Translate

24 luglio 2025

La sentenza della Cassazione n. 26660/2025 affronta un aspetto rilevante in materia di reati edilizi e vincoli idrogeologici, delineando i limiti alla sanabilità delle opere realizzate in assenza di autorizzazioni o conformità alle normative vigenti.

 

La sentenza della Cassazione n. 26660/2025 affronta un aspetto rilevante in materia di reati edilizi e vincoli idrogeologici, delineando i limiti alla sanabilità delle opere realizzate in assenza di autorizzazioni o conformità alle normative vigenti.

In particolare, la pronuncia si concentra sulla questione dei manufatti edilizi realizzati in aree soggette a vincolo idrogeologico, che costituisce un vincolo di tutela volto a prevenire rischi di dissesti e a preservare l’equilibrio ambientale. La Corte evidenzia che, in presenza di tale vincolo, la possibilità di ottenere il condono edilizio è limitata, e sussiste una distinzione fondamentale tra manufatti preesistenti e nuove costruzioni.

La Cassazione stabilisce che il condono può essere applicato esclusivamente ai manufatti preesistenti di minore rilevanza, ovvero a quelli già esistenti e di modesto impatto, purché siano conformi alle normative e non abbiano comportato un incremento del rischio idrogeologico. La condizione essenziale è che tali manufatti siano stati realizzati antecedentemente all’istituzione del vincolo o comunque prima della dichiarazione di inedificabilità.

Al contrario, la stessa Corte sottolinea che le nuove costruzioni, ovvero quelle realizzate successivamente all’instaurarsi del vincolo, sono da considerarsi una violazione insanabile e per tale motivo non soggette a sanatoria. La violazione si configura in modo insanabile e insanabile in quanto l’installazione di nuove edificazioni in aree vincolate comporta un aggravio del rischio idrogeologico, oltre a violare principi di tutela ambientale e urbanistica.

La decisione della Cassazione si inserisce nel più ampio quadro di tutela del patrimonio naturalistico e del territorio, rafforzando il principio secondo cui le norme che regolano la tutela ambientale e il rispetto dei vincoli idrogeologici devono essere rigorosamente rispettate, e che le violazioni di tali norme non sono sanabili qualora riguardino nuove costruzioni o manufatti di rilevanza superiore rispetto a quelli preesistenti e di minore impatto.

In conclusione, la sentenza n. 26660/2025 ribadisce che, in presenza di vincolo idrogeologico, il condono edilizio è ammesso esclusivamente per manufatti preesistenti di minor rilevanza, mentre le nuove costruzioni costituiscono violazioni insanabili e non sanabili, rafforzando così il principio di tutela ambientale e di rispetto delle normative vigenti. 

Nessun commento:

Posta un commento