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22 luglio 2025

Tar 2025 -analisi dettagliata e approfondita della corretta applicazione da parte dell’Amministrazione militare degli indici valutativi nel caso in esame, evidenziando vari aspetti fondamentali che giustificano la sanzione disciplinare contestata al militare coinvolto.

 

Tar 2025 -analisi dettagliata e approfondita della corretta applicazione da parte dell’Amministrazione militare degli indici valutativi nel caso in esame, evidenziando vari aspetti fondamentali che giustificano la sanzione disciplinare contestata al militare coinvolto.

In primo luogo, si sottolinea come l’Amministrazione abbia correttamente riconosciuto la gravità della condotta contestata, evidenziando la “notevole gravità” dell’atto del militare. In particolare, si evidenzia che la “contiguità del Graduato alle sostanze stupefacenti” costituisce un comportamento “particolarmente grave e irresponsabile”. Questo perché l’uso o la presenza di sostanze stupefacenti da parte di un militare in servizio permanente rappresenta una violazione dei doveri istituzionali e delle responsabilità proprie del ruolo, andando contro i principi di disciplina, integrità e professionalità richiesti. La condotta, quindi, non è solo un illecito individuale, ma anche un comportamento che compromette l’immagine e l’efficacia dell’istituzione militare nel suo complesso.

In secondo luogo, viene correttamente evidenziato come l’Amministrazione abbia considerato la tutela di interessi pubblici di primaria importanza, quali l’operatività, l’efficienza e il mantenimento dell’integrità psicofisica del personale militare. Tali interessi sono ritenuti “preminenti”, cioè di fondamentale rilevanza per la funzionalità e la credibilità delle Forze Armate. Di conseguenza, l’utilizzo di sostanze stupefacenti da parte del personale militare si configura come un comportamento incompatibile con la tutela di tali interessi, rafforzando la giustificazione per la sanzione.

Inoltre, si evidenzia come l’Amministrazione abbia correttamente sottolineato la “gravità del comportamento dell’inquisito”, che si manifesta come “profondamente disdicevole dal punto di vista disciplinare”. La condotta del militare è stata giudicata grave anche in relazione all’inosservanza di specifiche prescrizioni relative sia allo status che al grado rivestito, indicando una mancanza di responsabilità e di rispetto delle norme e dei doveri propri del ruolo militare. La condotta dimostra una “carenza del senso di responsabilità” e un’incapacità di preservare le proprie capacità fisiche e psichiche, che sono fondamentali per l’esercizio delle funzioni militari e per garantire la sicurezza e l’efficacia del servizio.

Il commento evidenzia inoltre come questa valutazione sia rafforzata dalla ricostruzione e considerazione dei precedenti disciplinari dell’interessato. Viene infatti sottolineato che durante il servizio, il militare ha subito “tre pregresse sanzioni di stato con sospensione disciplinare dall’impiego”, tutte legate a positività a sostanze stupefacenti (cocaina), e altre numerose sanzioni di corpo, tra cui consegne di rigore. Questi precedenti dimostrano un comportamento ricorrente e recidivo, che segnala una tendenza consolidata del soggetto a violare le norme disciplinari. La recidiva è un elemento di particolare rilevanza in ambito disciplinare militare, in quanto rafforza la gravità dell’illecito attuale e giustifica un intervento sanzionatorio più severo.

In conclusione, il commento afferma che la considerazione dei precedenti disciplinari, unitamente alla gravità della condotta attuale e alla sua recidività, costituisce una base solida e giustificata per la sanzione inflitta. L’Amministrazione, quindi, ha agito correttamente, applicando in modo coerente e proporzionato gli indici valutativi previsti, tenendo conto sia delle circostanze di fatto che di quelle di diritto, per tutelare gli interessi pubblici e mantenere l’ordine e la disciplina all’interno delle Forze Armate.




ubblicato il 06/03/2025
N. 01830/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02957/....... REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2957 del ......., proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato   con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa - Direzione Generale per il personale Militare, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria legale in Napoli, Via Diaz, 11;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare dell’efficacia
del decreto prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, a mezzo del quale il Ministero della Difesa ha irrogato al ricorrente la sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione;
di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali comunque lesivi dei diritti del ricorrente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatrice all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 29 gennaio 2025 la dott.ssa Katiuscia Papi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO
Il signor -OMISSIS-, già -OMISSIS-. dell’esercito in forza al -OMISSIS-, con provvedimento disciplinare adottato dal Direttore Generale per il Personale Militare presso il Ministero della Difesa in data -OMISSIS-, veniva assoggettato alla sanzione della perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari, con conseguente cessazione del rapporto d’impiego con l’Amministrazione e iscrizione d’ufficio nel ruolo dei Militari di Truppa dell’esercito senza alcun grado.
Il provvedimento sanzionatorio veniva adottato a seguito della presa d’atto del «referto in data 6 ....... ....... […] relativo al drug test di screening effettuato in pari data nei confronti del -OMISSIS-. -OMISSIS-, dal quale quest’ultimo è risultato positivo alla cocaina e [del] referto dell’Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli” […] in data 14 ....... ......., acquisito dall’ente di appartenenza del graduato il 30 ....... ......., che ha confermato la positività alla cocaina». In relazione a tale vicenda l’Amministrazione, mediante l’atto gravato, richiamato lo svolgimento del procedimento disciplinare ed evidenziata la ritenuta gravità della condotta accertata in capo al signor -OMISSIS-, richiamati inoltre i precedenti del militare, disponeva quanto segue: «Art. 1. […] -OMISSIS- […] ai sensi del combinato disposto degli articoli: 861 comma 1 lettera d), 865, 923 comma 1 lett. i) e 1357 lett. d) del D. Lgs. 66/2010 […] incorre nella perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari e, per l’effetto, cessa dal servizio permanente con la seguente motivazione: “Graduato dell’esercito, sottoposto a un drug test di screening presso l’infermeria del -OMISSIS-, risultava positivo alla cocaina, come da referto in data 6 ....... ....... del Comando Forze Operative Sud, Poliambulatorio di-OMISSIS-, Servizio Laboratorio Analisi. Tale positività è stata confermata dalle controanalisi, come da referto in data 14 ....... ....... dall’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Dipartimento di Medicina Sperimentale, Laboratorio Tossicologico di Riferimento. Il comportamento tenuto dal Graduato, caratterizzato da recidività, costituisce gravissima violazione dei doveri attinenti allo stato di militare, al giuramento prestato, al grado rivestito e al senso di responsabilità, tale da risultare del tutto incompatibile con l’ulteriore permanenza in servizio nel grado rivestito”. Art. 2. La perdita del grado comporta la cessazione del rapporto d’impiego con l’Amministrazione e l’iscrizione d’ufficio del Graduato nel ruolo dei Militari di Truppa dell’esercito senza alcun grado (Soldato), ai sensi degli artt. 861 comma 3; 923 commi 1 lettera i) e 3 del Codice dell’ordinamento Militare».
2. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio il signor -OMISSIS- impugnava il suddetto provvedimento sanzionatorio chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia, sulla base di plurimi argomenti di censura.
In particolare, il ricorrente si doleva dell’asserita inattendibilità dell’esame tossicologico cui era stato sottoposto, eseguito su un singolo campione prelevato, e della carenza, nel referto, dei dati indicati alla pagina 25 delle “Linee guida per la determinazione delle sostanze d’abuso nelle urine” adottate dalla Regione Lazio e dall’Istituto Superiore di Sanità (doc. 2 di parte ricorrente), per la mancata indicazione della data di raccolta del campione, dei dati anagrafici dell’accertato, della data di ricezione del campione da parte del laboratorio, e della data di refertazione.
Il ricorso evidenziava inoltre l’omessa considerazione, da parte della P.A., delle circostanze attenuanti, della giovane età, della qualifica e dell’anzianità di servizio del militare sanzionato, nonché la carenza di una specifica ed autonoma valutazione dei fatti contestati da parte dell’Amministrazione militare, che si sarebbe illegittimamente limitata a richiamare il referto.
Da ultimo, il ricorrente deduceva la sproporzione tra i fatti accertati e la sanzione irrogata, nonché la carenza di un interesse pubblico alla destituzione.
3. Si costituiva in giudizio l’Amministrazione militare, instando per la reiezione del ricorso, del quale deduceva la completa infondatezza nel merito.
4. La domanda di sospensione ex art. 55 c.p.a., trattata alla camera di consiglio del 20 ....... ......., veniva respinta da questo Tribunale con l’ordinanza n. -OMISSIS-, che escludeva la sussistenza del requisito cautelare del fumus boni iuris.
5. All’udienza straordinaria del 29 gennaio 2025 la causa era trattenuta in decisione.
6. Il ricorso non è fondato e deve essere respinto.
6.1. In primo luogo, sono destituiti di fondamento i rilievi afferenti all’attendibilità dell’esame tossicologico e alla completezza del referto.
Quanto alle modalità con cui veniva rilevata e confermata l’assunzione di sostanze stupefacenti da parte del signor -OMISSIS-, la P.A. ha invero dimostrato che erano state seguite le procedure accreditate presso la letteratura scientifica di settore (“Linee Guida per le strutture dotate di laboratori per gli accertamenti di sostanze d’abuso con finalità tossicologico-forensi e medico-legali su campioni biologici prelevati da vivente” dell’Associazione Scientifica “Gruppo Tossicologi Forensi Italiani”, versione 2017, paragrafo 7), combinando un primo accertamento “nell’immediato” eseguito sul campione di urine del ricorrente, che aveva evidenziato la positività del militare al consumo di cocaina, cui avevano fatto seguito le controanalisi, eseguite mediante spettrometria di massa contro standards certificati (DEA), che avevano confermato, con un differente metodo d’indagine, il risultato del primo esame. D’altro canto, i rilievi del ricorrente consistono in mere asserzioni, sfornite anche di un minimo principio di prova a supporto, e come tale non sono certamente idonee a revocare in dubbio l’affidabilità delle analisi documentate dall’Amministrazione.
Quanto alla completezza dei dati, dalla disamina della documentazione prodotta dall’Avvocatura (allegato 1 di parte resistente) appaiono sussistere tutte le informazioni richieste dal punto 4.1 delle Linee Guida invocate dal ricorrente, essendo presente nel referto (sia delle analisi che delle controanalisi) il codice numerico abbinato alla catena di custodia del campione del signor -OMISSIS-, con conseguente univoca individuazione del soggetto interessato e dei dati anagrafici dello stesso (codice: -OMISSIS-), la data di raccolta di tale campione e di arrivo al laboratorio (6 ....... .......), la data di refertazione (6 ....... .......), l’Autorità richiedente l’accertamento (21^-OMISSIS--OMISSIS--OMISSIS-), la matrice biologica utilizzata (60 ml di urina), il tipo di analisi effettuate e il metodo utilizzato (come sopra descritti), il risultato con il nome della sostanza reperita e della relativa concentrazione, il cut-off (valore soglia) applicato, la sottoscrizione del responsabile del laboratorio. Del resto, la documentazione afferente alle analisi e controanalisi è pienamente conforme alle previsioni del Regolamento per l’applicazione delle procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicosipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in militari addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi presso il Ministero della Difesa adottato dal Ministero in data 16 ....... 2010, che disciplina l’attività dell’Amministrazione nella fattispecie.
Nel contempo, tale Regolamento prevede, all’art. 10 comma 3, la facoltà del militare di chiedere, dopo l’esito sfavorevole di analisi e controanalisi, un ulteriore test di revisione, la cui esecuzione non era stata domandata dall’odierno ricorrente.
6.2. Anche le residue censure, che si appuntano sulla motivazione del provvedimento, si appalesano infondate.
La sanzione applicata dall’Amministrazione, ovvero la «perdita del grado per rimozione», è la più grave tra le sanzioni di stato previste dall’art. 1357 D. Lgs. 66/2010, e presuppone logicamente una sostanziale incompatibilità del militare con il mantenimento del pregresso grado (ex multis: Consiglio di Stato, IV, 31 agosto ....... n. 3736; TAR Lazio, Roma, II, 6 agosto 2012 n. 7251; TAR Lombardia, Milano, IV, 2 aprile 2012 n. 965), da valutarsi alla stregua dei criteri indicati dall’art. 1-OMISSIS-D. Lgs. 66/2010. In virtù di tale ultima disposizione, le sanzioni disciplinari devono essere «commisurate al tipo di mancanza commessa e alla gravità della stessa» (comma 1); nella relativa determinazione occorre considerare «i precedenti di servizio disciplinari, il grado, l'età, e l'anzianità di servizio del militare che ha mancato» (comma 2) e, per quanto qui rileva, «3. Vanno punite con maggior rigore le infrazioni: […] d) ricorrenti con carattere di recidività» (comma 3).
L’Amministrazione militare ha correttamente applicato, nella fattispecie di causa, i suddetti indici valutativi, avendo in primo luogo posto in rilievo la notevole gravità della specifica condotta contestata al militare, evidenziando come «la contiguità del Graduato alle sostanze stupefacenti» integrasse un comportamento «particolarmente grave e irresponsabile, poiché la stessa è in contrasto con i peculiari doveri istituzionali incombenti a un militare in servizio permanente delle Forze Armate». L’Amministrazione aveva inoltre correttamente dato conto della «sussistenza in capo all’Amministrazione della Difesa di preminenti interessi pubblici di operatività, efficienza e mantenimento dell’integrità psicofisica della compagine militare», obiettivamente incompatibili con l’utilizzo di sostanze stupefacenti da parte del personale. Infine, veniva evidenziata «la gravità del comportamento dell’inquisito, profondamente disdicevole dal punto di vista disciplinare, per aver disatteso una pluralità di prescrizioni relative sia al particolare status sia al grado rivestito, palesando anche una decisa carenza del senso di responsabilità che deve improntare l’agire di un miliare, unitamente allo specifico dovere di conservare integre le proprie capacità, evitando l’uso di sostanze che possano alterare l’equilibrio psichico e fisico». Tale valutazione conclusiva era peraltro supportata anche dalla puntuale ricostruzione e considerazione dei gravi e numerosi precedenti disciplinari verificatisi nel corso del servizio del -OMISSIS-, durante il quale al militare erano state irrogate «tre pregresse sanzioni di stato con sospensione disciplinare dall’impiego (per mesi sei, mesi tre e mesi dodici), inflitte rispettivamente con i decreti Ministeriali n. -OMISSIS-[…] in data 2 ....... ....... (sanzione adottata perché il -OMISSIS- risultava positivo alla cocaina in seguito a un drug test di screning), n. […] -OMISSIS- in data 10 novembre ....... e n. […] -OMISSIS- in data 24 dicembre ......., nonché […] 43 sanzioni di corpo, tra cui due consegne di rigore, a riprova della tendenza dell’inquisito a infrangere sovente e, talora, gravemente i dettami disciplinari». Dalla disamina di tali precedenti, emergeva anche, rispetto alla condotta sanzionata nel ......., il carattere recidivo dell’odierno illecito disciplinare.
Peraltro, il potere sanzionatorio dell’Amministrazione della Difesa è connotato da discrezionalità tecnica, e il relativo esercizio può essere oggetto del sindacato di legittimità del giudice amministrativo solo in presenza di vizi logici manifesti (TAR Lazio, Roma, I, 2 aprile 2014 n. 12165 ex plurimis) che, per quanto sopra esposto, non possono ravvisarsi nella presente fattispecie.
Il provvedimento risulta dunque legittimamente adottato dall’Amministrazione resistente.
7. In virtù delle considerazioni che precedono il ricorso, siccome infondato, deve essere respinto.
8. Ritiene il Collegio che le spese del giudizio, attesa la natura della controversia, debbano essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge per le ragioni indicate in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) ......./679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile ......., a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
Katiuscia Papi, Primo Referendario, Estensore
         
         
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
Katiuscia Papi        Paolo Severini
         
         
         
         
         
IL SEGRETARIO



In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

 

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