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29 luglio 2025

La sentenza della Corte di Cassazione n. 25756 del 2025 affronta una questione di particolare rilevanza in diritto penale e amministrativo, relativa alla qualificazione del medico temporaneamente incaricato del ruolo di guardia turistica come pubblico ufficiale e alla configurabilità di un reato in caso di omissione di atti ufficiali.

 

La sentenza della Corte di Cassazione n. 25756 del 2025 affronta una questione di particolare rilevanza in diritto penale e amministrativo, relativa alla qualificazione del medico temporaneamente incaricato del ruolo di guardia turistica come pubblico ufficiale e alla configurabilità di un reato in caso di omissione di atti ufficiali.

**Contestualizzazione della fattispecie**

Il caso riguarda un medico incaricato temporaneamente di svolgere funzioni di guardia turistica, ovvero di presidio di un servizio di emergenza o di vigilanza in ambito sanitario. La questione centrale concerne la qualificazione giuridica di tale incarico: si tratta di un'attività svolta in ambito pubblico (ad esempio, in una struttura sanitaria statale o convenzionata con lo Stato) e, quindi, se il medico possa essere considerato pubblico ufficiale ai fini della responsabilità penale.

**Il principio stabilito dalla Cassazione**

La Suprema Corte ha chiarito che:

1. **Qualificazione del medico come pubblico ufficiale**: Il medico temporaneamente incaricato del ruolo di guardia turistica, svolgendo funzioni pubbliche di vigilanza e tutela della salute pubblica, può essere qualificato come pubblico ufficiale ai sensi dell'articolo 357 del Codice Penale, purché l'incarico sia conferito da un ente pubblico o da un soggetto avente poteri pubblicistici.

2. **Inerenza dell'incarico e responsabilità penale**: La qualificazione come pubblico ufficiale comporta che il medico, nell'esercizio delle funzioni ufficiali, possa essere soggetto a responsabilità penale per omissioni o comportamenti illeciti connessi alle sue funzioni.

3. **Il reato di omissione e l'atto formale (vista domiciliare)**: La sentenza sottolinea che l'omissione di un atto ufficiale, come "barrando la casella che indica vista domiciliare", può configurare un reato previsto dal codice penale. Tuttavia, la Corte precisa che la semplice omissione di un atto formale, senza un danno o un risultato giuridico più grave, potrebbe non integrare di per sé un reato, a meno che non sia previsto da norme specifiche o che l'atto sia essenziale ai fini della tutela di un interesse pubblico.

**Aspetti critici e commento**

- **Falso in atto pubblico**: La Cassazione evidenzia che la qualificazione del medico come pubblico ufficiale comporta che eventuali dichiarazioni false o omissioni compiute nell'esercizio delle sue funzioni possano integrare il reato di falso in atto pubblico (art. 476 c.p.). Tuttavia, la semplice omissione di un'azione (come barrando la casella) può non essere sufficiente a configurare un reato, se questa omissione non comporta un danno o una falsità qualificata.

- **Importanza della qualificazione ufficiale**: L'elemento decisivo è la qualificazione del soggetto come pubblico ufficiale, che comporta l'applicazione di norme penali specifiche e una maggiore responsabilità rispetto a un soggetto privato.

- **Implicazioni pratiche**: La sentenza chiarisce che gli incarichi temporanei conferiti da enti pubblici possono far assumere ai soggetti incaricati lo status di pubblico ufficiale, anche in presenza di incarichi limitati o di breve durata, con conseguenti implicazioni penali e amministrative.

**Conclusione**

In sintesi, la sentenza n. 25756/2025 della Cassazione ribadisce che il medico incaricato temporaneamente del ruolo di guardia turistica può essere qualificato come pubblico ufficiale, con tutte le conseguenze penali che ne derivano. La responsabilità per omissioni, come quella di barrando la casella "vista domiciliare", diventa rilevante solo se tale omissione integra un atto ufficiale indispensabile e comporta un danno o una falsità qualificata, altrimenti potrebbe non configurarsi un reato di falso o di altro tipo.

**Note finali**

- La sentenza rafforza la tutela dell'ufficialità delle funzioni pubbliche e la responsabilità penale dei soggetti incaricati di funzioni pubbliche temporanee.

- La qualificazione come pubblico ufficiale non dipende solo dalla natura dell'incarico, ma anche dal potere di attestare fatti o di compiere atti ufficiali.

- La valutazione della rilevanza penale di omissioni formali deve sempre considerare la funzione esercitata e la reale incidenza sull'interesse pubblico tutelato.


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