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22 luglio 2025

Tar 2025 - Il ricorrente, un militare in servizio presso l’Esercito, ha introdotto un ricorso giudiziale che è stato regolarmente notificato e depositato. Con tale atto, egli impugna un provvedimento di sospensione dal servizio e dall’attività lavorativa, adottato nei suoi confronti in conseguenza di un’accertata inosservanza dell’obbligo vaccinale imposto dalla normativa di riferimento.

 

Tar 2025 - Il ricorrente, un militare in servizio presso l’Esercito, ha introdotto un ricorso giudiziale che è stato regolarmente notificato e depositato. Con tale atto, egli impugna un provvedimento di sospensione dal servizio e dall’attività lavorativa, adottato nei suoi confronti in conseguenza di un’accertata inosservanza dell’obbligo vaccinale imposto dalla normativa di riferimento.

2. **Contesto normativo**

La sospensione è stata adottata in attuazione dell’articolo 4-ter, comma 3, del decreto-legge 44/2021, convertito con modificazioni dalla legge 76/2021. Tale disposizione normativa ha introdotto l’obbligo vaccinale per determinate categorie di soggetti, tra cui i lavoratori delle forze armate, con conseguente possibilità di sospensione dal servizio in caso di inadempimento.

3. **Argomentazioni del ricorrente**

Il ricorrente contesta il provvedimento di sospensione, probabilmente sollevando questioni di legittimità, legittimità costituzionale, o di diritto processuale e sostanziale. Potrebbe aver eccepito, ad esempio, la mancanza di una adeguata motivazione, l’eccesso di potere, o la violazione di diritti fondamentali, come il diritto al lavoro o alla salute, tutelati dalla Costituzione.

4. **Implicazioni giuridiche**

L’impugnazione di un provvedimento di sospensione per inosservanza dell’obbligo vaccinale solleva questioni di grande attualità e complessità, tra cui:

- La compatibilità del provvedimento con i principi costituzionali, come il diritto al lavoro e la libertà personale.
- La legittimità delle norme che impongono l’obbligo vaccinale ai militari, soggetti a specifiche esigenze di disciplina e ordine militare.
- La possibilità di applicare sanzioni o provvedimenti di sospensione in assenza di un adeguato bilanciamento tra diritti individuali e esigenze di tutela della salute pubblica.

5. **Considerazioni finali**

Il caso rappresenta un esempio significativo della tensione tra le misure di contenimento della pandemia e la tutela dei diritti fondamentali, nonché delle delicate questioni che sorgono nell’ambito delle forze armate. La decisione del giudice dovrà valutare attentamente le circostanze di fatto, la normativa applicabile, e i principi costituzionali coinvolti, al fine di garantire un equilibrio tra sicurezza sanitaria e tutela dei diritti individuali.



Pubblicato il 29/05/2025
N. 10398/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01596/2022 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1596 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato  
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento    di accertamento di inadempimento dell’obbligo vaccinale e di sospensione dal diritto di svolgere attività lavorativa.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti:
- del provvedimento di sospensione dall’attività lavorativa, a firma del Comandante del Corpo della ....... dell’Esercito Italiano, notificato al ricorrente in data 10.02.2022, per il periodo dal 05.01.2022 al 20.01.2022;
- del provvedimento con cui l’Amministrazione ha proceduto alla totale decurtazione della retribuzione di cui alla busta paga – rata febbraio  .


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 maggio 2025 il dott. Gianluca Amenta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso introduttivo ritualmente notificato e depositato, il ricorrente, Luogotenente dell’Esercito italiano in servizio presso la ....... dell’Esercito, ha impugnato il provvedimento di sospensione dal diritto di svolgere attività lavorativa a causa dell’accertamento della inosservanza dell’obbligo vaccinale ex art. 4-ter, comma 3, d.l. 44/2021, conv. con modificazioni dalla l. 76/2021.
2. Espone in fatto il ricorrente che:
- con e-mail del 10.12.2021 veniva invitato dal Ministero intimato ad esibire la documentazione comprovante l’avvenuto adempimento dell’obbligo vaccinale;
- con successive comunicazioni - di cui l’ultima con e-mail del 28.12.2021 - deduceva di aver spostato l’appuntamento per l’effettuazione del vaccino, in quanto stava effettuando analisi ed accertamenti sanitari circa la compatibilità delle proprie condizioni fisiche con gli eccipienti del vaccino;
- il Ministero in data 04.01.2022 adottava l’atto gravato;
- in data 20.01.2022 contraeva il virus Sars Cov 2.
3. Nel ricorso vengono dedotte le censure che seguono:
I. Violazione di legge (art. 1 comma 2 Dl 172 / 2021) - Eccesso di potere - Difetto di istruttoria con conseguente travisamento dei fatti - soggetto rientrante nella categoria esentati dall’obbligo vaccinale –Eccesso di potere e ingiustizia manifesta per illegittimità decurtazione della voce “assegno al nucleo familiare”
In primo luogo, parte ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento di sospensione gravato perché ritiene che l’Amministrazione prima di procedere all’accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale avrebbe dovuto attendere che egli terminasse la propria attività finalizzata ad accertare la compatibilità del suo stato di salute con gli effetti del vaccino; invero, essendo soggetto cardiopatico, l’Amministrazione avrebbe dovuto valutare l’opportunità di concedere a quest’ultimo il tempo di svolgere tutti gli accertamenti diagnostici prima di emettere il provvedimento di sospensione dal lavoro.
Viene inoltre eccepita la illegittimità della decurtazione dell’importo relativo all’assegno per i familiari a carico, non potendo tale voce essere ritenuta parte della retribuzione ordinaria.
II. Violazione di legge (art. 1 comma 2 DL172 / 2021) - Eccesso di potere - soggetto rientrante nella categoria esentati dall’obbligo vaccinale ed aventi diritto al differimento dell’obbligo vaccinale per guarigione dal COVID
In secondo luogo, il ricorrente deduce che, avendo egli successivamente contratto il virus, avrebbe dovuto essere esentato dall’obbligo vaccinale così come stabilito dalle disposizioni di cui al decreto legge n. 44/2021.
4. Con motivi aggiunti ritualmente notificati e depositati, il ricorrente ha impugnato il provvedimento del 10.02.2022 con cui, confermandosi la sospensione già disposta con l’atto gravato col ricorso introduttivo, è stato specificato che il periodo di sospensione era dal 05.01.2022 al 20.01.2022, per la durata totale quindi di 16 giorni. È stato impugnato altresì il cedolino del mese di febbraio dal quale si evince che l’Amministrazione illegittimamente ha disposto la decurtazione della retribuzione non solo per il periodo di 16 giorni in cui non gli era stato consentito di svolgere le proprie mansioni lavorative, ma per il periodo dal 05.01.2022 al 07.02.2022.
Relativamente al provvedimento di sospensione, il gravame è affidato a censure analoghe a quelle contenute nel ricorso introduttivo; il ricorrente lamenta altresì l’incostituzionalità delle disposizioni del d.l. 172/2021 concernenti l’obbligo vaccinale per contrasto con i principi costituzionali che tutelano il diritto al lavoro, anche considerando che mentre ai sensi dell’art. 920 cod. ord. mil. al personale sospeso per motivi penali o disciplinari sono comunque dovuti la metà degli assegni a carattere fisso o continuativo, a chi invece non si è vaccinato è integralmente decurtata la retribuzione.
Per le ragioni esposte, il ricorrente chiede, previo annullamento degli atti impugnati, la condanna dell’Amministrazione al pagamento integrale della retribuzione non corrisposta; in via subordinata, domanda il pagamento del 50% della retribuzione in analogia con quanto previsto dall’art. 920 cod. ord. mil.; infine, in via ulteriormente subordinata, chiede di dichiarare l’illegittimità della decurtazione della retribuzione per l’intera mensilità dal momento che il periodo di sospensione è stato solamente dal 05.01.2022 al 20.01.2022.
5. Si è costituito il Ministero intimato, il quale ha chiesto la reiezione del ricorso.
Con riguardo alla decurtazione stipendiale, il Ministero ha rappresentato che il ricorrente ha ricevuto nel mese di marzo 2022 il rimborso della retribuzione per i giorni in cui era stata erroneamente decurtata, ovverosia dal 21.01.2022 al 07.02.2022; sul punto, viene richiamato il contenuto della nota prot. 921 del 07.04.2022 del Comando ....... dell’Esercito che dà atto dell’avvenuto rimborso.
6. All’udienza pubblica del 14.05.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il ricorso e i motivi aggiunti sono infondati e devono pertanto essere respinti.
8. Deve, infatti, essere rilevato che i provvedimenti di sospensione impugnati erano atti vincolati per l’Amministrazione, la quale, una volta accertato il fatto che il ricorrente non aveva ottemperato all’obbligo vaccinale, era tenuta ad adottarli; alcun vizio può pertanto essere rintracciato nell’operato dell’Amministrazione che si è limitata ad applicare le norme di legge introdotte dal decreto legge n. 172/2021.
Trattandosi di attività vincolata, l’Amministrazione era quindi tenuta all’adozione dei provvedimenti di sospensione, non rilevando in senso opposto il fatto che il ricorrente fosse soggetto cardiopatico e avesse chiesto una dilazione temporale per effettuare in proprio accertamenti diagnostici prima di vaccinarsi. Infine, nemmeno è condivisibile l’affermazione attorea secondo la quale visto che egli successivamente ha contratto il virus, avrebbe dovuto essere esentato dall’obbligo vaccinale; a fronte di tale fatto, infatti, l’Amministrazione era solamente tenuta – come concretamente avvenuto – a calcolare i giorni di sospensione dal 05.01.2022 (data in cui è stato accertato l’inadempimento all’obbligo vaccinale) al 20.01.2022 (dal giorno successivo, infatti, il ricorrente contraeva il virus e iniziava il suo isolamento fiduciario terminato il 07.02.2022).
9. Il Collegio, invero, con riferimento agli avanzati dubbi di legittimità costituzionale delle disposizioni emergenziali che hanno introdotto l’obbligo vaccinale, ritiene sufficiente richiamare il contenuto della sentenza n. 15/2023 della Corte Costituzionale con cui quest’ultima ha escluso - fissando un principio valido per ogni settore del pubblico impiego, anche non contrattualizzato - la illegittimità costituzionale di una serie di disposizioni per le quali ai lavoratori che non abbiano adempiuto all'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, e siano stati conseguentemente sospesi dal lavoro e dallo stipendio, non è dovuta neppure l'erogazione dell'assegno alimentare previsto dalla legge ovvero dalla contrattazione collettiva di categoria in caso di sospensione cautelare o disciplinare (conf. Corte cost., n. 188/2024).
Invero “nel meccanismo degli artt. 4,4-bis e 4-ter del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, e sue successive modifiche, la mancata sottoposizione a vaccinazione ha determinato la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni, e la sospensione del medesimo lavoratore ha rappresentato per il datore di lavoro l'adempimento di un obbligo nominato di sicurezza, inserito nel sinallagma contrattuale. L'effetto stabilito dalle norme censurate, secondo cui al lavoratore che decida di non sottoporsi alla vaccinazione non sono dovuti, nel periodo di sospensione, "la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati", giustifica, pertanto, anche la non erogazione al lavoratore sospeso di un assegno alimentare (in misura non superiore alla metà dello stipendio, come, ad esempio, previsto per gli impiegati civili dello Stato dall'art. 82 del d.P.R. n. 3 del 1957, e in altri casi dalla contrattazione collettiva), considerando che il lavoratore decide di non vaccinarsi per una libera scelta, in ogni momento rivedibile”.
Né rileva - ha aggiunto la Corte - il diverso trattamento normativo riservato alle situazioni del lavoratore del quale sia stata disposta la sospensione dal servizio a seguito della sottoposizione a procedimento penale o disciplinare, essendo in tali casi la temporanea impossibilità della prestazione determinata da una rinuncia unilaterale del datore di lavoro ad avvalersi del dipendente, ed essendo perciò giustificato il riconoscimento dell'assegno alimentare alla luce della necessità di assicurare allo stesso lavoratore un sostegno per il tempo occorrente alla definizione dei relativi giudizi e alla verifica della sua effettiva responsabilità (in termini TAR Sardegna, sentenza n. 720/2024).
In altri termini, in caso di inadempimento dell'obbligo vaccinale introdotto per le professioni sanitarie dall'art. 4, d.l. n. 44 del 2021 e poi esteso ad altre categorie di lavoratori, la misura della sospensione dall'attività lavorativa e dalla retribuzione appare legittima anche sul piano dei principi della proporzionalità e della parità di trattamento, rispetto al pur fondamentale principio lavoristico, attesa la temporaneità della misura sospensiva, “senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”, come chiarisce l'art. 4-ter, comma 3, del citato decreto e, dunque, motivata non già da una contestazione disciplinare del datore di lavoro, ma da una precisa scelta individuale del lavoratore che, per fatto proprio rende impossibile lo svolgimento di mansioni lavorative e si pone in contrasto con un fondamentale principio dell'ordinamento, ossia con l'esigenza di tutelare la salute individuale e pubblica, sottesa all'introduzione dell'obbligo vaccinale, e dunque contro l'ordine pubblico.
10. Da quanto detto discende l’infondatezza del gravame, considerato anche che dalla documentazione agli atti risulta che il ricorrente già nel mese di marzo 2022 ha ricevuto il rimborso della decurtazione stipendiale erroneamente effettuata dall’Amministrazione nel cedolino di febbraio 2022 con riferimento al periodo 21.01.2022 – 07.02.2022.
11. Dall’infondatezza dei motivi di gravame discende il rigetto del ricorso e dei motivi aggiunti.
12. Le spese del giudizio possono essere integralmente compensate, in ragione della delicatezza e complessità delle questioni oggetto di controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Iannini, Presidente
Claudio Vallorani, Consigliere
Gianluca Amenta, Referendario, Estensore
         
         
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
Gianluca Amenta        Giovanni Iannini
         
         
         
         
         
IL SEGRETARIO



In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

 

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