema retributivo. La mancanza di tale disciplina avrebbe, secondo i ricorrenti, leso vari principi costituzionali e diritti fondamentali, tra cui:
- l’eguaglianza (art. 3 Cost.)
- il principio di retribuzione giusta
- la proporzionalità del trattamento pensionistico
- il diritto al lavoro in tutte le sue forme e applicazioni
- il valore sociale dell’attività dei pubblici impiegati al servizio esclusivo della Nazione.
3. Normativa coinvolta
Le norme citate sono:
- Legge 26 luglio 1965, n. 965, art. 3, primo comma
- D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 43, primo comma
Queste norme regolano rispettivamente la disciplina della liquidazione delle pensioni e la relativa modalità di calcolo.
4. Valutazione della Corte Costituzionale
La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate. La decisione si basa sulla considerazione che le questioni proposte non sono suscettibili di essere decise nel giudizio incidentale, mancando di un interesse diretto e concreto del ricorrente rispetto alla questione di legittimità.
In particolare:
- La Corte ha ritenuto che le norme di legge impugnate non ledano in modo immediato e diretto i principi costituzionali evocati.
- La questione dell’omessa previsione di una norma di neutralizzazione dei periodi contributivi aggiuntivi non si configura come un conflitto diretto e attuale con la Costituzione, ma riguarda aspetti di carattere più generale e astratto, che non trovano immediata applicazione nel caso concreto.
5. Implicazioni e conclusioni
La sentenza ribadisce la limitazione del controllo di costituzionalità in sede incidentale, sottolineando come non tutte le questioni di legittimità costituzionale possano essere sollevate e decise in questa fase, soprattutto quando mancano elementi di attualità e concretezza sufficienti.
In sintesi, la Corte ha respinto le doglianze sulla presunta lesione di principi costituzionali legati alla liquidazione delle pensioni, dichiarando inammissibili le questioni sollevate, e confermando il principio che il giudizio incidentale ha una portata limitata e richiede che le questioni di costituzionalità siano direttamente e concretamente connesse alla fattispecie giudiziaria.
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